31992D0510

92/510/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dell'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0095


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (92/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della succitata direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alla propria intenzione di continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo le quali sono previste nel loro diritto fiscale ed a cui si dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precitato;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in conseguenza;

considerando che tanto la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni sono giustificate in base a considerazioni politiche specifiche, non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno;

considerando che le riduzioni o esenzioni faranno continuamente oggetto di riesame da parte della Commissione al fine di assicurare la loro compatibilità col funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria nel campo della protezione dell'ambiente;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 1996 sulla base di una relazione della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (2), i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa esistenti, come indicato in appresso:

1) Regno del Belgio:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,

- per i motori utilizzati per il drenaggio delle terre allagate,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto;

2) Repubblica federale di Germania:

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;

3) Regno di Danimarca:

- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE;

4) Repubblica ellenica:

- per l'utilizzazione da parte delle forze armate dello Stato,

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per impianti di desalinizzazione,

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria,

- per la navigazione privata da diporto su un'imbaracazione non registrata in Grecia,

- per il gas di petrolio liquefatto ed il metano utilizzati a fini industriali;

5) Regno di Spagna:

- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico locale;

6) Repubblica francese:

- per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per il consumo in Corsica fino al 31 dicembre 1994,

- nel quadro di alcune politiche intese ad aiutare le regioni colpite da spopolamento;

7) Irlanda:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per veicoli a motore impiegati da minorati,

- per il funzionamento dei fari,

- per la produzione di allumina nella regione di Shannon,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per la navigazione privata da diporto;

8) Repubblica italiana:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per motori usati per il drenaggio di terre allagate,

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante,

- per le ambulanze,

- per il consumo nelle province di Aosta e di Gorizia,

- per il consumo nelle province di Udine e di Trieste fino al 31 dicembre 1994,

- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,

- per le forze armate nazionali;

9) Granducato del Lussemburgo:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano;

10) Regno dei Paesi Bassi:

- per impianti di desalinizzazione,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,

- per le forze armate nazionali,

- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

- per motori impiegati per il drenaggio di terre allagate;

11) Repubblica portoghese:

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE;

12) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

- per la navigazione privata da diporto,

- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione,

- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

- per il funzionamento di fari.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

(1) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.