92/510/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dell'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0095
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (92/510/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della succitata direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche; considerando che gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alla propria intenzione di continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo le quali sono previste nel loro diritto fiscale ed a cui si dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precitato; considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in conseguenza; considerando che tanto la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni sono giustificate in base a considerazioni politiche specifiche, non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno; considerando che le riduzioni o esenzioni faranno continuamente oggetto di riesame da parte della Commissione al fine di assicurare la loro compatibilità col funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria nel campo della protezione dell'ambiente; considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 1996 sulla base di una relazione della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (2), i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa esistenti, come indicato in appresso: 1) Regno del Belgio: - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano, - per i motori utilizzati per il drenaggio delle terre allagate, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE, - per la navigazione privata da diporto; 2) Repubblica federale di Germania: - per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento, - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici; 3) Regno di Danimarca: - per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria, - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, - per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE; 4) Repubblica ellenica: - per l'utilizzazione da parte delle forze armate dello Stato, - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, - per impianti di desalinizzazione, - per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria, - per la navigazione privata da diporto su un'imbaracazione non registrata in Grecia, - per il gas di petrolio liquefatto ed il metano utilizzati a fini industriali; 5) Regno di Spagna: - per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico locale; 6) Repubblica francese: - per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE, - per il consumo in Corsica fino al 31 dicembre 1994, - nel quadro di alcune politiche intese ad aiutare le regioni colpite da spopolamento; 7) Irlanda: - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, - per veicoli a motore impiegati da minorati, - per il funzionamento dei fari, - per la produzione di allumina nella regione di Shannon, - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE, - per la navigazione privata da diporto; 8) Repubblica italiana: - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE, - per motori usati per il drenaggio di terre allagate, - per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante, - per le ambulanze, - per il consumo nelle province di Aosta e di Gorizia, - per il consumo nelle province di Udine e di Trieste fino al 31 dicembre 1994, - per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore, - per le forze armate nazionali; 9) Granducato del Lussemburgo: - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano; 10) Regno dei Paesi Bassi: - per impianti di desalinizzazione, - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano, - per le forze armate nazionali, - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici, - per motori impiegati per il drenaggio di terre allagate; 11) Repubblica portoghese: - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE; 12) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, - per la navigazione privata da diporto, - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione, - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE, - per il funzionamento di fari. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. COPE (1) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.