31992D0486

92/486/CEE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 07/10/1992 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0107


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 1992 relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) « Animo » e gli Stati membri (92/486/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/60/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha adottato, il 19 luglio 1991, la decisione 91/398/CEE (3) relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) e, il 2 luglio 1992, la decisione 92/373/CEE (4) recante designazione del centro di gestione (server) (Animo);

considerando che per garantire il funzionamento della rete informatizzata « Animo » occorre armonizzare le modalità di collaborazione tra il centro di gestione comune e i vari Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità con le proprie norme nazionali, ogni Stato membro designa una autorità incaricata di assicurare il coordinamento tra le sue autorità interne.

L'autorità di coordinamento negozia un contratto con la società Eurokom per l'utilizzazione del centro di gestione comune. Il contratto sarà firmato in conformità con le norme nazionali.

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i contratti di cui all'articolo 1:

- siano validi fino al 1o luglio 1995,

- contengano una clausola di revisione annuale,

- contengano una clausola di recesso con preavviso di 6 mesi,

- contengano l'impegno da parte della società Eurokom ad applicare tutte le prescrizioni tecniche riportate nell'allegato della decisione 91/638/CEE della Commissione (5), in base all'impostazione tecnica proposta da Eurokom. Gli eventuali servizi complementari della società Eurokom, compresi, per ogni Stato membro, quelli relativi all'attuazione del sistema in ogni Stato membro e quelli relativi alla gestione del progetto, formeranno oggetto di impegni distinti,

- si attengano alla tariffazione seguente:

a) 300 ECU/anno per unità locale riportata nell'elenco della decisione 92/175/CEE della Commissione (6),

b) spese di comunicazione differenziate in base alla presenza o meno di un centro di gestione nazionale e corrispondenti al prezzo più conveniente ottenuto da Eurokom presso il fornitore dei servizi di comunicazione.

Articolo 3

Gli Stati membri si impegnano ad avvalersi della clausola di recesso di cui all'articolo 2, terzo trattino, soltanto alla data che sarà fissata secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 4

L'onere totale annuale risultante dalle spese di partecipazione alla rete di cui all'articolo 2, quinto trattino, lettera a), che non potrà essere superiore a quello previsto per il primo anno, e la rispettiva suddivisione tra gli Stati membri saranno riesaminati anteriormente al 1o luglio 1993. Pertanto, per ognuno dei due anni seguenti, il prezzo massimale del contratto per ogni Stato membro non sarà aumentato di più del dieci per cento del prezzo del primo anno.

Articolo 5

Nel caso in cui l'attuazione del sistema dovesse rivelare, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, una situazione non conforme a quanto prefisso dalla presente decisione, la Commissione prenderà le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 42 della decisione 90/424/CEE del Consiglio (7).

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 75. (3) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30. (4) GU n. L 195 del 14. 7. 1992, pag. 31. (5) GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 48. (6) GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1. (7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.