92/477/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 settembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 - 20 maggio 1995
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 26/09/1992 pag. 0050 - 0050
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 settembre 1992 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 - 20 maggio 1995 (92/477/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar (1), vista la proposta della Commissione, considerando che la Comunità e la Repubblica democratica del Madagascar hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo del Madagascar al termine del periodo di applicazione dei primi protocolli; considerando che, in seguito a questi negoziati, il 14 maggio 1992 è stato siglato un nuovo protocollo; considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 - 20 maggio 1995; considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che a tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dei protocolli attualmente in vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo 21 maggio 1992 - 20 maggio 1995. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. L 73 del 18. 3. 1986, pag. 26.