31992D0471

92/471/CEE: Decisione della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 15/09/1992 pag. 0027 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0076


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 1992 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (92/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), modificata dalla direttiva 90/425/CEE (2), in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando che la decisione 91/270/CEE della Commissione (3) ha stabilito l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare embrioni di bovini;

considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione (4) stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni per taluni paesi terzi e verrà completata a tempo debito con nuove informazioni per altri paesi terzi;

considerando che è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria e le disposizioni per la certificazione veterinaria richieste all'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi;

considerando che le autorità competenti del paese terzo in cui sono stati raccolti gli embrioni destinati all'esportazione verso la Comunità si sono impegnate a garantire che detti embrioni sono stati prelevati e trattati da gruppi di raccolta riconosciuti e controllati, provengono da animali le cui condizioni sanitarie sono soffisfacenti, sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle norme intese a preservarne lo stato sanitario e sono scortati durante il trasporto da un certificato sanitario attestante l'adempimento di tale obbligo;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi terzi figuranti nell'elenco si sono impegnate a notificare nelle 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, via telex o telefax, la conferma dell'insorgenza delle seguenti malattie: peste bovina, afta epizootica, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, febbre della valle del Rift, stomatite vescicolare contagiosa, oppure la decisione di procedere alla vaccinazione contro tali malattie;

considerando che il certificato sanitario è adattato alle condizioni di polizia sanitaria di ogni singolo paese terzo;

considerando che la situazione zoosanitaria nei paesi terzi figuranti nell'elenco è soddisfacente dal punto di vista delle importazioni di embrioni di bovini e che i servizi veterinari di questi paesi sono strutturati ed organizzati in modo adeguato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di bovini in conformità alle garanzie stabilite nel certificato di polizia sanitaria in conformità all'allegato A, parte I. Tale certificato deve accompagnare le spedizioni di embrioni provenienti dai paesi terzi o da parti di paesi terzi elencati nell'allegato A, parte II.

2. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di bovini in conformità alle garanzie stabilite nel certificato di polizia sanitaria in conformità all'allegato B, parte I. Tale certificato deve accompagnare le spedizioni di embrioni provenienti dai paesi terzi o da parti di paesi terzi elencati nell'allegato B, parte II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (3) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 56. (4) GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.

ALLEGATO A

PARTE I

1. Speditore (nome e indirizzo completi) CERTIFICATO SANITARIO

N. ORIGINALE

2. Paese terzo di raccolta 3. Destinatario (nome e indirizzo completi)

NOTE

a) Per ogni partita di embrioni viene rilasciato un certificato distinto

b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di

destinazione

6. Località di carico

8. Mezzo di trasporto

9. Località e Stato membro di destinazione

11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti gli embrioni

4. AUTORITÀ COMPETENTE

5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE

7. Nome e indirizzo del gruppo di raccolta di embrioni

10. Numero di registrazione del gruppo di raccolta di embrioni

12. Identificazione della partita

a) Numero di embrioni b) Data/e di raccolta c) Razza

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di ,

(paese terzo)

certifica che:

1. Il gruppo di raccolta di embrioni sopra designato:

- è riconosciuto con decisione 92/452/CEE, conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE;

- ha prelevato, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE;

- è soggetto almeno due volte l'anno ad ispezione da parte di un veterinario ufficiale dell'autorità veterinaria centrale di

(paese terzo)

2. Secondo le risultanze ufficiali, :

(paese terzo)

a) è rimasto indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione;

b) (1)

i) è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione e non pratica la vaccinazione contro questa malattia, oppure

ii) non è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e/o pratica la vaccinazione contro questa malattia

e

- gli animali donatori provengono da un'azienda nella quale nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo degli embrioni, e

- gli embrioni sono stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente consecutivi al prelievo;

c) (1)

i) è rimasto indenne da febbre catarrale maligna e da malattia emorragica epizootica (EHD) nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione e non pratica la vaccinazione contro queste malattie,

oppure

ii) non è rimasto indenne da febbre catarrale maligna e da malattia emorragica epizootica (EHD) nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e/o pratica la vaccinazione contro queste malattie,

e

- gli embrioni sono stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente consecutivi al prelievo, e

- l'animale donatore è stato sottoposto con esito negativo ad una prova competitiva Elisa per la ricerca degli anticorpi della febbre catarrale maligna, nonché ad una prova di immunodiffusione con gel di agar e ad una prova sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della malattia emorragica epizootica, eseguite su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni.

3. a) I locali in cui sono stati effettuati la raccolta e il trattamento degli embrioni destinati all'esportazione erano situati, al momento della raccolta, al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e, nei casi di cui ai punti 2 b) ii) e 2 c) ii) soprastanti, nei 30 giorni successivi alla raccolta;

3. b) Durante il periodo intercorso tra il prelievo e la spedizione, gli embrioni sono rimasti immagazzinati ininterrottamente in locali all'uopo autorizzati, situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare contagiosa o febbre della valle del Rift.

4. Gli animali donatori:

a) hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

b) sono stati fecondati artificialmente con sperma di un bovino che si trovava, al momento del prelievo dello sperma, presso un centro di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio (2) o di un'altra decisione posteriore;

c) il giorno del prelievo non presentavano segni clinici di malattia;

d) hanno soggiornato per i 6 mesi immediatamente precedenti la raccolta nel territorio di

in non più di due mandrie

(paese terzo)

come:

- indenni da tubercolosi,

- indenni da brucellosi,

- indenni da leucosi bovina enzootica o che non abbiano presentato, durante gli ultimi tre anni, alcun segno clinico di leucosi bovina enzootica,

- che non abbiano presentato, nei 12 mesi precedenti, alcun segno clinico di rinotracheite bovina infettiva / vulvovaginite pustolosa infettiva.

Fatto a il

Timbro Firma:

Nome e qualifica (in lettere maiuscole):

(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.

(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

NB: Il presente certificato deve:

a) essere redatto almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione e in quella dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità,

b) essere consegnato ad un unico destinatario,

c) scortare gli embrioni (l'originale).

(1) GU n. L 95 del 13. 4. 1988, pag. 21.

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato A

Austria

Canada Riguardo a quella parte del Canada descritta come la « zona dell'Okanagan della Colombia Britannica » e definita nell'allegato della decisione 88/212/CEE della Commissione (1), il paragrafo 2 c) ii) deve essere certificato.

Cecoslovacchia

Croazia

Finlandia

Ungheria

Israele

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Repubbliche iugoslave di Serbia, del Montenegro e della Macedonia

Repubblica di Bosnia-Erzegovina

Romania

Slovenia

Svezia

Svizzera

Stati Uniti d'America

ALLEGATO B

PARTE I

1. Speditore (nome e indirizzo completi) CERTIFICATO SANITARIO

N. ORIGINALE

2. Paese terzo di raccolta 3. Destinatario (nome e indirizzo completi)

NOTE

a) Per ogni partita di embrioni viene rilasciato un certificato distinto

b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di

destinazione

6. Località di carico

8. Mezzo di trasporto

9. Località e Stato membro di destinazione

11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti gli embrioni

4. AUTORITÀ COMPETENTE

5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE

7. Nome e indirizzo del gruppo di raccolta di embrioni

10. Numero di registrazione del gruppo di raccolta di embrioni

12. Identificazione della partita

a) Numero di embrioni b) Data/e di raccolta c) Razza

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale del governo di ,

(paese terzo)

certifica che:

1. Il gruppo di raccolta di embrioni sopra designato:

- è riconosciuto con decisione 92/452/CEE, conformemente all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/556/CEE;

- ha prelevato, trattato, immagazzinato e trasportato gli embrioni in conformità dell'allegato A, capitolo II della direttiva 89/556/CEE;

- è soggetto almeno due volte l'anno ad ispezione da parte di un veterinario ufficiale dell'autorità veterinaria centrale di

(paese terzo)

2. Secondo le risultanze ufficiali, :

(paese terzo)

a) è rimasto indenne da peste bovina nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione;

b) (1)

i) è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione e non pratica la vaccinazione contro questa malattia, oppure

ii) non è rimasto indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e/o pratica la vaccinazione contro questa malattia

e

- gli animali donatori provengono da un'azienda nella quale nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni precedenti il prelievo degli embrioni, e

- gli embrioni sono stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente consecutivi al prelievo;

c) (1)

i) è rimasto indenne da febbre catarrale maligna e da malattia emorragica epizootica (EHD) nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione e non pratica la vaccinazione contro queste malattie,

oppure

ii) non è rimasto indenne da febbre catarrale maligna e da malattia emorragica epizootica (EHD) nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e/o pratica la vaccinazione contro queste malattie,

e

- gli embrioni sono stati immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente consecutivi al prelievo, e

- l'animale donatore è stato sottoposto con esito negativo ad una prova competitiva Elisa per la ricerca degli anticorpi della febbre catarrale maligna, nonché ad una prova di immunodiffusione con gel di agar e ad una prova sieroneutralizzazione per la ricerca degli anticorpi della malattia emorragica epizootica, eseguite su un campione di sangue prelevato non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni.

3. a) I locali in cui sono stati effettuati la raccolta e il trattamento degli embrioni destinati all'esportazione erano situati, al momento della raccolta, al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni e, nei casi di cui ai punti 2 b) ii) e 2 c) ii) soprastanti, nei 30 giorni successivi alla raccolta;

3. b) Durante il periodo intercorso tra il prelievo e la spedizione, gli embrioni sono rimasti immagazzinati ininterrottamente in locali all'uopo autorizzati, situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolare contagiosa o febbre della valle del Rift.

4. Gli animali donatori:

a) hanno soggiornato, nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta degli embrioni destinati all'esportazione, in locali situati al centro di una zona di 20 km di diametro nella quale, stando alle risultanze ufficiali, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, febbre catarrale maligna, malattia emorragica epizootica, stomatite vescicolare contagiosa, febbre della valle del Rift o pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

b) sono stati fecondati artificialmente con sperma di un bovino che si trovava, al momento del prelievo dello sperma, presso un centro di raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio (2) o di un'altra decisione posteriore;

c) il giorno del prelievo non presentavano segni clinici di malattia;

d) hanno soggiornato per i 6 mesi immediatamente precedenti la raccolta nel territorio di

in non più di due mandrie

(paese terzo)

come:

- indenni da tubercolosi,

- indenni da brucellosi,

- indenni da leucosi bovina enzootica o che non abbiano presentato, durante gli ultimi tre anni, alcun segno clinico di leucosi bovina enzootica,

- che non abbiano presentato, nei 12 mesi precedenti, alcun segno clinico di rinotracheite bovina infettiva / vulvovaginite pustolosa infettiva;

e) sono stati con risultati negativi ad una prova sieroneutralizzazione per la ricerca di Akabane eseguite su un campione di sangue non prima di 21 giorni dopo il prelievo degli embrioni.

Fatto a il

Timbro Firma:

Nome e qualifica (in lettere maiuscole):

(1) Cancellare l'indicazione non pertinente.

(2) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

NB: Il presente certificato deve:

a) essere redatto almeno nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione e in quella dello Stato membro in cui gli embrioni sono introdotti nel territorio della Comunità,

b) essere consegnato ad un unico destinatario,

c) scortare gli embrioni (l'originale).

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato B

Australia