31992D0455

92/455/CECA: Decisione della Commissione, del 31 agosto 1992, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergelle originarie dell' Argentina, dell' Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia, della Croazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e delle repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 02/09/1992 pag. 0013 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1992

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergelle originarie dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia, della Croazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e delle repubbliche iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia

(92/455/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988 relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (1), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo istituito dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue:

1. Nel giugno 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER), a nome dei produttori che rappresentavano in forte proporzione (75 % circa) la produzione comunitaria di vergelle. La denuncia conteneva elementi di prova in merito alle pratiche di dumping e al pregiudizio naturale da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di vergelle e bordioni di ferro o di acciai non legati, utilizzati principalmente nell'edilizia, di cui ai codici NC 7213 31 00 e 7213 39 00, originari dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia e della Iugoslavia.

2. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e il 30 settembre 1990.

3. La Commissione ha debitamente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia e dell'ex Iugoslavia, nonché i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

4. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

produttori CEE:

- Saarstahl AG, Voelklingen, Germania,

- Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania,

- Moselstahlwerk GmbH & Co KG, Trier, Germania,

- Hamburger Stahlwerke GmbH, Amburgo, Germania,

- Unimetal (Usinor Sacilor), Parigi e Amneville, Francia,

- Siderurgia Nacional, EP, Lisbona, Portogallo,

- ILVA SpA, Piombino, Italia,

- Riva Prodotti Siderurgici SpA, Milano, Italia,

- Alfa Acciai Srl, Brescia, Italia,

- Ferriere Nord, SpA, Osoppo (UD), Italia,

- Arbed SA, Lussemburgo,

- Nueva Montaña Quijano SA, Santander, Spagna,

- Ensidesa, Avilés, Spagna,

- Celsa, San Andrés de la Barca (Barcellona), Spagna;

importatori nella CEE:

- Berfil SC, Aiseau-Presles, Belgio,

- Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Germania,

- Jac. Ziegler KG, Duesseldorf, Germania,

- Transmetall Handelsgesellschaft, Mainz, Germania,

- Montan Gesellschaft Voss GmbH, Monaco, Germania,

- Ferrostahl AG, Essen, Germania,

- S.A.L.I.S. SpA, Sassari, Italia,

- G.P. Manufacturas de Acero SA, Siviglia, Spagna.

5. Il 10 luglio 1992 il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia per quanto riguarda le importazioni dei prodotti in questione dall'Argentina, dall'Egitto, da Trinidad e Tobago, dalla Turchia e dall'ex Iugoslavia, in seguito a una modifica delle circostanze che avevano giustificato la presentazione. La Commissione ritiene che, date le circostanze del caso, non sia necessario continuare l'inchiesta relativa a tali importazioni,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergelle e bordioni di ferro o di acciai non legati, utilizzati principalmente nell'edilizia, di cui ai codici NC 7213 31 00 e 7213 39 00, originari dell'Argentina, dell'Egitto, di Trinidad e Tobago, della Turchia, della Croazia, della Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e delle repubbliche Iugoslave di Macedonia, Montenegro e Serbia.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1992. Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione