31992D0438

92/438/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 25/08/1992 pag. 0027 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0181


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (92/438/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che dall'adozione della decisione 88/192/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativa ad un sistema di ispezione sanitaria, ai posti di controllo di frontiera, delle importazioni in provenienza dai paesi terzi (progetto Shift) (2), sono stati fatti sensibili progressi per quanto riguarda l'armonizzazione nel settore veterinario; che in particolare il Consiglio ha adottato la direttiva 90/675/CEE, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), la direttiva 91/496/CEE, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), e la direttiva 91/628/CEE, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (5);

considerando che, alla luce dell'evoluzione favorevole dell'armonizzazione nel settore veterinario, occorre prevedere nuove disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione e abrogare quindi la decisione 88/192/CEE;

considerando che queste nuove disposizioni devono contribuire a garantire la protezione della salute delle persone e degli animali, permettendo nel contempo la realizzazione del mercato interno per gli animali e i prodotti animali;

considerando che queste nuove disposizioni sono rese ancor più necessarie dall'eliminazione dei controlli frontalieri interni;

considerando che l'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione deve comprendere un regime di informazione efficace in caso di rifiuto di una partita da parte del veterinario ufficiale di un posto di ispezione frontaliero e la tenuta di basi di dati relative alle condizioni di importazione e alle importazioni di animali e di prodotti animali;

considerando che occorre pertanto modificare le direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE;

considerando che occorre prevedere, nel quadro della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (6), una partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione delle nuove disposizioni in materia di informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di prendere le misure di applicazione necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione comprende:

- un regime di informazione in caso di rispedizione di una partita da parte del veterinario ufficiale di un posto d'ispezione frontaliero,

- la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative alle condizioni di importazione nella Comunità degli animali e dei prodotti,

- la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative alle importazioni nella Comunità degli animali e dei prodotti.

2. L'informatizzazione prevista al paragrafo 1 risponde agli standard internazionali esistenti.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano per quanto necessario le definizioni che figurano nelle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE.

Articolo 3

1. Il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino riguarda i posti d'ispezione frontalieri, le autorità centrali degli Stati membri e i servizi della Commissione.

2. Il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino è organizzato secondo i principi indicati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino comprendono tutte le informazioni relative alle condizioni d'importazione nella Comunità degli animali e dei prodotti e in particolare quelle relative agli elenchi dei paesi terzi riconosciuti, degli stabilimenti riconosciuti e delle misure di salvaguardia adottate e quelle relative ai modelli di certificati autorizzati.

2. Le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino sono tenute e utilizzate secondo i principi indicati nell'allegato II.

Articolo 5

1. Le basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino comprendono tutte le informazioni relative a ciascuna partita di animali e di prodotti introdotti nella Comunità e in particolare quelle relative alle condizioni di trasporto degli animali previste dal capitolo 3 della direttiva 91/628/CEE e quelle relative ai risultati dei controlli effettuati conformemente alle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

2. Le basi di dati di cui all'articolo 1, terzo trattino vengono tenute e utilizzate secondo i principi indicati nell'allegato III.

Articolo 6

Le attrezzature utilizzate nei posti d'ispezione frontalieri ai fini della presente decisione potranno essere quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) (7).

Articolo 7

La decisione 88/192/CEE è abrogata.

Articolo 8

La direttiva 90/675/CEE è modificata nel modo seguente:

1) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

« - che la partita non sia stata oggetto di un rifiuto sulla base delle informazioni fornite nel quadro del regime previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) (*).

(*) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. »

2) All'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

« d) alla consultazione delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della decisione 92/438/CEE. »

3) All'articolo 9, paragrafo 2, punto iii), è aggiunta la frase seguente:

« Il veterinario ufficiale controlla che vengano effettuate tutte le operazioni necessarie alla tenuta delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 92/438/CEE. »

4) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - segnalare al veterinario ufficiale del posto d'ispezione del luogo di destinazione il passaggio dei prodotti e la loro probabile data di arrivo, mediante la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO), ».

5) All'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) è aggiunta la frase seguente:

« In tale ipotesi l'autorità competente viene informata mediante la rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO). »

6) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - ad attuare il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE, ».

7) L'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino è soppresso.

8) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE. »

Articolo 9

La direttiva 91/496/CEE è modificata nel modo seguente:

1) All'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

« - che la partita non sia stata oggetto di un rifiuto sulla base delle informazioni fornite nel quadro del regime previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) (*).

(*) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. »

2) All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il secondo comma seguente:

« Il controllo deve essere effettuato previa consultazione delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della decisione 92/438/CEE. »

3) All'articolo 6, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

« Il veterinario ufficiale controlla che vengano effettuate tutte le operazioni necessarie alla tenuta delle basi di dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino della decisione 92/438/CEE. »

4) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) le parole: « previsto all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma » sono sostituite da « previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE. »

5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - attuare il regime di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino della decisione 92/438/CEE. »

6) L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), terzo trattino è soppresso.

7) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE. »

8) All'articolo 30, paragrafo 2, primo comma le parole « secondo comma » sono soppresse.

Articolo 10

All'articolo 11 della direttiva 91/628/CEE è aggiunto il testo seguente:

« 5. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) (*).

(*) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. »

Articolo 11

Nella decisione 90/424/CEE è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 37 bis

1. L'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift), quale prevista dalla decisione 92/438/CEE (*), può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità organizzative dell'azione di cui al paragrafo 1 e il livello della partecipazione finanziaria della Comunità sono fissati secondo procedura prevista all'articolo 41.

(*) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27. »

Articolo 12

Le modalità di applicazione della presente decisione sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (8), in appresso denominato « comitato ».

2. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato.

b) Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione.

Articolo 14

Anteriormente al 1o luglio 1995 le disposizioni della presente decisione formano oggetto di riesame per tener conto delle evoluzioni tecnologiche e apportare i miglioramenti necessari in considerazione degli sviluppi che possono già essere registrati negli Stati membri che più hanno progredito.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 32. (3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56). (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17). (5) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. (6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1). (7) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30. (8) GU n. L 225 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO I

1. Il sistema si basa sulla possibilità data a ciascuna autorità interessata (posto di ispezione frontaliero, autorità centrale degli Stati membri, Commissione) di consultare in modo selettivo uno schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti che hanno formato oggetto di una rispedizione conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/675/CEE.

2. Lo schedario è alimentato dalle autorità competenti degli Stati membri. L'informazione deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile mediante la rete pubblica di trasmissione per pacchetti.

3. Lo schedario è soggetto alla responsabilità della Commissione. La scelta dell'operatore e l'insieme delle prescrizioni tecniche relative alla rete sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 13.

4. I motivi di rispedizione delle partite figureranno nello schedario. Le modalità di applicazione specifiche del presente punto sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13.

ALLEGATO II

1. La Commissione costituisce una base di dati relativa alle condizioni comunitarie d'importazione degli animali vivi e dei prodotti. Essa la mette a disposizione di ciascuno Stato membro e di ciascun posto d'ispezione frontaliero.

2. Ciascuno Stato membro costituisce una base di dati relativa alle condizioni nazionali d'importazione degli animali vivi e dei prodotti sul proprio territorio, non contemplati dal paragrafo 1. Esso la mette a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e di tutti i posti d'ispezione frontalieri della Comunità.

3. Ciascuno Stato membro determina le modalità di accesso dei propri posti d'ispezione frontalieri alle basi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione provvede all'aggiornamento della base di dati di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento delle basi di dati di cui al paragrafo 2, ciascuno per quanto è di sua competenza.

5. I requisiti tecnici necessari all'armonizzazione delle basi di dati nonché quelli relativi al loro aggiornamento sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 13.

ALLEGATO III

1. Ciascuno Stato membro costituisce una base di dati relativa agli animali e prodotti introdotti nel proprio territorio.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, con una frequenza da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 13, le informazioni estratte dalle basi di dati di cui al paragrafo 1.

3. I requisiti tecnici necessari all'armonizzazione delle basi di dati nonché quelli relativi alla trasmissione delle informazioni alla Commissione sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 13.