31992D0432

92/432/CEE: Decisione della Commissione, del 23 luglio 1992, che fissa talune condizioni di deroga al principio dell'esame clinico individuale degli animali provenienti da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 20/08/1992 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0178


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1992 che fissa talune condizioni di deroga al principio dell'esame clinico individuale degli animali provenienti da paesi terzi (92/432/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), modificata dalla direttiva 91/628/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma,

considerando che, per quanto riguarda l'esame clinico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della direttiva 91/496/CEE, è necessario definire i casi in cui tale esame non deve essere effettuato su ciascun animale di una partita;

considerando che le disposizioni della presente decisione saranno rivedute alla luce dell'esperienza maturata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per gli animali da macello destinati ad essere condotti direttamente al macello può essere omesso l'esame clinico individuale se la partita è composta di un numero considerevole di capi. Inoltre, l'esame clinico individuale può essere omesso per i seguenti animali:

- volatili da cortile,

- uccelli,

- animali di acquicoltura, compresi i pesci,

- roditori, compresi i lagomorfi,

- api ed altri insetti,

- rettili,

- altri invertebrati,

- taluni animali da giardino zoologico considerati pericolosi.

2. Per gli animali di cui al paragrafo 1, l'esame clinico si basa sull'osservazione dello stato sanitario e del comportamento dell'intero gruppo di animali o di un numero rappresentativo di essi. In quest'ultimo caso, il numero di animali sottoposti a controllo può essere aumentato sulla base dei risultati ottenuti con l'esame clinico campionario. Se l'esame clinico rivela un'anomalia, si procede, ove necessario, ad esami più approfonditi.

3. Nel caso dei pesci, dei crostacei e dei molluschi nonché dei roditori da laboratorio certificati indenni da patogeni specifici, contenuti in recipienti sigillati in condizioni ambientali controllate, l'esame clinico viene effettuato soltanto se sussiste un particolare rischio inerente alla specie degli animali di cui trattasi o alla loro origine, o qualsiasi altra irregolarità.

4. Se una partita è composta di un numero considerevole di animali delle specie bovina, ovina, caprina o suina destinati all'ingrasso, l'esame clinico può consistere in:

- un esame visivo degli animali, e

- un esame più minuzioso di almeno il 10 % dei capi, con un minimo di 10 capi selezionati in modo che siano rappresentativi dell'intera partita.

Se i controlli summenzionati rivelano un'anomalia, si procede, ove necessario, ad esami più approfonditi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (2) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.