31992D0426

92/426/CEE: Decisione della Commissione, del 15 luglio 1992, relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.725 - Viho/Parker Pen) (I testi in lingua tedesca e inglese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 15/08/1992 pag. 0027 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1992 relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.725 - Viho/Parker Pen) (I testi in lingua tedesca ed inglese sono i soli facenti fede) (92/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la denuncia dell'impresa Viho Europe BV, Maastricht (Paesi Bassi), del 19 maggio 1988, contro il gruppo Parker Pen Ltd, Newhaven (Regno Unito), in base all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione del 21 gennaio 1991 di avviare il procedimento,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di esprimersi sugli addebiti formulati dalla Commissione, secondo il combinato disposto dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

sentito il comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

Oggetto del procedimento

(1) Il presente procedimento verte sugli ostacoli all'importazione parallela nei Paesi Bassi di prodotti Parker provenienti dalla Germania e dall'Italia. Esso è stato avviato in seguito alla denuncia presentata il 19 maggio 1988 dall'impresa olandese Viho Europe BV. La presente decisione non riguarda la politica dell'impresa Parker Pen di indirizzare gli ordini dei clienti locali alla consociata del luogo.

Le parti

(2) a) Parker Pen Ltd, Newhaven, Regno Unito (Parker) è un importante produttore di penne stilografiche e simili, che ha realizzato un fatturato mondiale totale di [. . .] (1) lire sterline (pari a [. . .] ecu circa) nel 1989 e di [. . .] lire sterline (pari a [. . .] ecu circa) nel 1988. Nella Comunità europea Parker ha realizzato nel 1991 un fatturato di [. . .] lire sterline ([. . .] ecu circa). Nel 1991 Parker contava a livello mondiale circa 2 600 dipendenti.

b) API SpA (API), Italia, è un'impresa che commercia principalmente in forniture per ufficio ed ha una rete distributiva limitata essenzialmente all'Italia. API è dal 1949 un distributore di prodotti Parker in Italia. Nel 1990 ha realizzato un fatturato di [. . .] milioni di ecu, di cui [. . .] milioni dalla vendita di prodotti Parker. Essa è un'impresa familiare di medie dimensioni con 188 dipendenti. Non esistono accordi scritti tra API e Parker.

c) Herlitz AG (Herlitz), Germania, produce un'ampia gamma di articoli di cancelleria e prodotti connessi. L'impresa è attiva anche nel settore della vendita all'ingrosso e al dettaglio. La distribuzione al dettaglio in Germania avviene tramite McPaper GmbH ed una serie di negozi e punti di vendita (« shop in the shop ») che da essa dipendono. Herlitz distribuisce anche, tanto all'ingrosso che al dettaglio, prodotti di altri fabbricanti.

L'impresa esercita circa un terzo della sua attività al di fuori della Germania. Nel 1988 il suo fatturato ammontava a [. . .] marchi tedeschi (circa [. . .] ecu). Il 18 agosto 1986 Parker e Herlitz hanno concluso un accordo sulla distribuzione dei prodotti Parker in Germania. L'articolo 7 dell'accordo vieta qualsiasi esportazione non autorizzata per iscritto da Parker. I prodotti interessati sono penne Parker di una categoria di prezzo intermedia, in vendita soprattutto nei grandi magazzini.

d) Viho Europe BV (Viho), Paesi Bassi, svolge attività di import-export di materiale da ufficio e di riproduzione di documenti principalmente nell'ambito dei paesi della Comunità europea. Il suo fatturato ammontava nel 1988 a [. . .] fiorini olandesi ([. . .] ecu).

I prodotti

(3) Il presente procedimento riguarda gli strumenti grafici (esclusi le matite e gli strumenti da disegno) prodotti e commercializzati da Parker. Si tratta in particolare di penne stilografiche e penne a sfera.

Il mercato

(4) Il mercato di cui trattasi nel presente procedimento è quello delle penne di categorie di prezzo medie e superiori. La Commissione muove dalla constatazione che il gruppo Parker occupa una forte posizione in questo settore di mercato. Tuttavia, non si è potuto accertare l'esistenza di una posizione dominante. Secondo i dati da essa stessa forniti, Parker detiene le seguenti quote dei mercati nazionali europei:

- Portogallo: [. . .] %,

- Danimarca: [. . .] %,

- Grecia: [. . .] %,

- Paesi Bassi: [. . .] %,

- Belgio: [. . .] %,

- Italia: [. . .] %,

- Regno Unito: [. . .] %,

- Spagna: [. . .] %,

- Germania: [. . .] %,

- Francia: [. . .] %.

Per l'Irlanda e il Lussemburgo non esistono dati precisi. La quota di mercato a livello comunitario, compresi questi ultimi due paesi, si colloca intorno al [. . .] %.

(5) Il fatturato di Parker negli Stati membri della Comunità nei dodici mesi fino al 29 febbraio 1988 è stato il seguente:

(in migliaia di lire sterline)

Fatturato mondiale Fatturato nella Comunità (*) 1988 1989 1990 1991 Vendite ai commercianti effettuate da società controllate da Parker Regno Unito [ . . . ] [ . . . ] Francia [ . . . ] [ . . . ] Germania [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Spagna [ . . . ] [ . . . ] [ . . . ] Paesi Bassi [ . . . ] [ . . . ] Belgio e Lussemburgo [ . . . ] [ . . . ] Vendite di Parker a società di distribuzione indipendenti Vialga, Portogallo [ . . . ] [ . . . ] Econ SA, Grecia [ . . . ] [ . . . ] API SpA, Italia [ . . . ] [ . . . ] William Gaw, Irlanda [ . . . ] [ . . . ] Aktieselskabet Chr. Olsen Holding, Danimarca [ . . . ] [ . . . ]

(*) Il fatturato di Parker nella Comunità è suddiviso fra le vendite ai commercianti tramite società controllate e le vendite a società di distribuzione indipendenti in Portogallo, Grecia, Italia, Irlanda e Danimarca.

(fonte: Parker)

(6) Parker dispone di società di distribuzione controllate al 100 % in Spagna, in Francia, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Germania. Negli altri Stati membri della Comunità ha concluso accordi di distribuzione con importatori indipendenti.

Gli addebiti

(7) Viho si adopera da vari anni per ottenere di distribuire prodotti Parker. A tale scopo ha sollecitato offerte di prezzo da varie controllate di Parker nella Comunità. Nella denuncia essa dichiara di non aver mai ottenuto forniture.

Durante l'audizione Viho ha però ammesso di aver acquistato prodotti Parker al di fuori delle rete di distribuzione di Parker. Inoltre, come risulta dal telex di Viho all'impresa italiana API in data 25 novembre 1987, la prima si è dichiarata disposta a fornire singoli articoli, o eventualmente l'intera gamma dei prodotti Parker (vedi il seguente considerando 8).

(8) Il 19 novembre 1986 Viho ha invitato API a proporre un prezzo. Il 24 novembre 1986 API ha risposto: « Sorry, we cannot be of help but we are distributors for Parker for the Italian market only and we cannot export ».

Il 19 novembre 1987 Viho ha rivolto peraltro una seconda domanda ad API chiedendo un'offerta di prezzo per un quantitativo relativamente elevato, 20 000 Vector Rollerballs. Il 24 novembre 1987 API ha risposto di avere difficoltà a fornire un quantitativo così elevato a causa dell'intenso commercio prenatalizio. Essa ha peraltro indicato un prezzo di [. . .] lire italiane e si è dichiarata in linea di principio disponibile a rifornire Viho.

Nella risposta del 25 novembre 1987, Viho ha dichiarato che il prezzo menzionato era eccessivo e perciò privo d'interesse e ha aggiunto di poter eventualmente rifornire a sua volta API di tutti i prodotti Parker, essendo in possesso della gamma completa di tale marca.

(9) Il 20 e 24 aprile 1989 Viho ha chiesto a Herlitz di formulare un'offerta di prezzo. Il 24 aprile 1989 Herlitz ha risposto: « Siamo spiacenti di comunicarvi che non possiamo esportare nessuno dei suddetti prodotti ». Nel telex di Herlitz del 25 aprile 1989 si legge anzi tra l'altro: « . . . we can sell quite a number of (our products) but not for the product that you had asked for . . . It is not that Herlitz does not want to sell, but is bound to a contract ».

(10) Durante un accertamento effettuato presso Herlitz il 19 e 20 settembre 1989 i funzionari della Commissione hanno rinvenuto il testo di un contratto quinquennale di distribuzione recante la data del 18 agosto 1986. Esso ha avuto effetto dal 1o marzo 1987 per una durata di 5 anni.

Il paragrafo 7 di detto contratto recita: « Herlitz wird Parker-Artikel ausschliesslich in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben. Jeglicher Vertrieb ueber die Landesgrenzen hinaus ist Herlitz untersagt bzw. nur mit schriftlicher Erlaubnis durch Parker gestattet » (« Herlitz distribuirà gli articoli Parker esclusivamente nella Repubblica federale di Germania. Qualsiasi cessione di tali prodotti da parte di Herlitz al di fuori dei confini nazionali è vietata salvo autorizzazione scritta di Parker »).

Nonostante Parker abbia sostenuto che l'espresso divieto di esportare era stato inserito nel contratto di distribuzione per iniziativa personale di un direttore di marketing, a ciò non autorizzato dalla società, la stessa non ha contestato l'infrazione sotto il profilo oggettivo. Essa si è limitata ad affermare il carattere non intenzionale del comportamento contestabile.

Differenze di prezzo nella Comunità e cessazione dell'infrazione

(11) Come si rileva dalla tabella del paragrafo 4 Parker detiene nella Comunità europea una quota di mercato significativa. Le differenze di prezzo dei prodotti Parker negli Stati membri sono tali da creare le condizioni per lo sviluppo di un commercio parallelo. Ne sono conferma i ripetuti tentativi de Viho di acquistare le merci in questione da distributori di altri Stati membri. I rifiuti di esportazione precedentemente menzionati hanno ostacolato l'importazione parallela di articoli Parker dalla Germania. Tali limitazioni sono state applicate almeno a partire dal 1986.

(12) Parker riconosce che il testo del contratto di distribuzione concluso nell'agosto 1986 con Herlitz viola l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Pertanto, nel quadro di un vasto programma di adeguamento alle regole comunitarie sulla concorrenza (il cosiddetto « compliance programme »), (vedi il seguente considerando 14), Parker ha annullato tale clausola con effetto immediato tramite lettera del 28 settembre 1989 a Herlitz.

Il 18 dicembre 1989 Parker ha inviato a Herlitz il progetto di un nuovo accordo di distribuzione con effetto retroattivo dal 1o ottobre 1989. Il nuovo contratto, che non contiene alcuna clausola di divieto di esportazione, non è però ancora entrato in vigore.

Seguendo prontamente l'esplicita indicazione della Commissione, Parker ha informato i suoi distributori esclusivi in Danimarca, Irlanda, Italia, Grecia e Portogallo, con lettera del 14 maggio 1991, che erano liberi di rifornire anche clienti al di fuori del loro territorio.

(13) Per quanto riguarda i rapporti tra API e Parker, la risposta di API a Viho del 19 novembre 1986 non consente di stabilire se tra tale impresa e Parker fosse intercorso un accordo per escludere esportazioni dall'Italia, come era stato sostenuto da Viho. In seguito API ha trasmesso a Viho, con il telex del 24 novembre 1987, un'offerta per la fornitura di prodotti Parker. Non si è potuto provare che, come affermato da Viho, si sia trattato solo di un'offerta fittizia e perciò a prezzi inaccettabili.

(14) Infine va ricordato che Parker ha preparato un ampio programma di adeguamento al diritto comunitario della concorrenza destinato alle sue controllate nella Comunità e ai suoi distributori esclusivi, per assicurare in futuro il rispetto delle norme di concorrenza.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1

(15) Parker e Herlitz sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato. Il contratto tra Parker e Herlitz costituisce un accordo ai sensi dello stesso articolo.

(16) L'accordo di distribuzione concluso il 18 agosto 1986 tra Parker e Herlitz conteneva un esplicito divieto di esportazione, diretto a limitare la concorrenza impedendo importazioni parallele.

Disposizioni di questo tipo violano l'articolo 85, paragrafo 1. La Corte di giustizia ha sancito in varie sentenze [Miller (1), Tipp-Ex (2), Sandoz (3)] che accordi di limitazione delle esportazioni all'interno del mercato comune costituiscono per loro natura restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 e che, se viene accertato che un accordo ha per scopo tale restrizione, non è più necessario provare la pratica effettiva della restrizione stessa.

Secondo quanto asserito da Parker, l'espresso divieto di esportare era stato inserito nel contratto di distribuzione per iniziativa personale di un direttore di marketing, che non aveva consultato gli uffici competenti dell'impresa. La circostanza che la clausola in questione sia stata inserita nel contratto e firmata da un dirigente della società a ciò non autorizzato, non fa venire meno peraltro la responsabilità di Parker, sia a titolo di « culpa in eligendo » che di « culpa in vigilando ».

È vero che detto accordo di distribuzione è stato concluso tra Parker e Herlitz AG, mentre il citato telex a Viho è stato inviato dalla società Herlitz GmbH & Co. KG.

Ma anche ammettendo che, come afferma Herlitz, si tratta di due società con personalità giuridica autonoma, dal momento che Herlitz GmbH & Co. KG è controllata al 100 % da Herlitz AG, è chiaro che le due società vanno considerate come un'unica entità economica. Il telex del 25 aprile 1989 dimostra che la controllata persegue la stessa politica della società madre e che si è sentita vincolata all'accordo da questa stipulato (4).

Durante l'audizione Herlitz ha inoltre dichiarato di essere un'impresa di servizi con produzione propria che rifornisce principalmente grandi magazzini secondo il sistema « shop in the shop ». L'impresa completa il suo assortimento fornendo prodotti di altre marche, come per esempio i prodotti Parker. Essa però non è interessata a rifornire qualsiasi ditta che desideri acquistare in modo occasionale e seletivo solo l'uno o l'atro prodotto. Dopo l'audizione Herlitz ha aggiunto di aver addotto il divieto di esportazione a giustificazione del suo rifiuto nei confronti di Viho solo per non respingere in modo troppo scortese la domanda di tale impresa. La clausola di divieto di esportazione non avrebbe mai avuto per oggetto, scopo o anche solo effetto quello di impedire importazioini parallele o di proteggere singoli mercati all'interno della Comunità. Per di più l'accordo di distribuzione concluso tra Parker e Herlitz non sarebbe mai stato applicato.

La Commissione non può accogliere quest'interpretazione. Inoltre essa ritiene irrilevante nella fattispecie l'argomento di Herlitz relativo alla pratica del sistema « shop in the shop ». Il telex di Herlitz a Viho del 25 aprile 1989 dimostra che Herlitz vende anche articoli non di sua produzione.

Il fatto che Herlitz abbia esportato in Austria e in Svizzera prodotti Parker dimostra che l'impresa smercia tali articoli. All'interno del mercato comune invece e, nonostante affermi il contrario, ha di fatto applicato l'accordo di distribuzione concluso con Parker, come si deduce anche dai due telex di Herlitz a Viho. Herlitz si è perciò sentita vincolata all'accordo con Parker che le vietava in particolare le vendite all'estero.

Tale limitazione della libertà d'azione commerciale concreta di per sé la fattispecie di cui all'articolo 85, paragrafo 1. La Commissione ne deduce una chiara violazione del diritto della concorrenza.

(17) L'accordo tra Herlitz e Parker ricade pertanto nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

(18) Parker detiene con i suoi prodotti una notevole quota del mercato comunitario sopra definito. L'accordo tra Parker e Herlitz era atto a pregiudicare sensibilmente gli scambi tra gli Stati membri limitando le importazioni ed esportazioni parallele.

(19) API ha rifiutato almeno in un caso di indicare a Viho i prezzi dei prodotti Parker, come si deduce dalla risposta del 19 novembre 1986 (« sorry, we cannot export . . . »). Ciò, tuttavia, non consente alla Commissione di concludere che la denuncia di Viho sia fondata, sotto tale profilo. Ne è conferma il fatto che API ha cominciato ad accedere alle richieste di Viho relative ai prezzi, già sei mesi prima della presentazione della denuncia.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(20) L'accordo tra Parker e Herlitz, che conteneva un divieto di esportazione o a questo mirava, non è stato notificato alla Commissione. Una siffatta limitazione delle esportazioni non rientra del resto tra le eccezioni menzionate all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17. Pertanto, non può essere concessa un'esenzione individuale in forza dell'articolo 85, paragrafo 3.

Anche se fosse stato notificato, l'accordo non avrebbe comunque potuto beneficiare di un'esenzione dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, perché il divieto di esportazione non può considerarsi indispensabile al miglioramento della distribuzione ed è inoltre pregiudizievole al consumatore.

C. Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17

(21) Ciò considerato, la commissione deve constatare che le imprese Parker e Herlitz hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.

(22) Secondo l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che commettano intenzionalmente o per negligenza un'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1, ammende che variano da un minimo di 1 000 ecu ad un massimo di 1 milione di ecu, con facoltà di aumentare l'importo fino al 10 % del volume di affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener contro, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

(23) Nella fattispecie la Commissione ritiene giustificato infliggere un'ammenda a Parker. Questa avrebbe infatti dovuto sapere che l'accordo mirava ad impedire le importazioni ed esportazioni parallele. Il diritto comunitario in materia non ammette dubbi: i divieti di esportazione costituiscono sempre restrizioni della concorrenza. Ciò risulta dalla prassi decisionale della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Parker non poteva ignorare questi elementi.

(24) Per quanto riguarda l'entità dell'ammenda da infliggere a Parker, la Commissione ha tenuto conto in particolare dei seguenti elementi:

1) I comportamenti oggetto della presente decisione costituiscono un'infrazione grave delle norme del trattato sulla concorrenza, poiché ostacolano in modo significativo l'integrazione del mercato comune.

2) Poiché il diritto comunitario è assolutamente chiaro in proposito, le restrizioni della concorrenza contestate a detta impresa costitutiscono infrazioni gravi del diritto comunitario in materia.

3) L'infrazione constatata è durata almeno dall'inizio del mese di marzo 1987 fino alla fine di settembre 1989. Essa è cessata solo con la lettera di Parker a Herlitz del 26 settembre 1989, dopo che i funzionari della Commissione avevano scoperto l'accordo illegale durante gli accertamenti eseguiti presso Herlitz il 19 e 20 settembre 1989.

4) Parker fa parte di un grande gruppo di imprese con un notevole fatturato e con società affiliate e importanti rappresentanti sul mercato comunitario delle penne e prodotti affini.

5) Parker ha avuto un atteggiamento di grande collaborazione durante gli accertamenti. L'impresa ha dichiarato già in questa fase la sua volontà di porre fine a tutte le pratiche incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza e nel settembre 1989 ha soppresso la disposizione illegale contenuta nel contratto di distribuzione con Herlitz.

6) Parker ha cercato già nel 1987 di impostare il rapporto con le sue consociate e con i suoi distributori esclusivi su una base giuridica ineccepibile, incaricando un consulente legale di elaborare un ampio programma di adeguamento alla normativa comunitaria sulla concorrenza, programma che si è concluso nel 1989.

Nel quadro di questo programma Parker non ha però tenuto conto del contratto con Herlitz. D'altro lato, per garantire il futuro rispetto delle norme di concorrenza e rispondendo ad un'esplicita indicazione della Commissione, nel 1991 Parker ha ricordato a tutti di suoi distributori nella Comunità che sono liberi di rifornire clienti al di fuori del loro territorio.

(25) Un'ammenda deve essere inflitta anche a Herlitz. Anche quest'impresa ha sottoscritto il contratto contestato e, comunque, lo ha applicato fino al 1989. Herlitz non era in errore quanto al fatto costitutivo dell'infrazione. La direzione dell'impresa sapeva che la clausola sul divieto di esportazione era incompatibile con l'articolo 85, ma l'ha di fatto rispettata secondo la volontà di Parker e in accordo con quest'ultima, benché non potesse ignorare che aveva lo scopo di impedire importazioni ed esportazioni parallele.

(26) Nello stabilire l'importo dell'ammenda a carico di Herlitz, la Commissione riconosce che l'impresa ha una responsabilità minore nella stipulazione della clausola contrattuale restrittiva della concorrenza, dovendosi presumere che Herlitz si sia semplicemente adeguata alle richieste di Parker.

In considerazione del ruolo subordinato di Herlitz, la Commissione ritiene che l'ammenda a carico di tale impresa debba essere inferiore a quella da infliggere a Parker,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Parker Pen Ltd e Herlitz AG hanne violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE concludendo un accordo che conteneva un divieto di esportazione.

Articolo 2

Alle imprese di siguito menzionate sono inflitte le seguenti ammende:

- a Parker Pen Ltd un'ammenda dell'ammontare di 700 000 ecu (settecentomila),

- a Herlitz AG un'ammenda dell'ammontare di 40 000 ecu (quarantamila).

Tali ammende devono essere pagate entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione sul seguente conto bancario delle Comunità europee:

N. 310-0933000-43

Commissione delle Cominità europee

Banque Bruxelles-Lambert

Agence Européenne

Rond-Point Schuman 5

B-1049 Bruxelles.

Scaduto tale termine l'ammenda produce di diritto interessi, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ecu il primo giorno lavorativo del mese in cui è stata la lea presente decisione, maggiorati di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso del 13,75 %.

Qualora il pagamento sia effettuato nella moneta nazionale, la conversione avviene al tasso di cambio del giorno precedente quello del pagamento.

Articolo 3

Parker si astiene da qualsiasi misura avente lo stesso oggetto od effetto delle infrazioni constatate dal trattato.

Articolo 4

Sono destinatarie della presente decisione le seguenti imprese:

1) Parker Pen Ltd

Newhaven

GB-East Sussex BN9 - 0AU

2) Herlitz AG

Reuchlingstrasse 10

D-1000 Berlin 21

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. (3) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernente i segreti relativi agli affari. (4) Causa 19/77, Raccolta 1978, pag. 131. (5) Causa C-279/87, Raccolta 1990, pag. 261. (6) Causa C-277/87, Raccolta 1990, pag. 45. (7) ECJ-AEG, Causa C-107/82, Raccolta 1983, pag. 3151, punto 50 della motivazione.