31992D0354

92/354/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0066 - 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0261
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0261


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1992 che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (92/354/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera e),

considerando che, con decisione 92/353/CEE (2), ha determinato i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati; che, secondo questa decisione, spetta alle autorità dello Stato membro interessato di approvare o riconoscere le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono i libri genealogici;

considerando che, a questo proposito, è opportuno stabilire in particolare le norme che disciplinano le relazioni tra l'organizzazione o l'associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza e organizzazioni o associazioni che tengano o istituiscono libri genealogici o sezioni di libri genealogici della stessa razza;

considerando che è necessario prevedere una procedura che consenta alle autorità competenti di garantire, in circostanze particolari, il coordinamento tra due organizzazioni o associazioni; che occorre inoltre permettere alla Commissione di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'adozione delle norme specifiche di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) della direttiva 90/427/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organizzazione o l'associazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza collabora strettamente con le organizzazioni e associazioni che tengono libri genealogici o sezioni di libri genealogici della stessa razza, in particolare per prevenire l'insorgere di controversie.

Articolo 2

1. L'autorità competente di uno Stato membro, qualora ritenga che un'organizzazione o associazione approvata o riconosciuta in un altro Stato membro non rispetti le norme previste dalla legislazione comunitaria in materia e in particolare non rispetti i principi fissati dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza, prende immediatamente contatto con l'autorità competente di quest'altro Stato membro.

Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, delle decisioni prese e la motivazione di tali decisioni.

2. Se teme che tali misure non siano sufficienti, l'autorità competente del primo Stato membro individua, in cooperazione con l'autorità dello Stato membro messo in questione, le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso con una visita sul posto.

3. Le suddette autorità degli Stati membri informano la Commissione in merito alle soluzioni adottate.

4. Qualora non sia stato possibile trovare alcuna soluzione entro sei mesi la Commissione, su richiesta di una delle autorità degli Stati membri interessati o di propria iniziativa, può inviare sul posto una missione di ispezione, in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55. (2) Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.