92/350/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d' Algeria, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987-31 dicembre 1993, l' importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all' importazione nella Comunità di olio d' oliva non trattato originario dell' Algeria
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0054
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria (92/350/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), entrato in vigore in data 1o novembre 1978, in particolare l'allegato B di detto accordo, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario dell'Algeria, DECIDE: Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, che fissa, per il periodo 1o novembre 1987-31 dicembre 1993, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato, dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, originario dell'Algeria, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine d'impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.