92/335/CEE: Decisione della Commissione del 3 giugno 1992 relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore (NMB Italia Srl) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1992 pag. 0044 - 0046
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 relativa a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore (NMB Italia Srl) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (92/335/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Con il regolamento (CEE) n. 2089/84 del Consiglio (2), il 19 luglio 1984 è stato istituito un dazio antidumping definitivo del 33,89 % sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere fabbricati ed esportati dal gruppo Minebea e originari di Singapore. Nel settembre 1989 è stata aperta una procedura di riesame delle misure suddette (3), in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e le misure sono rimaste in vigore in attesa del risultato del riesame. (2) Dal 1985 in poi la NMB Italia Srl, una società interamente controllata dalla Minebea Co. Ltd, Japan, ha chiesto, ad intervalli regolari, la restituzione di dazi antidumping. Con decisione 88/329/CEE (4), la Commissione si è pronunciata sulla restituzione dei dazi pagati nel 1985 e nel 1986. La presente decisione riguarda le domande di restituzione presentate per i seguenti importi dei dazi antidumping pagati nel periodo gennaio 1987-settembre 1991: - gennaio 1987-settembre 1988: [. . .] (5), - ottobre 1988-settembre 1989: [. . .], - ottobre 1989-settembre 1990: [. . .], - ottobre 1990-settembre 1991: [. . .]. (3) In seguito alle osservazioni presentate dalla società richiedente riguardo al margine di dumping nel periodo suddetto, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha svolto inchieste presso le sedi dei due esportatori (NMB Singapore Ltd e Pelmec Singapore Ltd) e della società di vendita (Minebea Singapore Ltd) a Singapore. Le società suddette sono controllate dalla Minebea Co. Ltd, Japan. Sono state inoltre svolte inchieste presso le sedi degli importatori della Comunità collegati alla Minebea Co. Ltd, Japan, compresa la società richiedente. Quest'ultima ha fornito tutte le informazioni supplementari chieste dalla Commissione, conformemente alla nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping (6) (in seguito denominata « la nota »). La società ricorrente è stata in seguito informata delle risultanze preliminari e ha avuto la possibilità di comunicare le sue osservazioni, di cui si è tenuto conto prima dell'adozione della presente decisione. (4) La Commissione ha informato gli Stati membri e ha espresso la sua opinione sulla domanda. Nessuno Stato membro ha fatto obiezioni. B. ARGOMENTI DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE (5) La società richiedente ha sostanzialmente affermato che per determinate vendite nella Comunità i prezzi all'esportazione avevano eliminato il margine di dumping oppure lo avevano ridotto al di sotto del livello del dazio antidumping definitivo, pari al 33,89 %. C. SULL'AMMISSIBILITÀ (6) Le domande sono ricevibili, in quanto presentate conformemente alle disposizioni comunitarie antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini. D. NEL MERITO (7) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e alla parte II della nota, il richiedente ha dimostrato che il dazio riscosso superava i margini di dumping in diversa misura, secondo la spedizione e il tipo di prodotto, in parte a causa della diminuzione del valore normale. (8) Riguardo al metodo impiegato per determinare i margini di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto dei mutamenti avvenuti sul mercato interno di Singapore. Nel corso della prima inchiesta il volume delle vendite sul mercato interno era minimo e pertanto il valore normale è stato costruito utilizzando i costi di produzione e una percentuale fissa per il profitto. Durante i successivi controlli svolti a Singapore la Commissione ha accertato che sul mercato interno erano effettuate vendite considerevoli, superiori al volume delle esportazioni complessive nella Comunità e che i profitti realizzati su tali vendite rappresentative erano nettamente superiori ai margini di utile impiegati nella prima inchiesta per costruire il valore normale. L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che il calcolo della restituzione viene effettuato conformemente al disposto dell'articolo 2 o 3 e si basa, per quanto possibile, sullo stesso metodo applicato per l'inchiesta iniziale, con particolare riferimento all'adozione di tecniche di calcolo delle medie o di campionatura. Nelle procedure di restituzione, pertanto, il valore normale deve essere stabilito rispettando l'ordine in cui sono elencati i metodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento, a norma del quale devono essere impiegati, ogniqualvolta siano disponibili, i prezzi effettivi applicabili nel mercato interno. La costruzione del valore normale sostituisce infatti i prezzi effettivi quando questi ultimi non sono utilizzabili. La Commissione ha quindi deciso di calcolare il valore normale in base alla media dei prezzi di vendita nel mercato interno. (9) Dato che tutti gli importatori sono collegati agli esportatori, è stato necessario calcolare il margine di dumping effettivo confrontando il valore normale con il prezzo all'esportazione costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Detto articolo stabilisce che il prezzo all'esportazione è costruito in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente e che a tal fine si tiene conto di tutti i costi sostenuti dall'importatore collegato tra l'importazione e la rivendita, compresi dazi doganali, dazi antidumping e altre tasse, nonché di un equo margine di profitto. Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e, dato che tutti gli importatori sono società collegate, è stata calcolata la media ponderata dei margini di dumping in base a tutte le transazioni all'esportazione relative a cuscinetti a sfere originari di Singapore (ovvero un'unica media ponderata dei margini di dumping per tutti gli importatori collegati alla Minebea Co. Ltd: NMB GmbH, NMB Italia Srl, NMB UK Ltd e NMB France SARL). (10) È stato in tal modo accertato che le domande sono parzialmente fondate. Gli effettivi margini di dumping determinati per i periodi in esame erano i seguenti: - gennaio 1987-settembre 1988: 14,5 % (7), - ottobre 1988-settembre 1989: 20,5 %, - ottobre 1989-settembre 1990: 8,2 %, - ottobre 1990-settembre 1991: 24,0 %. (11) Gli importi da restituire ammontano a: - gennaio 1987-settembre 1988: [. . .], - ottobre 1988-settembre 1989: [. . .], - ottobre 1989-settembre 1990: [. . .], - ottobre 1990-settembre 1991: [. . .]. (12) Il richiedente ha tuttavia chiesto la restituzione di un importo superiore e ha contestato la legalità della deduzione dei dazi antidumping pagati dagli importatori collegati all'esportatore ai fini della costruzione dei prezzi all'esportazione (vedi considerando 9). Tali obiezioni sono simili a quelle fatte a proposito della decisione 88/329/CEE, contro la quale è stato proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il richiedente ha fatto esplicitamente riferimento alle sue osservazioni nel procedimento precedente e nelle conclusioni scritte presentate alla Corte. Con la sentenza del 10 marzo 1992 la Corte ha respinto il ricorso (8). In tali circostanze, la domanda di restituzione di un importo supplementare deve essere respinta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le domande di restituzione presentate dalla NMB Italia Srl, Mazzo di Rho, Italia, per il periodo gennaio 1987-settembre 1991 sono accolte per i seguenti importi e respinte per l'importo restante. - gennaio 1987-settembre 1988: [. . .], - ottobre 1988-settembre 1989: [. . .], - ottobre 1989-settembre 1990: [. . .], - ottobre 1990-settembre 1991: [. . .]. Articolo 2 Gli importi di cui all'articolo 1 devono essere restituiti dall'Italia. Articolo 3 La Repubblica italiana e la società NMB Italia Srl, Mazzo di Rho, Italia, sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 4. (4) GU n. L 148 del 15. 6. 1988, pag. 30. (5) Nella versione pubblicata della presente decisione sono state omesse alcune cifre, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88 in materia di trattamento riservato. (6) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2. (7) Tale margine rappresenta la media ponderata per due periodi distinti: gennaio/dicembre 1987 e gennaio/settembre 1988. (8) Causa 188/88, NMB contro Commissione, non ancora pubblicata.