31992D0328

92/328/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa agli aiuti concessi dal governo francese in favore della cessione delle attività del gruppo MFL (Machines françaises lourdes) produttore di macchine utensili pesanti (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0094 - 0098


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 relativa agli aiuti concessi dal governo francese in favore della cessione delle attività del gruppo MFL (Machines françaises lourdes) produttore di macchine utensili pesanti (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (92/328/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

In seguito ad informazioni pubblicate nella stampa francese, la Commissione ha invitato le autorità francesi, con lettera del 22 febbraio 1988, a notificarle taluni interventi pubblici a favore delle società del gruppo MFL.

Nonostante ripetuti solleciti, le autorità francesi non hanno dato risposta alle richieste della Commissione. Per questo motivo, e dato che nutriva giustificati dubbi circa la compatibilità con il trattato dei suddetti presunti interventi di Stato, la Commissione decideva di avviare il formale procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. In proposito, la Commissione ha tenuto conto della forte concorrenza in atto fra i produttori di macchine utensili della Comunità, per cui qualsiasi aiuto concesso ad un determinato produttore comporta un alto rischio di distorsione della concorrenza.

La decisione veniva comunicata al governo francese, con lettera del 22 dicembre 1988, con l'intimazione a presentare osservazioni. Gli altri Stati membri venivano informati con lettera del 12 maggio 1989.

Infine, una comunicazione con l'invito agli altri interessati a presentare le loro osservazioni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 20 maggio 1989.

II

Le prime informazioni sugli interventi pubblici sono state comunicate dalle autorità francesi con lettera del 14 marzo 1989 e completate, su richiesta della Commissione, con lettere del 15 giugno e del 20 luglio 1989.

In base a tali informazioni, in marzo e maggio 1988 le autorità francesi avevano deciso di contribuire ai programmi di risanamento economico delle unità produttive del gruppo MFL, che erano stati venduti ad altri produttori nell'ambito della procedura di amministrazione controllata (« redressemant judiciaire ») aperta nel 1987.

MFL è una holding costituita nel 1983, dopo la fusione di varie imprese produttrici di macchine utensili, in due consociate di produzione: Forest Line e Berthiez Saint-Étienne. La struttura del gruppo è stata completata da due società di commercializzazione negli Stati Uniti: MFL Inc. e Goldsworthy.

Il gruppo MFL è stato costituito nel quadro del programma per le macchine utensili, attuato in Francia nel periodo 1982-1985 con il sostegno pubblico allo scopo di riorganizzare e favorire la ristrutturazione del settore in preda a gravi difficoltà. L'idea alla base del programma consisteva nel raggruppare diversi piccoli produttori di macchine utensili in difficoltà per costituire grandi gruppi più idonei a fronteggiare la concorrenza estera. Nel quadro di tale programma, il governo francese ha investito circa 2 600 milioni di franchi francesi (366 milioni di ecu), sotto forma di prestiti con partecipazione agli utili (61 %) e di sovvenzioni e anticipi da rimborsare (39 %), finanziando varie iniziative, come azioni di riqualificazione sociale e formazione (40 %), ricerca e sviluppo e iniziative commerciali (32 %), nonché ammodernamento degli impianti produttivi (28 %). In merito agli aiuti previsti dal programma per le macchine utensili, va rilevato che nel 1986 la Commissione ha deciso di chiudere un procedimento di esame senza sollevare obiezioni sull'esecuzione del programma, tenuto conto del suo contributo allo sviluppo di un settore d'importanza strategica per la Comunità.

Il governo francese interveniva nella costituzione del gruppo MFL assumendo, tramite la Sopari (Société nationale de participation et de restructuration industrielle), una partecipazione di maggioranza (35,2 %). Veniva ottenuta nel contempo la partecipazione di nove gruppi industriali francesi (Usinor, Sacilor, Renault, Alsthom, Peugeot, Schneider, Snecma, Dassault, Aérospatiale). Si trattava per lo più di gruppi nazionalizzati con la caratteristica comune di essere utenti finali dei prodotti di MFL. È cosi che MFL è stato costituito come produttore specializzato di macchine utensili per settori strategici. La produzione di MFL per settore d'acquisto risultava così ripartita: aeronautica (30 %), armamenti (20 %), energia (10 %), industria automobilistica (6 %), industrie meccaniche ed altre (34 %).

Alla fine del 1986, le consociate di produzione del gruppo MFL presentavano le seguenti caratteristiche:

- Forest Line (FL): stabilimenti situati ad Albert (Somme) e Capdenac (Lot), specializzata essenzialmente nelle fresatrici: 602 dipendenti, fatturato di 376 milioni di franchi francesi, con 71 milioni di franchi francesi di perdite nella gestione ordinaria; dal 1983 FL ha subito 191 milioni di franchi francesi di perdite.

- Berthiez Saint-Étienne (BSE): stabilimento situato a Saint-Étienne (Loire), specializzata in cellule di lavorazione flessibili, torni pesanti e rettificatrici: 508 dipendenti, fatturato di 242 milioni di franchi francesi, con 112 milioni di franchi francesi di perdite nella gestione ordinaria; dal 1983 ha registrato 389 milioni di franchi francesi di perdite.

Queste cifre indicano chiaramente che, fin dalla sua costituzione nel 1983 e nonostante un consistente aiuto statale nel quadro del programma delle macchine utensili, stimato a circa un miliardo di franchi francesi, MFL si è trovata sempre in gravi difficoltà. Questa difficile situazione era condivisa anche da altre imprese francesi, beneficiarie di aiuti nell'ambito dello stesso programma; essa era dovuta soprattutto alla recessione generale nel settore e all'impossibilità di sostenere la concorrenza dei produttori esteri. Di conseguenza, molte di queste imprese venivano dichiarate in fallimento o venivano acquistate da gruppi giapponesi o da altri gruppi europei.

La situazione di MFL si faceva insostenibile nel novembre 1987, quando veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti e i Tribunaux de commerce francesi sottoponevano le società del gruppo ad amministrazione controllata. Questo regime temporaneo era diretto a permettere di valutare la situazione finanziaria del gruppo e le possibilità di risanamento. In tale contesto, il governo francese avviava contatti per reperire nuovi investitori per il salvataggio di MFL. In esito a tali contatti si manifestavano due diversi gruppi interessati a rilevare le consociate di MFL, previa la loro liquidazione. Veniva così programmata la ripresa delle attività di MFL, dopo la sua liquidazione e la cessione degli implanti produttivi a seguito delle due offerte presentate dai potenziali acquirenti.

FL: nel gennaio del 1988 il Tribunal de commerce di Parigi decideva di accettare l'unica offerta di acquisto presentata. Il gruppo francese Brisard (700 milioni di franchi francesi di fatturato e 1 200 dipendenti) offriva 8 milioni di franchi francesi per il capitale d'azienda di FL, esclusi i crediti esigibili. Brisard s'impegnava inoltre a conservare 495 dei 558 posti di lavoro precedenti. Veniva così costituita una nuova impresa, Brisard machine-outil (BMO) sul quale Brisard accettava formalmente di conferire 65 milioni di franchi francesi. Il finanziamento fisso privato di BMO doveva essere completato con 45 milioni di franchi francesi messi a disposizione da altri investitori, in forma di prestiti a medio e lungo termine. Infine, nel marzo del 1988 il governo francese decideva di contribuire alla ripresa della società con 25 milioni di franchi francesi in forma di anticipo da rimborsare: il rimborso doveva essere scaglionato nei dieci anni successivi ai primi sei esercizi contabili a decorrere dalla cessione dell'azienda, a condizione che a tale data la quota del « cash flow » sul fatturato superasse il 15 %.

D'altra parte, le autorità francesi decidevano di finanziare, per i 63 lavoratori non riassunti da BMO, un programma sociale straordinario. Questo contributo straordinario dello Stato, di 4,972 milioni di franchi francesi, è stato erogato al di fuori del FNE (Fonds national de l'emploi), il regime generale di aiuto applicabile in Francia in caso di licenziamenti. Tale bilancio supplementare prevede, a favore dei lavoratori interessati, indennità complementari di licenziamento, premi per l'occupazione, assegni di riqualificazione professionale e, se del caso, assegni straordinari per il pensionamento anticipato.

BSE: la cessione della seconda società di produzione del gruppo MFL è avvenuta in due fasi, stante l'esito negativo del primo tentativo.

Nel marzo del 1988, il Tribunal de commerce di Saint-Étienne, incaricato dall'amministrazione controllata di BSE, decideva di accettare un'offerta d'acquisto congiunta presentata dal gruppo francese Smits-Lievre e dalla società belga Pegard. Questi offrivano 5 milioni di franchi francesi per l'acquisto del capitale d'azienda di BSE, esclusi i crediti esigibili. Gli acquirenti s'impegnavano nel contempo a conservare 160 dei 344 posti di lavoro esistenti. Il programma di cessione prevedeva la costituzione di una nuova società, Berthiez Productics (BP) nella quale i nuovi azionisti dovevano conferire 12 milioni di franchi francesi. Altri 30 milioni di franchi francesi sarebbero stati forniti, in forma di prestiti a medio e lungo termine, da investitori privati. Infine, nel maggio del 1988 il governo francese decideva di contribuire ai programmi di ripresa di BP con 17 milioni di franchi francesi erogati in forma di anticipo da rimborsare, a condizioni identiche a quelle concesse a BMO, vale a dire nei dieci anni successivi ai primi sei esercizi contabili a decorrere dalla data della cessione, purché a tale data la quota del « cash flow » sul fatturato superasse il 15 %.

D'altra parte, come nell'altra fattispecie, il governo francese decideva di finanziare, a favore dei lavoratori licenziati, un programma sociale dal costo di 16,2 milioni di franchi francesi diretto agli stessi obiettivi di quello varato per FL.

Tuttavia, nonostante il loro impegno, i nuovi azionisti non riuscivano a rilanciare le attività dell'impresa. Nell'ottobre del 1988 erano a loro volta costretti a sottoporre la società ad amministrazione controllata. Il Tribunal de commerce di Saint-Étienne riesaminava ancora una volta le prospettive di risanamento di BP e, infine, la possibilità di una seconda cessione delle attività ad un altro investitore privato interessato all'acquisto della società. Su tale base, nel novembre del 1988 il tribunale accettava una delle due offerte iniziali ricevute da nuovi acquirenti potenziali. Va notato in proposito che le due offerte erano praticamente equivalenti per quanto riguarda il prezzo d'acquisto e le condizioni sociali e vertevano entrambe su una cessione delle attività patrimoniali, senza successione nel passivo. Secondo il verbale del tribunale, venne accettata l'offerta che garantiva la posizione finanziaria più sana fin dall'inizio, in forma di finanziamento fisso. Venne così preferita l'offerta presentata dal gruppo Brisard, che già aveva assunto il controllo dell'altra ex società del gruppo MFL.

Brisard offriva un prezzo d'acquisto di 7,4 milioni di franchi francesi per l'avviamento, gli impianti e i crediti esigibili di BP e s'impegnava a creare una nuova società conservando 140 dei 169 posti di lavoro. Dal canto suo, il comune di Saint-Étienne acquistava il terreno e gli edifici della precedente BSE per 4 milioni di franchi francesi, firmando con la nuova società un contratto d'affitto.

In questo caso, il governo francese non concedeva anticipi alla società nata dalla seconda cessione, la Berthiez SA. Tuttavia, tenuto conto dei nuovi licenziamenti derivatine, il governo francese decideva di finanziare, per i lavoratori licenziati, un nuovo programma sociale straordinario di 3,5 milioni di franchi francesi, con caratteristiche identiche ai programmi già applicati per FL e BSE.

Va notato infine che, nel quadro della consultazione con gli altri interessati, i governi di due altri Stati membri hanno presentato osservazioni, comunicate alle autorità francesi con lettera del 7 settembre 1989, con l'invito a rendere noti eventuali commenti entro il termine di un mese. In merito, non è pervenuta alcuna risposta.

III

Nel suo esame degli interventi pubblici a sostegno delle società di MFL, la Commissione ha accertato in che misura detti interventi contengano elementi di aiuto alla luce degli articoli da 92 a 94 del trattato CEE.

Da un primo esame, risulta che le autorità pubbliche francesi sono intervenute a favore di MFL in due diverse forme: finanziando i programmi sociali straordinari a favore dei lavoratori licenziati e concedendo anticipi per i programmi di risanamento delle società sorte dalla cessione delle attività di MFL.

Quanto al primo tipo d'intervento statale dei programmi sociali straordinari per i lavoratori licenziati, alcuni dei loro elementi - e cioè le indennità complementari di licenziamento e le spese straordinarie per il pensionamento anticipato, prese a carico dello Stato e che rappresentano costi normali per un'impresa che opera una riduzione del personale - dovrebbero quindi essere attribuiti alla società in corso di ristrutturazione. Nel presente caso non è tuttavia possibile sostenere che i contributi statali suddetti costituiscono aiuti che esonerano le nuove società da spese che le imprese precedenti erano costrette a sostenere per la riduzione del personale. Gli acquirenti delle aziende liquidate non avevano alcun obbligo legale nei confronti dei lavoratori esclusi dalle loro offerte. Per questo motivo, l'aiuto concesso ai lavoratori licenziati non può essere interpretato come a beneficio delle nuove imprese, nel senso che le esoneri da spese che avrebbero dovuto sostenere per ridurre il personale, giacché tale riduzione era comunque implicita nel sistema stesso di cessione nell'ambito dell'amministrazione controllata. Si può quindi concludere che, nel caso di specie, come affermato dalle autorità francesi, gli aiuti per i programmi sociali hanno di fatto ottenuto lo scopo di ridurre le conseguenze negative della disoccupazione per i lavoratori interessati, senza avere effetti positivi per le nuove società.

Quanto al secondo tipo d'intervento, sembra che la concessione di anticipi implichi un duplice elemento di aiuto. Da un lato, quello inerente al fatto stesso di prestare danaro senza interessi, esonerando le nuove società da costi normalmente connessi con il finanziamento dei loro programmi di ripresa. Inoltre, un secondo elemento di aiuto risulta dalle condizioni stabilite dallo Stato per il rimborso degli anticipi, con periodi prolungati di franchigia per il rimborso del capitale e una formulazione condizionale che lo fa dipendere dal « cash flow » futuro e che potrebbe in ultima analisi portare all'assenza di rimborso, trasformando alla fin fine gli anticipi in vere e proprie sovvenzioni. Nessuna di queste condizioni corrisponde a quelle di mercato normalmente applicate alle operazioni di credito. Esse sono state invece deliberatamente stabilite dalle autorità francesi per facilitare il risanamento delle imprese.

In conclusione, si può ritenere che gli aiuti di Stato insiti nella concessione di un anticipo di 42 milioni di franchi francesi a condizioni diverse da quelle di mercato abbia agevolato la ripresa delle attività di MFL da parte delle nuove entità giuridiche sorte con la cessione delle sue attività patrimoniali.

Va notato che gli aiuti insiti negli anticipi sono illeciti sotto il profilo del diritto comunitario fin dal momento in cui sono stati erogati, giacché le autorità francesi non li hanno previamente notificati alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Va rammentato in proposito che - tenuto conto del carattere imperativo delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, che assumono rilevanza anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'efficacia diretta, nella sentenza del 19 giugno 1973, causa 77/72 - all'illegittimità degli aiuti di cui trattasi non si può rimediare a posteriori.

Il carattere illegittimo di tutti gli aiuti considerati è dovuto dall'inosservanza delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Per di più, nel caso degli aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione può - avvalendosi di una facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72, e confermata nella sentenza del 24 febbraio 1987, causa 310/85 - chiedere agli Stati membri che gli aiuti erogati illegalmente vengano restituiti dai beneficiari.

IV

Gli aiuti suddetti hanno inoltre falsato la concorrenza tra i produttori della Comunità. Il contributo dello Stato, che rafforzi la posizione di alcune imprese di fronte alle imprese concorrenti nella Comunità, avrà infatti ripercussioni per queste ultime. Va notato al riguardo che l'industria delle macchine utensili nella Comunità ha subito dalla metà degli anni '70 un drastico ridimensionamento, dovuto essenzialmente a due fattori: da un lato, la recessione economica mondiale che ha ridotto notevolmente gli ordinativi e, dall'altro, la crescente concorrenza dei paesi terzi. Questi due fatti hanno vivamente stimolato la già intensa concorrenza tra i produttori della Comunità. Di conseguenza, qualsiasi aiuto ad un determinato produttore, che lo esoneri da costi normalmente a suo carico, rafforza la sua posizione nei confronti degli altri concorrenti che non ricevono aiuti, ed altera quindi artificialmente la posizione competitiva rispettiva. In questa situazione, le consociate di MFL sono state tradizionalmente presenti sui mercati esteri in concorrenza con altri produttori della Comunità. Nel 1986 MFL ha esportato il 62 % della sua produzione e il 17 % di tali esportazioni era diretto agli altri Stati membri. D'altra parte, le macchine utensili sono oggetto di notevoli scambi communitari. In base alle statistiche Nimexe, le esportazioni intracomunitarie di macchine utensili sono ammontate nel 1988 a 2 268 milioni di ecu; la Francia ha contribuito a tale totale nella misura del 6,5 %. D'altra parte, le importazioni comunitarie in provenienza da paesi terzi sono ammontate, nello stesso anno, a 4 032 milioni di ecu.

V

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Il trattato prevede peraltro alcune deroghe a tale regola generale.

Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, non trovano applicazione nella presente fattispecie, data la natura degli aiuti, che non tendono al conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

D'altra parte, l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Detta compatibilità ai sensi del trattato va stabilita nel contesto della Comunità e non in quello di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tenuto conto del principio enunciato all'articolo 3, lettera f) del trattato, in sede di esame di qualsiasi regime di aiuti o di un aiuto specifico, le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, esse si applicano solo se la Commissione constata che, in assenza di aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non basterebbe da solo ad incitare i beneficiari eventuali ad agire in modo da conseguire uno degli obiettivi stabiliti dalle deroghe stesse.

In ordine alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che nessuna delle regioni in cui sono situati gli stabilimenti di MFL - Capdenac, Albert, Saint-Étienne - presenta un tenore di vita anormalmente basso o gravi forme di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), in base alle modalità stabilite dalla Commissione (1). D'altra parte, gli anticipi non sono stati erogati in base a regimi di aiuti regionali, ma in base a decisioni ad hoc del governo. Inoltre, l'aiuto insito negli interventi suddetti non presenta le caratteristiche di un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), giacché la sua concessione non era subordinata ad un investimento o alla creazione di posti di lavoro, come specificato nella comunicazione della Commissione del 1979 sui principi del coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale (2).

Per quanto riguada le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti in questione non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né di un progetto atto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Le autorità francesi non hanno del resto invocato questa deroga.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) stabilisce inoltre una deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. In proposito, come già detto, la necessità dell'aiuto dovrebbe comunque essere chiaramente dimostrata, provando cioè che senza l'aiuto non sarebbe stato raggiunto l'obiettivo fissato nella deroga. Nell'intervento statale in esame, gli aiuti consistenti nella concessione di anticipi a condizioni diverse da quelle di mercato non sembrano essenziali, nemmeno tenendo conto degli obiettivi fondamentali perseguiti dalle autorità francesi: garantire la prosecuzione dell'attività delle aziende cedute e salvaguardare i relativi posti di lavoro. In base alle previsioni finanziarie elaborate dalle autorità francesi, nei primi tre anni di funzionamento le nuove società registreranno un flusso di profitti, al lordo dell'imposizione fiscale, di un valore attuale pari a 42 milioni di franchi francesi e 2 milioni di franchi francesi, rispettivamente, per BMO e BSA.

Nell'ultimo anno del triennio suddetto, i profitti al lordo delle imposte rappresenteranno, rispettivamente, il 4,3 % e il 6,8 % del reddito complessivo. Alla luce di queste previsioni finanziarie, le società interessate risultano in grado di sostenere il costo di anticipi concessi alle condizioni normali del mercato del credito. Pertanto, anche dal punto di vista degli obiettivi perseguiti dalle autorità francesi, gli aiuti in questione rappresentano un vantaggio assolutamente artificioso, privo di giustificazione. Gli aiuti non appaiono giustificabili nemmeno sul piano comunitario, tenuto conto degli effetti altamente distorsivi che detto vantaggio artificioso esercita sulla vivace concorrenza in atto fra i produttori.

Va osservato che, in seguito agli ingenti aiuti ricevuti da MFL per l'ammodernamento degli impianti industriali e la ristrutturazione, nell'ambito del programma per le macchine utensili, le imprese nate dalla cessione non hanno bisogno, per consolidare la loro posizione concorrenziale, di effettuare in futuro notevoli investimenti, ma dovranno piuttosto procedere ad una razionalizzazione e ad un miglioramento delle loro politiche di gestione, come affermato nei programmi di risanamento presentati alla Commissione.

È opportuno rammentare in proposito che le stesse società hanno beneficiato di vari altri contingenti. Da un lato, le sostanziali plusvalenze risultanti dall'acquisto delle attività ad un prezzo ampiamente simbolico, nell'ambito della procedura di liquidazione di MFL. Le plusvalenze risultanti dalla costituzione di Brisard Machine-Outil sono stati stimati dalla società stessa a 90 milioni di franchi francesi; non si dispone di stime per Berthiez SA. D'altra parte, le nuove imprese hanno iniziato l'attività con una manodopera più adeguata. La riduzione del personale è stata attuata senza costi per le società stesse, giacché le decisioni dei tribunali sulla cessione delle attività nell'ambito dell'amministrazione controllata hanno interrotto il rapporto giuridico fra le società che proseguono l'attività suddetta e i lavoratori licenziati, a seguito dell'acquisizione.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti concessi dal governo francese per la prosecuzione dell'attività di MFL da parte delle nuove società costituite con la cessione dei suoi attivi non possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Gli aiuti suddetti risultano pertanto concessi illegalmente, sotto il profilo del diritto comunitario, dato che il governo francese non ha adempiuto agli obblighi stabiliti dall'articolo 93, paragrafo 3. Come indicato sopra, in siffatti casi la Commissione può chiedere agli Stati membri di ordinare ai beneficiari la restituzione degli aiuti erogati illegalmente. In ogni modo, in base all'esame effettuato, detti aiuti risultano incompatibili con il mercato comune giacché, mentre incidono sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, non presentano nel contempo i requisiti per l'applicazione di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato. Gli aiuti in questione debbono pertanto essere soppressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto pubblico alle società Brisard Machine-Outil (BMO) e Berthiez Products (BP), costituite in seguito alla cessione delle attività patrimoniali di MFL, aiuto erogato in forma di anticipo di fondi d'importo di 25 milioni di franchi francesi e, rispettivamente, 17 milioni di franchi francesi, a condizioni diverse da quelle normali di mercato, è stato concesso illegalmente in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3; esso è inoltre incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Gli elementi di aiuto presenti nell'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 devono pertanto essere soppressi a decorrere dalla data della loro concessione.

Per quanto riguarda l'anticipo di 25 milioni di franchi francesi alla Brisard Machine-Outil, la Francia è tenuta o a convertirlo in un credito normale, a tasso d'interesse e condizioni di rimborso conformi a quelli di mercato, con data di valuta effettiva corrispondente a quella della sua erogazione, a revocarlo integralmente, ovvero ancora, a prendere ogni altra misura atta a garantire che gli elementi di aiuto siano integralmente soppressi.

Non va invece richiesta la soppressione dell'elemento di aiuto contenuto nell'anticipo di 17 milioni di franchi francesi concesso alla Berthiez Products in quanto il beneficiario originario è stato dichiarato in fallimento e il beneficiario finale, la Berthiez SA non ha assunto le passività della BP.

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi. In caso di esecuzione tardiva della decisione, si applicheranno le norme nazionali sulla corresponsione degli interessi di mora dovuti allo Stato con decorrenza dalla notificazione della decisione.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2. (2) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.