92/311/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1ºnovembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0023 - 0024
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 1992 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o novembre 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (92/311/CEE, Euratom, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X, considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio (3) sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio; considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto; considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1o novembre 1991 taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, DECIDE: Articolo unico Con efficacia dal 1o novembre 1991 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3. (4) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Sedi di servizio Coefficienti correttori con efficacia al 1o novembre 1991 Costa Rica 49,0500000 Gabon 178,6200000 India 38,0600000 Iugoslavia 90,0000000 Madagascar 66,5400000 Perù 127,9500000 Polonia 64,7500000 Ruanda 103,2500000 Samoa occidentali 67,9000000 Seicelle 118,4900000 Sierra Leone 64,9700000 Somalia 56,8500000 Sudan 337,8200000 Tanzania 58,4500000 Uruguay 86,2400000 Venezuela 44,1600000 Zaire 39,9100000