92/308/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1992, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1ºagosto 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 17/06/1992 pag. 0017 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 1992 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 1991 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (92/308/CEE, Euratom, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X, considerando che con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 572/92 del Consiglio (3) sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 1991 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio; considerando che è opportuno adeguare a decorrere dal 1o agosto 1991 taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, DECIDE: Articolo unico Con efficacia dal 1o agosto 1991 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1992. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3. ALLEGATO Sedi di servizio Coefficienti correttori con efficacia al 1o agosto 1991 Algeria 86,4200000 Antille olandesi 92,5700000 Bahamas 0,0000000 Belize 92,5700000 Botswana 75,6100000 Brasile 86,4200000 Bulgaria 20,3100000 Burundi 87,1300000 Cina 89,0400000 Cipro 94,8400000 Egitto 42,1600000 Ghana 95,7900000 Giamaica 69,8400000 Giordania 78,3700000 Guinea 116,6100000 Guyana 37,3500000 India 46,8700000 Indonesia 86,9900000 Lesotho 60,9300000 Madagascar 66,9700000 Malawi 66,5200000 Messico 64,4400000 Mozambico 78,2000000 Perù 92,6000000 Polonia 61,7700000 Siria 166,3100000 Somalia 44,7900000 Sudan 313,3300000 Tailandia 77,4900000 Tanzania 58,7200000 Uganda 56,0800000 Ungheria 55,5600000 Venezuela 47,6100000