31992D0279

92/279/CEE: Decisione della Commissione, del 5 maggio 1992, recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 26/05/1992 pag. 0020 - 0020


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1992 recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dalla Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (92/279/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettere del 22 novembre 1991, 19 febbraio e 9 marzo 1992, la Germania ha notificato alla Commissione il proprio piano;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano, presentato dalla Germania, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

Articolo 2

A decorrere dal 15 aprile 1992, la Germania applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dalla Francia è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

Articolo 4

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica federale tedesca è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.