DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1992 che adotta dei programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell' energia atomica (1992-1994) (92/274/Euratom) -
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 23/05/1992 pag. 0020 - 0026
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1992 che adotta dei programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1994) (92/274/Euratom) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , visto il parere del Comitato economico e sociale(3) , considerando che, in data 29 aprile 1992, il Consiglio ha adottato una risoluzione riguardante le attività del Centro comune di ricerca(4) ; considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE(5) il Consiglio ha adottato il terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), che definisce in particolare le azioni da avviare nel campo della gestione delle risorse naturali; che la presente decisione deve essere considerata alla luce della motivazione esposta nel preambolo della decisione di cui sopra; considerando che per le attività contemplate dal trattato CEEA l'articolo 2 della decisione 90/221/Euratom, CEE prevede che l'esecuzione del terzo programma quadro avvenga mediante programmi approvati conformemente all'articolo 7 del trattato; considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), conformemente alla decisione 90/221/Euratom, CEE, ha il compito di partecipare all'esecuzione del programma quadro particolarmente nei campi in cui è in grado di mettere a disposizione una competenza autorevole, imparziale ed indipendente a beneficio di tutte le politiche della Comunità; considerando che il CCR può contribuire alla realizzazione delle suddette azioni, in particolare in merito alla ricerca di tipo prenormativo nel settore della sicurezza della fissione nucleare; considerando che, nel quadro dei presenti programmi, è opportuno far valutare le conseguenze economiche e sociali nonché gli eventuali rischi tecnologici; considerando che, ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo degli impegni di spesa ritenuto necessario per l'esecuzione del programma quadro comprende la somma di 57 milioni di ecu per l'azione centrale di diffusione e di valorizzazione da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico; considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE prevede che le azioni comunitarie in materia di ricerca debbano mirare in particolare al consolidamento della base scientifica e tecnologica dell'industria europea ed al potenziamento della sua competitività a livello internazionale; che tale decisione prevede altresì che un'azione comunitaria è giustificata se la ricerca contribuisce, tra l'altro, a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità ed a promuoverne lo sviluppo generale ed equilibrato, nel rispetto dell'obiettivo della qualità scientifica e tecnica; che i programmi del Centro comune di ricerca intendono contribuire al raggiungimento di tali obiettivi; considerando che il CCR potrebbe esaminare la possibilità di trarre vantaggio dalle nuove prospettive di cooperazione scientifica e tecnica con taluni paesi terzi; considerando, in particolare per quanto riguarda la sicurezza nucleare, che l'opera svolta dal CCR e la relativa esperienza dovrebbero essere utilmente sfruttate dalla Commissione nella sua azione intesa ad assistere i paesi dell'Europa centrale e orientale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei loro impianti nucleari che costituiscono un preoccupante problema per tutto il continente europeo; considerando che il Consiglio di amministrazione del CCR svolge un ruolo fondamentale tanto nella gestione amministrativa del Centro quanto nell'esecuzione dei programmi di ricerca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. I programmi specifici di ricerca e di sviluppo definiti all'allegato I, che saranno eseguiti dal Centro comune di ricerca (CCR) per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della sicurezza della fissione nucleare ed in quello della fusione nucleare controllata, con particolare riferimento agli aspetti prenormativi ivi comprese le attività di ricerca esplorativa, sono adottati per il periodo dal 1o gennaio 1992 al 31 dicembre 1994. Essi sono eseguiti in parallelo con i corrispondenti programmi specifici del terzo programma quadro. 2. Il CCR può partecipare, se del caso, all'azione centralizzata per la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca della Comunità, come previsto dal programma quadro, e in stretto coordinamento con il comitato istituito nell'ambito di tale azione. Articolo 2 1. L'importo stimato necessario per l'esecuzione dei programmi ammonta a 202,95 milioni di ecu. 2. Nell'allegato II figura la ripartizione indicativa delle spese. 3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1 paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione viene modificata in corrispondenza. Articolo 3 Le modalità relative all'esecuzione dei programmi sono definite nell'allegato III. Articolo 4 1. Ogni anno, entro il 31 marzo, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione riguardante l'attuazione della presente decisione. 2. Tale relazione è corredata delle osservazioni del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, per il tramite della Commissione, presentare al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione separata su qualunque punto relativo all'applicazione della presente decisione. Articolo 5 1. I lavori di ricerca realizzati dal CCR sono esaminati da un gruppo di esperti esterni indipendenti istituito dalla Commissione previa consultazione del consiglio di amministrazione. Al termine dei programmi viene presentato un rapporto di valutazione. 2. Il rapporto di valutazione, corredato del parere del consiglio di amministrazione del CCR, è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Articolo 6 I rapporti di cui agli articoli 4 e 5 sono redatti tenendo conto degli obiettivi definiti nell'allegato I della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE. Articolo 7 1. La Commissione, assistita in tale compito dal consiglio di amministrazione del CCR, assicura l'esecuzione dei programmi facendo appello ai servizi del Centro. 2. La Commissione, in collaborazione con il consiglio di amministrazione, vigila a che si tengano riunioni periodiche con i comitati consultivi interessati al fine di garantire uno stretto coordinamento tra le azioni comunitarie a ripartizione dei costi, le corrispondenti attività nazionali e le attività del CCR negli stessi settori e di assicurare che queste ultime siano impostate in modo coerente. Articolo 8 La Commissione decide circa il mandato del consiglio di amministrazione. Articolo 9 1. La Commissione è autorizzata a negoziare, ai sensi dell'articolo 101, secondo comma del trattato, accordi internazionali con paesi terzi aderenti alla COST ed in particolare con i paesi dell'EFTA e con quelli dell'Europa centrale ed orientale, nell'intento di associarli alle attività del CCR. 2. La Commissione, assistita dal consiglio di amministrazione, può chiedere al CCR, in base al criterio del reciproco vantaggio, di eseguire progetti con enti e imprese stabiliti in paesi terzi europei nel contesto dei programmi specifici attuati dal CCR. Gli enti contraenti con base fuori della Comunità che partecipano a un'azione intrapresa nell'ambito dei programmi non beneficiano dei finanziamenti concessi al programma dalla Comunità. Tali enti sono tenuti a contribuire ai costi amministrativi generali. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Luis VALENTE DE OLIVEIRA (1) GU n. C 234 del 7. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 510. (3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 16. (4) GU n. C 118 del 9. 5. 1992, pag. 8. (5) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28. ALLEGATO I OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI E CONTENUTO DEI PROGRAMMI Sarà compito del CCR svolgere una ricerca di base a carattere strategico nonché lavori di ricerca applicata e finalizzata. La ricerca sarà svolta come parte integrante del sistema europeo di scienza e tecnologia, rispettando i principi che stanno alla base della relazione cliente/contraente ed il principio di sussidiarietà, tenendo conto in particolare dei seguenti obiettivi: - eccellenza in campo scientifico e tecnico; - neutralità e indipendenza; - specificità dei mezzi di ricerca; - apertura a tutti gli Stati membri della Comunità. L'attività di ricerca del CCR, tanto di base quanto applicata, nel campo della scienza e della tecnologia dovrebbe soddisfare le esigenze di tutta la Comunità, delle sue istituzioni e degli Stati membri, nell'intento di: - contribuire al consolidamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e allo sviluppo della sua competitività a livello internazionale; - contribuire a migliorare l'ambiente umano e quello naturale; - contribuire a migliorare gli aspetti della sicurezza pubblica inerenti alle nuove tecnologie; - contribuire a ridurre le diversità in campo scientifico e tecnologico tra gli Stati membri della Comunità; - fornire servizi scientifici e tecnici alle istituzioni comunitarie e mettere a disposizione di organismi pubblici e privati la competenza e le attrezzature del Centro. La dimensione europea dei lavori deve restare una delle forze fondamentali del CCR. L'attività del CCR dovrebbe essere caratterizzata da un'impostazione pluridisciplinare basata sull'ampia gamma delle sue competenze. Questo carattere pluridisciplinare si rifletterà nella scelta dei temi di ricerca dei suoi istituti, in modo da conferire al CCR la flessibilità necessaria per far fronte alle nuove possibili sfide. Questa ampia esposizione non dovrebbe tuttavia comportare un'eccessiva dispersione delle attività intraprese. Pur restando attenti alle esigenze della clientela, il Centro ed il suo comitato di gestione devono considerare con chiarezza gli orientamenti scientifici e tecnici più adeguati al giusto equilibrio del CCR affinché le attività ed i contratti accettati possano essere sempre eseguiti con la necessaria competenza, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. I paragrafi 5 B e 5 C dell'allegato II del programma quadro formano parte integrante dei presenti programmi pluriennali del CCR. Qui di seguito sono presentati sinteticamente gli obiettivi dei programmi, sulla base e tenendo conto degli elementi di cui sopra. Sicurezza della fissione nucleare L'obiettivo è accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche mediante ricerca sulla prevenzione degli incidenti e studi sugli incidenti gravi, partecipando all'elaborazione di tecniche e metodi di valutazione del rischio, avvalendosi degli impianti sperimentali del CCR e usando in comune un'impianto di ricerca nazionale. Il CCR darà un contributo nei seguenti settori: - sicurezza del reattore; - controlli di sicurezza e gestione delle materie fissili; - gestione dei residui radioattivi; - attinidi nella sicurezza del ciclo del combustibile nucleare. Sicurezza del reattore Le attività del CCR si concentreranno su: - studi sulla prevenzione degli incidenti; - studi sugli incidenti gravi, connessi con la valutazione del rischio e con particolare attenzione per lo studio dei fenomeni, avvalendosi di un impianto sperimentale del CCR esistente e usando in comune un impianto di ricerca nazionale. Controlli di sicurezza e gestione delle materie fissili La ricerca svolta in reti di laboratori nazionali mira alla fornitura tempestiva di risultati o di nuove tecniche, conformemente alle disposizioni del trattato in materia di controllo della sicurezza ed a quelle del trattato di non proliferazione. Tra i lavori in questo campo figurano: misure dei materiali nucleari, tecniche di contenimento e di sorveglianza e integrazione delle misure per i controlli di sicurezza. Gestione dei residui radioattivi Le attività del CCR sono intese ad appoggiare l'attuale strategia degli Stati membri a favore dell'immagazzinamento dei residui radioattivi in formazioni geologiche e a svolgere ricerche sulle strategie di gestione suscettibili di produrre una diminuzione dei residui con i futuri impianti per il ciclo del combustibile. Per i lavori di ricerca svolti in collaborazione con laboratori nazionali si potranno usare i nuovi impianti sperimentali e quelli già in funzione. Attinidi nella sicurezza del ciclo del combustibile nucleare Le attività per il 1992-1994 si concentreranno sui seguenti temi: - studi sulla sicurezza dei combustibili nucleari (UO2 e MOX) ad irraggiamento prolungato in transitorio, in condizioni anormali e in condizioni d'incidente: - ricerca di base sullo stato solido e sugli aspetti fisico-chimici degli attinidi; - ricerche sugli aerosoli nucleari; - diminuzione della quantità di attinidi rari e di altri nuclidi radioattivi longevi generati nel ciclo del combustibile nucleare; - tecnologia dei combustibili al plutonio (attività secondaria intesa a mantenere la competenza nel settore). Fusione termonucleare controllata Le attività del CCR in questo campo mirano al miglioramento delle conoscenze di base e della tecnologia in merito alla sicurezza ed ai problemi ambientali connessi con gli impianti a fusione, nel quadro del programma europeo di fusione: la maggior parte di tali lavori si svolgerà a sostegno della macchina Next Step (NET/ITER) e riguarderà, in particolare, il funzionamento del laboratorio ETHEL per lo studio sperimentale di trattamento del tritio in condizioni di sicurezza. Tra le altre attività per la macchina Next Step figurano lavori di progettazione e di sviluppo in settori specifici quali azionamento a distanza di componenti all'interno del contenitore, prova di componenti che fronteggiano direttamente il plasma, base di dati sulle proprietà dei materiali strutturali e dati nucleari. Tra le attività a lungo termine figura la ricerca sui materiali a bassa attivazione. ALLEGATO II IMPORTO DEGLI STANZIAMENTI RITENUTI NECESSARI PER I PROGRAMMI SPECIFICI E RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE RISORSE PER IL PERIODO 1992-1994 GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI Milioni di ecu Linea 5: Energia - Sicurezza della fissione nucleare161,37(1) - Fusione termonucleare controllata 41,58(2) Totale202,95(3) (1) Questi importi comprendono un importo equivalente al 6 % che può essere usato per la ricerca esplorativa. (2) Un importo di 2,05 milioni di ecu non compresi nei 202,95 milioni di ecu sarà riservato, quale contributo dei programmi specifici relativi alla presente decisione, all'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati. ALLEGATO III MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGRAMMI E ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI 1. La Commissione, assistita in tale compito dal consiglio di amministrazione del CCR, s'incarica dell'esecuzione dei programmi in base al contenuto e agli obiettivi scientifici e tecnici di cui all'allegato I. 2. Le modalità di esecuzione dei programmi, di cui all'articolo 3, comprendono i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e le misure di accompagnamento. I progetti sono oggetto di lavori di ricerca e sviluppo tecnologico svolti presso gli istituti interessati del CCR. 3. Gli istituti del CCR si adoperano, nella misura del possibile, ed eseguire tali progetti in collaborazione ed in concerto con enti di ricerca nazionali degli Stati membri, dando particolare risalto all'associazione con l'industria, soprattutto con le piccole e medie imprese, nel quadro di azioni di partecipazione imperniate sui progetti. Possono collaborare in questo senso anche organismi di ricerca appartenenti a paesi terzi conformemente all'articolo 9. 4. Le misure di accompagnamento comprendono: - l'organizzazione di seminari, di riunioni di lavoro e di conferenze scientifiche: - le attività di coordinamento interno, tra cui l'organizzazione di particolari centri interni, al fine di garantire un'impostazione omogenea e un'interfaccia comune per gli utilizzatori e partner dei progetti; - le attività di formazione specializzata, particolarmente a carattere pluridisciplinare; - un sistema per lo scambio d'informazioni; - la promozione di sistemi per lo sfruttamento dei risultati della ricerca; - la valutazione indipendente del valore scientifico e strategico dei progetti e dei programmi. Nel campo della sicurezza nucleare ulteriori misure consentiranno la collaborazione per progetti concreti, tenuto conto delle attuali forme di cooperazione, nei casi in cui le competenze e l'esperienza del CCR siano fondamentali per l'azione della Commissione intesa ad assistere i paesi dell'Europa centrale e orientale. 5. La diffusione delle conoscenze acquisite mediante l'esecuzione dei progetti sarà assicurata in parte dai programmi stessi ed in parte dall'azione centralizzata di cui all'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.