92/244/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 aprile 1992, relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla Cecoslovacchia e che modifica le decisioni 82/425/CEE e 91/449/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 09/05/1992 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1992 relativa all'importazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla Cecoslovacchia e che modifica le decisioni 82/425/CEE e 91/449/CEE (92/244/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 19, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata dalla direttiva 91/628/CEE (3), l'articolo 18, considerando che, con la decisione 82/425/CEE (4), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Cecoslovacchia; considerando che, con la decisione 91/449/CEE (5), la Commissione ha stabilito il modello di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dalla Cecoslovacchia; considerando che le competenti autorità veterinarie della Cecoslovacchia hanno rilevato focolai di peste suina classica nella Repubblica slovacca; che dette autorità hanno adottato misure di polizia sanitaria, tra le quali il divieto di procedere a spostamenti di suini e di carni suine dalla Repubblica slovacca alla Repubblica ceca; considerando che tale situazione costituisce, verosimilmente, un grave rischio zoosanitario per la Comunità europea e che è quindi giustificata la sospensione delle importazioni, in provenienza dalla Repubblica slovacca, di suini vivi, di carni suine fresche (ivi comprese le carni di cinghiale) e di prodotti a base di carni suine, esclusi quelli che hanno subito un trattamento termico completo; considerando che i relativi certificati di polizia sanitaria vanno modificati di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri non autorizzano l'importazione, in provenienza dalla Repubblica slovacca della Cecoslovacchia, di animali domestici della specie suina, né di carni fresche e di prodotti a base di carne di detti animali, compresi i cinghiali, eccetto i prodotti sottoposti a trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o che abbiano subito un altro trattamento, tale da produrre una temperatura interna non inferiore a 80 °C. Articolo 2 L'allegato A della decisione 82/425/CEE è così modificato: 1) dopo le parole « Paese speditore: Cecoslovacchia » sono aggiunte le parole « (per le carni suine fresche, esclusa la Repubblica slovacca) »; 2) nella sezione IV, punto 1, primo trattino, dopo le parole « territorio cecoslovacco », sono inserite le parole « (per i suini, esclusa la Repubblica slovacca) ». Articolo 3 La decisione 91/449/CEE è così modificata: 1) nell'allegato A, parte II, dopo la parola « Cecoslovacchia » sono aggiunte le parole « (per i prodotti a base di carne suina, esclusa la Repubblica slovacca) »; 2) nell'allegato C, parte II, la Cecoslovacchia è inserita nell'elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria, di cui alla parte I dello stesso allegato. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (3) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. (4) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 48. (5) GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.