31992D0237

92/237/CEE: Decisione della Commissione, del 6 aprile 1992, relativa all'irrogazione di un'ammenda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (IV/32.448 e IV/32.450 - UKWAL) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 06/05/1992 pag. 0045 - 0047


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1992 relativa all'irrogazione di un'ammenda a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (IV/32.448 e IV/32.450 - UKWAL) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (92/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (1), in particolare l'articolo 19,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) United Kingdom West Africa Lines Joint Service (UKWAL) è una conferenza marittima il cui segretariato è situato all'indirizzo seguente:

Room 193, India Buildings

Water Street

Liverpool L2 0RR

United Kingdom

UKWAL raggruppa alcune compagnie marittime che svolgono un servizio di linea regolare tra porti situati da un lato nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda e, dall'altro, nell'Africa dell'Ovest (da Nouadhbou a Mocamedes). Nel dicembre 1988 (secondo i dati più recenti a disposizione della Commissione) le compagnie di cui trattasi erano le seguenti:

- Elder Dempster Ltd,

- Palm Line Ltd,

- The Guinea Gulf Line Ltd,

- State Shipping Corporation (Black Star Line),

- The Nigerian National Shipping Line Ltd,

- Compagnie maritime zaïroise,

- Société ivoirienne de transport maritime,

- Nigerian Green Lines Ltd,

- Cameroon Shipping Lines BA,

- Compagnie beninoise de navigation maritime,

- Providence Liner Shipping inc.

(2) Nel corso del 1987 alla Commissione sono state presentate varie denunzie a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 relativamente ai traffici marittimi fra l'Europa e l'Africa dell'Ovest e centrale. Tali traffici includono quelli compresi nella zona geografica ove opera UKWAL.

L'identità dei denunzianti e l'oggetto della denunzia figurano nella decisione della Commissione del 26 giugno 1989.

(3) Dopo un primo esame di tali denunzie, la Commissione ha ritenuto che, in presenza di prove dei fatti allegati « il comportamento di UKWAL » potrebbe:

- essere incompatibile con l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE e indurre quindi la Commissione a revocare in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86, il beneficio dell'esenzione di gruppo previsto del medesimo alla conferenza nella cui sfera di azione detti fatti risultassero accertati;

- costituire un'infrazione dell'articolo 86 del trattato.

Al fine di stabilire la realtà dei fatti e di acquisire informazioni supplementari nonché eventuali elementi di prova, la Commissione ha ritenuto necessario procedere ad un accertamento simultaneo presso tre conferenze marittime euroafricane, fra cui UKWAL.

Vista la gravità delle infrazioni presunte e il rischio di scomparsa di eventuali elementi di prova, la Commissione ha altresì ritenuto opportuno procedere ad un accertamento senza preavviso secondo l'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

(4) Il 26 giugno 1989 la Commissione ha emanato in forza dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 una decisione che imponeva a UKWAL di sottoporsi ad un accertamento inteso a stabilire se:

- gli atti di tale conferenza avessero determinato o continuassero a determinare l'assenza o l'eliminazione di una concorrenza effettiva o potenziale, chiudendo il traffico alla concorrenza, e se, in particolare, UKWAL, o compagnie aderenti a UKWAL, avessero adottato accordi, decisioni o pratiche concordate al fine di ripartirsi tutti i carichi trasportati su collegamenti marittimi fra l'Europa e l'Africa, in violazione dell'articolo 85 del trattato;

- l'attività delle compagnie non aderenti alla conferenza (« outsiders ») fosse ostacolato nei traffici rientranti nella sfera d'azione di UKWAL, a seguito di atti di paesi terzi;

- UKWAL avesse sfruttato abusivamente una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato.

La decisione si riferisce, in particolare, alle sanzioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86 qualora le imprese o associazioni di imprese non si sottopongano ad un accertamento ordinato con decisione emessa in forza dell'articolo 18, paragrafo 3.

Il 28 giugno 1989, due funzionari della Commissione, accompagnati da un rappresentante dell'Office of Fair Trading (OFT), si sono presentati negli uffici di UKWAL al fine di procedere all'accertamento.

Essi sono stati ricevuti dal sig. Birch, presidente di UKWAL, al quale hanno mostrato una copia certificata conforme della decisione della Commissione, unitamente a mandati d'accertamento ove erano designati agenti incaricati dalla Commissione ai fini dell'ispezione; essi hanno presentato al sig. Birch le loro tessere di servizio e un documento d'identificazione del rappresentante dell'OFT. Al sig. Birch è stato infine consegnato un allegato della decisione ove erano enunciati i diritti e doveri di UKWAL nella circostanza.

I funzionari della Commissione hanno spiegato lo scopo della visita e il significato e le conseguenze dei documenti presentati al sig. Birch, suggerendogli di leggere la decisione e l'allegato e di contattare eventualmente un consulente legale. Nello stesso tempo hanno dichiarato di esser disposti ad attendere, prima di iniziare l'ispezione, che fosse presente un consulente legale, a condizione che i limiti di tempo dell'attesa fossero ragionevoli e che nel frattempo nessun documento venisse rimosso o distrutto.

Il Sig. Birch ha rifiutato di leggere sia la decisione che l'allegato e ha dichiarato di trovare offensivo che la Commissione procedesse senza preavviso. Egli ha poi affermato che UKWAL non ha personalità giuridica, essendo semplicemente un ufficio che raggruppa gli interessi di alcune compagnie. Pertanto, i documenti presenti nei locali di UKWAL appartenevano, individualmente e collettivamente, ai membri di UKWAL, alcuni dei quali non erano stabiliti nella CEE. Il sig. Birch ha quindi rifiutato di sottoporsi all'accertamento.

I funzionari della Commissione hanno illustrato, in presenza del consulente legale di UKWAL, le eventuali conseguenze di un rifiuto e cioè che:

- in tali fattispecie un'ammenda era irrogabile in forza della decisione;

- il governo del Regno Unito sarebbe stato invitato ad eseguire la decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

Nondimeno, il sig. Birch ha ribadito la sua posizione spiegando che UKWAL non ha personalità giuridica, non detiene attività, non occupa personale e non è titolare di un contratto di locazione o possessore di alcun locale.

Pur avendo, i funzionari della Commissione, nuovamente illustrato le conseguenze di un rifiuto, il sig. Birch ha confermato il rifiuto dell'ispezione.

I funzionari della Commissione hanno perciò verbalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Invitato a firmare una dichiarazione relativa ai motivi del rifiuto, il sig. Birch si è opposto.

I funzionari della Commissione hanno allora chiesto alle autorità nazionali, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86, di prestare l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato.

Dopo aver ottenuto un'ordinanza della High Court di Londra, nel pomeriggio del 28 giugno, i funzionari della Commissione si sono nuovamente presentati, alle ore 9 del 29 giugno, nei locali di UKWAL, che si è infine sottoposta all'accertamento.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

(5) L'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86 dispone che « per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese ». Secondo il paragrafo 3 del medesimo articolo « le imprese e associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione ».

Qualunque sia il suo preciso statuto legale, UKWAL è un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86. Essa è dunque tenuta a sottoporsi a qualsiasi decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 e a permettere ai funzionari della Commissione di accedere, alle condizioni specificate nella decisione, ai documenti materialmente in suo possesso, ivi compresi quelli affidatile dai suoi membri.

Il fatto che alcuni membri di UKWAL non siano stabiliti nella Comunità europea non esonera la conferenza o tali membri dall'obbligo di conformarsi alle regole di concorrenza comunitaria nella misura in cui le loro attività (o parte di esse) riguardino il trasporto marittimo verso o da porti della Comunità.

(6) Il rifiuto opposto agli agenti incaricati dalla Commissione costituisce un'evidente e flagrante violazione dell'obbligo imposto dall'articolo 18, paragrafi 1 e 3.

(7) La Commissione ribadisce che i rappresentanti di UKWAL sono stati debitamente informati di tutti i diritti, obblighi, doveri e le responsabilità della conferenza e che questa perciò, nel momento in cui è stato opposto un rifiuto alla domanda di accesso, era consapevole del rischio potenziale connesso ad un simile rifiuto.

(8) In conclusione, la Commissione ritiene che:

- UKWAL abbia violato l'obbligo imposto dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86;

- l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente dopo che i responsabili della conferenza, in presenza del loro consulente legale, furono informati dai funzionari della Commissione in merito ai loro obblighi ed alle conseguenze del rifiuto di sottoporvisi.

(9) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4056/86 dispone che la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese ammende da 100 a 5 000 ecu, quando intenzionalmente o per negligenza esse non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che l'infrazione sia di notevole gravità, poiché il rifiuto di UKWAL ha gravemente compromesso l'efficacia dell'accertamento, il quale non ha potuto essere eseguito nei locali di UKWAL alla data prevista dalla Commissione al fine di procedere ad ispezioni simultanee nei locali delle varie conferenze marittime sospettate di concorso in una violazione delle regole di concorrenza. Dopo essere stata informata dai funzionari della Commissione circa le norme pertinenti, le relative modalità di applicazione ed effetti giuridici, e dopo aver consultato il proprio consigliere giuridico, UKWAL ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento ordinato.

Pertanto, è opportuno infliggere a UKWAL l'ammenda massima prevista dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 4056/86,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

UKWAL ha violato le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 rifiutando di sottoporsi ad un accertamento da eseguire in forza e in conformità al paragrafo 1 del medesimo.

Articolo 2

A UKWAL viene inflitta un'ammenda di 5 000 ecu, da versare entro i tre mesi successivi alla notificazione della presente decisione, in ecu, sul conto della Commissione delle Comunità europee, n. 310-0933000-43, Banque Bruxelles-Lambert, agence européenne, 5, rond-point Schuman, B-1040 Bruxelles.

Dalla scadenza del termine suddetto, l'importo dell'ammenda produce dei diritti al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno lavorativo del mese nel quale è stata adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo.

Articolo 3

UKWAL, Room 193, India Buildings, Water Street, Liverpool L2 0RR, United Kingdom, è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato CEE. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.