31992D0162

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1992 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni paesi terzi europei (92/162/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 18/03/1992 pag. 0030 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1992 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni paesi terzi europei (92/162/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolore l'articolo 12,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/161/CEE della Commissione (4), reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando gli avvenimenti politici verificatisi nella Repubblica di Iugoslavia e in Unione sovietica; che occorre tener conto della nuova situazione per quanto riguarda le importazioni di equidi; che occorre modificare in conseguenza l'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La « colonna speciale riservata agli equidi » dell'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituita dall'allegato che figura nella presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

« COLONNA SPECIALE RISERVATA AGLI EQUIDI

PARTE I Paesi Equidi Algeria × Argentina × Australia × Austria × Bielorussia × Brasile × Bulgaria × Canada × Cile × Colombia × Cipro × Cecoslovacchia × Croazia × Estonia × Finlandia × Groenlandia × Islanda × Israele × Lettonia × Lituania × Malta × Maurizio × Messico × Marocco × (1) Norvegia × Nuova Zelanda × Paraguay × Polonia × Romania × Russia × Slovenia × Sudafrica × (1) Svezia × Svizzera × Tunisia × Stati Uniti d'America × Ucraina × Ungheria × Uruguay × Repubblica iugoslava ×

(1) Fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non importano equidi provenienti da questo paese.

PARTE II Paesi Cavalli registrati Bahrein × Barbados × Bermuda × Bolivia × Costa Rica × Cuba × Ecuador × Egitto × Emirati Arabi × Hong Kong × Giamaica × Giappone × Giordania × Kuwait × Libia × Oman × Perù × Turchia × Venezuela × »