31992D0160

92/160/CEE: Decisione della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 18/03/1992 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0106


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1992 recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi (92/160/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/14/CEE della Commissione (4), reca l'elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di equidi, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che è necessario tener conto della situazione sanitaria dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi;

considerando che per quanto riguarda alcuni paesi terzi è opportuno che gli Stati membri autorizzino le importazioni in provenienza esclusivamente da determinate parti del loro territorio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi in provenienza dalle parti di territorio dei paesi terzi indicate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) sono soppressi i paesi figuranti nell'allegato della presente decisione;

2) Nell'allegato, la nota in calce n. 1 indicata nella colonna riservata agli equidi (S/P) è soppressa per quanto riguarda i paesi indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 8 del 14. 1. 1992, pag. 12.

ALLEGATO

Parti del territorio dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi (in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE

Brasile

Gli Stati: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhao.

Costa Rica (1)

Area metropolitana di San José

Colombia (1)

Area metropolitana di Bogotá

Egitto (2)

Area metropolitana del Cairo

Equatore (1)

Area metropolitana di Quito

Perù (1)

Area metropolitana di Lima

Turchia (2)

Le provincie di Ankara, Edirne, Istambul, Izmir, Kirklareli e Tedirdag

Venezuela (1)

Area metropolitana di Caracas

(1) È autorizzata esclusivamente la reintroduzione nella Comunità dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati in questo territorio. (2) Sono autorizzate esclusivamente l'introduzione temporanea di cavalli registrati e la reintroduzione nella Comunità dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati in questo territorio.