92/91/CEE: Decisione della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante misure protettive nei confronti delle conchiglie dei pellegrini originarie del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 08/02/1992 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0135
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1992 recante misure protettive nei confronti delle conchiglie dei pellegrini originarie del Giappone (92/91/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata dalla direttiva 91/496/CEE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, qualora in un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia o altra causa che possa costituire un grave rischio per la salute umana, è necessario adottare disposizioni appropriate per quanto riguarda l'importazione di determinati prodotti da detto paese terzo; considerando che in conchiglie dei pellegrini importate dal Giappone è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina paralizzante (PSP); considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo per la salute umana; che occorre pertanto adottare a livello comunitario le opportune misure protettive; considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità giapponesi, è d'uopo vietare l'importazione dal Giappone di conchiglie dei pellegrini; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di conchiglie dei pellegrini, pettini o ventagli, nonché di altri molluschi bivalvi appartenenti alla famiglia dei pettinidi, originarie del Giappone. Articolo 2 La Commissione segue l'andamento della situazione e, alla luce di esso, provvederà, se del caso, a modificare la presente decisione. Articolo 3 La presente decisione viene applicata trenta giorni dopo la sua notificazione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.