31992D0057

92/57/CEE: Decisione della Commissione, del 27 gennaio 1992, che approva per il 1992 il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all' esercizio finanziario 1992 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 01/02/1992 pag. 0095


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1992 che approva per il 1992 il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1992 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (92/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, finanziabili in base alle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1992, la Commissione deve approvare un piano; che nel piano occorre indicare in particolare il quantitativo di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto che possono essere ritirati dalle scorte di intervento ai fini della distribuzione in ciascuno Stato membro e i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro; che nel piano occorre anche indicare il livello di stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intercomunitario dei prodotti di intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3744/87;

considerando che per il piano 1992, tutti gli Stati membri, all'esclusione della Germania, hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3744/87;

considerando che per agevolare l'attuazione del piano, occorre precisare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, tenendo presente che detto tasso deve rispecchiare la realtà economica;

considerando che la Commissione ha già adottato diverse decisioni per assegnare a vari Stati membri le risorse da imputare all'esercizio finanziario 1992;

considerando che sono ora noti gli stanziamenti disponibili per attuare il piano 1992; che per un utilizzo ottimale degli stanziamenti di bilancio occorre tener conto del grado di impiego delle risorse assegnate ai vari Stati membri nel 1989, nel 1990 e nel 1991, in modo tuttavia da non pregiudicare eventuali ulteriori assegnazioni per il 1992;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura del presente piano;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è approvato per il 1992 secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.

Articolo 2

1. Fermo restando il massimale di 2 422 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Belgio, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 1 800 t di frumento tenero,

- 900 t di latte in polvere,

- 600 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati al Belgio per il 1992, in base alla decisione 91/528/CEE della Commissione (6), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 3

1. Fermo restando il massimale di 2 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Danimarca, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 30 t di burro,

- 250 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Danimarca per il 1992, in base alla decisione 91/529/CEE della Commissione (7), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 4

Fermo restando il massimale di 12 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Grecia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 4 000 t di carni bovine.

Articolo 5

1. Fermo restando il massimale di 35 400 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Spagna, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 4 500 t di riso,

- 25 500 t di frumento duro,

- 5 000 t di burro,

- 6 000 t di carni bovine,

- 2 000 t di olio d'oliva.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Spagna per il 1992, in base alla decisione 91/530/CEE della Commissione (8), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 6

1. Fermo restando il massimale di 28 560 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 6 000 t di frumento tenero,

- 7 000 t di frumento duro,

- 4 000 t di burro,

- 5 000 t di carni bovine,

- 2 000 t di riso,

- 2 000 t di latte in polvere.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Francia per il 1992, in base alla decisione 91/527/CEE della Commissione (9), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 7

Fermo restando il massimale di 4 600 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Irlanda, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 25 t di burro,

- 1 450 t di carni bovine.

Articolo 8

1. Fermo restando il massimale di 24 500 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Italia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 3 000 t di frumento tenero,

- 8 000 t di frumento duro,

- 2 000 t di riso,

- 1 000 t di burro,

- 7 000 t di carni bovine,

- 1 000 t d'olio d'oliva.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati all'Italia per il 1992, in base alla decisione 91/557/CEE della Commissione (10), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 9

Fermo restando il massimale di 78 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Lussemburgo, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 30 t di frumento tenero,

- 25 t di latte in polvere,

- 15 t di carni bovine.

Articolo 10

1. Fermo restando il massimale di 3 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nei Paesi Bassi, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 150 t di burro,

- 583 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati ai Paesi Bassi per il 1992, in base alla decisione 91/563/CEE della Commissione (11), sono inclusi in questo articolo.

Articolo 11

Fermo restando il massimale di 10 440 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Portogallo, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 1 500 t di frumento tenero,

- 1 700 t di frumento duro,

- 1 000 t di riso,

- 1 200 t di burro,

- 2 500 t di carni bovine,

- 700 t d'olio d'oliva,

- 600 t di latte in polvere.

Articolo 12

Fermo restando il massimale di 25 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nel Regno Unito, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 3 705 t di burro,

- 2 965 t di carni bovine.

Articolo 13

Due milioni di ecu sono riservati per coprire i costi di trasporto intracomunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3744/87.

Articolo 14

1. I ritiri di cui agli articoli da 2 a 12 possono essere effettuati nel periodo compreso fra il 1o ottobre 1991 e il 31 agosto 1992.

2. Tutti gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta nazionale ai tassi vigenti il 2 gennaio 1992 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, del 4 gennaio 1992.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33. (3) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (6) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 29. (7) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 30. (8) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 31. (9) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 27. (10) GU n. L 304 del 5. 11. 1991, pag. 16. (11) GU n. L 306 del 7. 11. 1991, pag. 34.