92/51/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 29/01/1992 pag. 0017 - 0019
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 relativa ad un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota a carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell'acquicoltura in Italia (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (92/51/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando che esiste attualmente un forte squilibrio tra la capacità della flotta da pesca comunitaria e le risorse disponibili; considerando che la politica comune della pesca intende ovviare a tale squilibrio e che sono necessarie nuove iniziative per garantire il successo di questa politica; considerando che, con l'adozione del regolamento (CEE) n. 3944/90, il Consiglio ha voluto sottolineare in particolare come nessuna misura strutturale concernente la pesca possa essere coronata da successo se non se ne considerano parallelamente le conseguenze di tipo socioeconomico, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e l'impatto sulle regioni che dipendono in forte misura dalla pesca; considerando che occorre identificare le zone socialmente ed economicamente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, che potrebbero risentire maggiormente degli effetti della politica comune della pesca, e stabilire per queste zone appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca, nell'intento di conseguire una migliore coesione economica e sociale della Comunità; considerando che la Commissione non dispone attualmente delle informazioni necessarie per poter definire con precisione la portata e la natura di queste misure; che la realizzazione di un'azione pilota specifica e su piccola scala, selezionata allo scopo di prendere in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici d'importanza comunitaria, consentirà di trarre conclusioni di carattere generale e contribuirà in tal modo a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione delle misure socioeconomiche previste; considerando che un'azione di questo tipo può costituire un'azione concertata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 4028/86 e che occorre prevedere un contributo comunitario; considerando che, per analogia alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86, modificato dal punto 25 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3944/90, occorre fissare al 50 % il contributo per le spese considerate, in appresso denominate « spese ammissibili », e che le informazioni fornite dalle autorità italiane consentono di stabilire per tale contributo un importo massimo di 50 000 ecu; considerando che occorre definire le modalità generali per la realizzazione dell'azione concertata in oggetto, nonché le condizioni applicabili per la concessione del contributo finanziario comunitario; considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture della pesca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È istituita un'azione concertata per la realizzazione di un'azione pilota in Italia, in appresso denominata « azione concertata », la cui descrizione dettagliata figura all'allegato I. 2. La Commissione concede un contributo finanziario per l'attuazione dell'azione concertata. Il contributo consiste in una sovvenzione in conto capitale, pari al 50 % delle spese ammissibili, per un importo massimo di 50 000 ecu, concessa alle condizioni stabilite nell'allegato II. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. (2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1. ALLEGATO I AZIONE CONCERTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AZIONE PILOTA IN ITALIA I. Obiettivo generale Realizzare un'azione pilota specifica su piccola scala che prenda in considerazione un caso rappresentativo di problemi socioeconomici d'importanza comunitaria, allo scopo di trarre conclusioni a carattere generale e di contribuire a fornire indicazioni per la definizione e l'attuazione, a livello comunitario, delle appropriate misure socioeconomiche di accompagnamento della politica comune della pesca. II. Zona interessata dall'azione Marina di Camerota (Salerno). III. Committente Cooperativa Pesca Sud. IV. Calendario L'azione concertata è prevista per il periodo compreso tra l'inizio di gennaio 1992 e la fine di giugno 1992. V. Operazioni previste L'azione concertata comporta, da un lato, la riconversione economica verso tipi di occupazione alternativi e, d'altro canto, alcune misure sociali (formazione professionale, prepensionamento, ecc.). Al committente spettano i seguenti compiti: - l'inventario, in base alla situazione locale, dei potenziali beneficiari finali e delle possibili azioni di riconversione, come ad esempio la formazione professionale, il prepensionamento oppure incentivi per la creazione di attività alternative; - l'elaborazione di un bilancio preventivo, entro i limiti finanziari stabiliti nella decisione della Commissione; - l'impegno del contributo finanziario a livello dello Stato membro (a livello locale/regionale/nazionale/altro); - la ripartizione indicativa dei fondi di bilancio tra i vari tipi di azione di riconversione; - la riscossione dei fondi comunitari e la distribuzione delle sovvenzioni a pescatori costretti ad abbandonare l'attività; - le relazioni alla Commissione sulla gestione dei fondi e sui risultati conseguiti. VI. Stima finanziaria Costo preventivo complessivo: 100 000 ecu Contributo comunitario: 50 000 ecu (50 % del costo complessivo) Contributo pubblico nazionale: 50 000 ecu (50 % del costo complessivo) ALLEGATO II CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO 1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione, in appresso denominato « il contributo », riguarda le operazioni indicate all'allegato I, in appresso denominate « le operazioni ». 2. Le spese ammissibili comprendono tutte le spese, ad esclusione delle imposte recuperabili, necessarie per portare a termine le operazioni. Esse non comprendono le retribuzioni o le spese per il personale dell'organismo committente. 3. Le autorità nazionali sono garanti del finanziamento per quella parte di spese che non è coperta dal contributo. 4. Il contributo verrà concesso solamente a condizione che le operazioni siano terminate entro i termini previsti all'allegato I. 5. Il beneficiario del contributo è l'organismo committente, incaricato di distribuire le singole sovvenzioni alle persone fisiche interessate dalla riconversione. 6. Un anticipo di 20 000 ecu verrà concesso al beneficiario non appena sarà stata adottata la presente decisione. Il saldo del contributo verrà versato in un'unica soluzione, dopo che saranno state completate tutte le operazioni e su presentazione e controllo di un consuntivo dettagliato delle spese effettuate. 7. Le autorità responsabili dell'azione concertata provvedono a far sì che gli elementi di controllo necessari (pratiche, documenti finaziari, ecc.) siano tenuti a disposizione della Commissione. I documenti relativi allo stato d'avanzamento delle operazioni verranno trasmessi alla Commissione su richiesta di quest'ultima. 8. Tutte le iniziative pubblicitarie concernenti le operazioni debbono indicare chiaramente il contributo della Comunità. 9. Qualora le succitate condizioni non vengano rispettate, la Commissione può decidere di sospendere, di ridurre o di annullare il contributo e di esigere il rimborso degli importi già versati. Una simile decisione verrà presa solo dopo aver dato al beneficiario la possibilità di presentare le proprie osservazioni, entro i termini stabiliti dalla Commissione.