92/25/CEE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1992 pag. 0052 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0087
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe (92/25/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16, considerando che una missione veterinaria della Comunità ha constatato che la situazione zoosanitaria nello Zimbabwe è nel complesso soddisfacente ed è tenuta sotto stretto controllo da servizi veterinari efficienti e ben organizzati, con particolare riguardo alle malattie trasmissibili attraverso le carni; considerando che, per evitare perturbazioni negli scambi fra taluni Stati membri e lo Zimbabwe, la Commissione ha adottato, con decisione 90/610/CEE (3), misure di protezione sanitaria concernenti l'importazione di carni fresche da questo paese; considerando che è attualmente necessario stabilire a livello comunitario le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti dallo Zimbabwe e che la decisione 90/610/CEE deve essere quindi abrogata; considerando che in alcune parti dello Zimbabwe si sono manifestati sporadici focolai di afta epizootica, mentre altre regioni del paese risultano indenni da questa malattia da oltre 12 mesi; considerando che in talune zone dello Zimbabwe viene praticata la vaccinazione contro il ceppo SAT dell'afta epizootica; che la vaccinazione di routine non è tuttavia permessa nelle regioni dello Zimbabwe note sotto il nome di regione veterinaria del Mashonaland Centrale e della zona settentrionale del Mashonaland occidentale; considerando che vengono applicate misure rigorose, tra cui il divieto o la limitazione degli spostamenti di animali; che le regioni in cui viene praticata la vaccinazione sono nettamente delimitate dalle regioni indenni; considerando che in tutto il territorio dello Zimbabwe viene attuata una sorveglianza sistematica degli spostamenti di bestiame e di eventuali insorgenze patologiche; considerando che le competenti autorità veterinarie dello Zimbabwe hanno inoltre confermato che il paese è indenne dalla peste bovina da almeno 12 mesi e che durante questo periodo non si è proceduto a vaccinazioni contro questa malattia; considerando che le competenti autorità veterinarie dello Zimbabwe si sono impegnate a notificare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, via telex, telefax o telegrafo, entro le 24 ore, la comparsa accertata delle suddette malattie ovvero l'adozione o la modifica di programmi di vaccinazione contro le medesime; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoosanitaria del paese terzo interessato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dallo Zimbabwe delle seguenti categorie di carni fresche: carni fresche disossate, ad esclusione delle frattaglie, di animali domestici della specie bovina, provenienti dalla regione veterinaria del Mashonaland, Centrale e dalla regione veterinaria del Mashonaland occidentale, le quali rispondano ai requisiti del certificato di polizia sanitaria che accompagna la merce, redatto secondo il modello riportato nell'allegato. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le carni fresche disossate di cui al paragrafo 1, lettera a) non vengano introdotte nel territorio dello Stato membro importatore prima che siano trascorsi almeno 21 giorni alla data della macellazione. 3. Gli Stati membri vietano l'importazione dallo Zimbabwe di carni fresche appartenenti a categorie diverse da quelle specificate al paragrafo 1. Articolo 2 La decisione 90/610/CEE è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1992. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69. (3) GU n. L 324 del 23. 11. 1990, pag. 35. ALLEGATO CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche disossate (1), escluse le frattaglie, di animali domestici della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea Paese di destinazione: Numero del certificato di sanità (2): Paese speditore: Zimbabwe (regioni veterinarie del Mashonaland centrale e Mashonaland occidentale) Ministero: Dipartimento: Riferimenti: (facoltativo) I. Identificazione delle carni Carni di animali domestici della specie bovina: Natura dei pezzi (3): Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi o degli imballaggi: Peso netto: II. Provenienza delle carni Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (2) Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2) Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) (2) III. Destinazione delle carni Le carni sono spedite da: (luogo di spedizione) a: (paese e luogo di destinazione) col seguente mezzo di trasporto (4): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: 1) Le carni fresche disossate di animali domestici sopra descritte derivano: a) da animali nati e allevati nella Repubblica dello Zimbabwe e che hanno soggiornato per almeno 12 mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 12 mesi, in una o più delle seguenti zone: - regione veterinaria del Mashonaland centrale, - regione veterinaria del Mashonaland occidentale; b) da animali che, conformemente alle disposizioni legali vigenti, portano un marchio che indica la rispettiva regione di provenienza, vale a dire la lettera « C » per la regione veterinaria del Mashonaland centrale, la lettera « L » per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte settentrionale, e le lettere « HL » per la regione veterinaria del Mashonaland occidentale, la parte meridionale; c) da animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei precedenti 12 mesi; d) da animali che, durante il viaggio verso il macello e in attesa della macellazione in quest'ultimo, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione delle rispettive carni verso uno Stato membro e, se essi sono stati trasportati con veicoli o contenitori, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico; e) da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, incluso esame della bocca e delle estremità, non hanno mostrato sintomi ricollegabili all'afta epizootica; f) da animali macellati in giorni diversi da quelli degli animali le cui carni non rispondono alle condizioni richieste per l'esportazione verso la Comunità europea; g) da animali macellati tra il e il (date della macellazione). 2) Le carni fresche disossate sopra descritte: a) derivano da carcasse che, dopo la macellazione e prima del disossamento, sono state lasciate maturare a temperatura ambiente superiore a 2 °C per almeno 24 ore; b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche accessibili; c) sono state tenute, durante tutte le fasi di produzione, disossamento, imballaggio e magazzinaggio, rigorosamente separate da quelle non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione verso uno Stato membro stabilite dalle decisioni della Comunità economica europea in vigore per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (eccetto le carni imballate in scatole o casse di cartone e tenute in appositi magazzini). Fatto a , (luogo) il (data) Bollo (firma del veterinario ufficiale) (nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario) (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, escluse le frattaglie, che non hanno subito un trattamento tale da assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo. (2) Facoltativo se il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE. (3) È autorizzata esclusivamente l'importazione delle carni fresche ottenute da carcasse di animali domestici della specie bovina, da cui siano state esportate tutte le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili. (4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.