92/6/CEE: Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1991, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 09/01/1992 pag. 0014 - 0014
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1991 relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della malattia di Newcastle in Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (92/6/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 91/133/CEE (2), in particolare gli articoli 3 e 4, considerando che nei mesi di marzo e aprile 1991 sono comparsi in Irlanda focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che, per contribuire ad eradicarla al più presto, la Comunità potrebbe risarcire le perdite verificatesi; considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità irlandesi hanno preso le misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che siffatte misure sono state notificate dalle autorità irlandesi; considerando che sono state riunite le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per i focolai di malattia di Newcastle comparsi nei mesi di marzo ed aprile 1991, l'Irlanda può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria fissata: - al 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame; - al 50 % delle spese sostenute per la pulitura, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminate. Articolo 2 La partecipazione finanziaria della Comunità viene concessa dietro presentazione di documenti giustificativi. Articolo 3 La Commissione segue l'evolversi della situazione e, se ciò si rivela necessario, adotta una nuova decisione conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della decisione 90/424/CEE. Articolo 4 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18.