Decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0057 - 0060
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 21 pag. 0189
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 21 pag. 0189
DECISIONE N. 3855/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1991 recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma, visto il consensus concluso con gli Stati Uniti concernente il commercio di taluni prodotti siderurgici (1), dopo aver ottenuto il parere del comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: I In virtù dell'articolo 4, lettera c) del trattato sono proibiti le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli membri in qualunque forma a favore della siderugia, tanto specifici quanto non specifici. Dal 1o gennaio 1986 la Commissione ha stabilito, con decisione n. 3484/85/CECA (2), sostituita a decorrere dal 1o gennaio 1989 dalla decisione n. 322/89/CECA (3), norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in fattispecie tassativamente elencate. Tali norme riguardano gli aiuti, specifici o non specifici, accordati dagli Stati membri sotto qualsiasi forma. Le norme mirano innanzitutto a non privare la siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Autorizzano inoltre gli aiuti sociali destinati a favorire una chiusura parziale di impianti nonché gli aiuti destinati a finanziare la cessazione definitiva di attività CECA per le imprese meno competitive. Vietano infine la concessione di qualsiasi altro aiuto in favore del funzionamento o degli investimenti per le imprese siderurgiche della Comunità, con una deroga per gli aiuti regionali in favore degli investimenti in taluni Stati membri. Questa disciplina rigorosa, che si applica ormai ai dodici Stati membri in tutto il loro territorio, ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore. Essa è coerente con l'obiettivo perseguito nel quadro della realizzazione del mercato unico europeo. È inoltre conforme alle norme in materia di aiuti pubblici stipulate nel consensus sull'acciaio concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti nel novembre 1989 e in vigore fino al 31 marzo 1992. Occorre pertanto proseguire l'applicazione, con alcuni adattamenti tecnici. La decisione n. 322/89/CECA scade il 31 dicembre 1991. La Comunità si trova di conseguenza dinanzi ad un caso non previsto dal trattato CECA e nel quale è necessario agire. Ciò considerato occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato, affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 del trattato stesso. II Per comprendere una parte significativa del periodo che rimane fino alla scadenza del trattato CECA nel 2002, la presente decisione si deve applicare fino al 31 dicembre 1996. Per garantire, nei limiti delle norme dei trattati, la parità di trattamento per il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, la compatibilità di detti progetti di aiuto con il mercato comune sarà valutata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo. Le disposizioni sugli aiuti a favore della tutela dell'ambiente non sono state modificate, in quanto sono identiche a quelle figuranti nella disciplina degli aiuti di Stato nella stessa materia. Qualora, durante il periodo di validità della presente decisione, fossero sostanzialmente modificate le due discipline generali in oggetto, sarà presentata una proposta di adattamento. In caso di cessazione di ogni attività CECA di un'impresa, gli aiuti alla chiusura potranno essere versati senza restrizioni inerenti alla natura della produzione siderurgica dell'impresa stessa. Dato il carattere di deroga degli aiuti regionali a favore degli investimenti, sarebbe ingiustificato mantenerli oltre il periodo utile per consentire l'ammodernamento degli impianti in oggetto, valutato in tre anni. La possibilità di beneficiare di questi aiuti è estesa, alle stesse condizioni previste per la Grecia, alle piccole e medie imprese attualmente esistenti in Portogallo, per tenere conto del fatto che il protocollo n. 20 dell'atto di adesione non ha permesso loro di beneficiare di aiuti alla ristrutturazione nei cinque anni successivi all'adesione. Nel caso dell'industria della Germania, tali aiuti devono essere accompagnati da una riduzione globale della capacità di produzione nei cinque nuovi Laender. Ai fini di un controllo efficace sull'applicazione di dette disposizioni, ciascuna fattispecie concreta deve essere notificata. Ciò comporterà la consultazione preliminare degli Stati membri quando gli investimenti destinatari dell'aiuto raggiungano una determinata soglia. Per evitare qualsiasi discriminazione dovuta alle molteplici forme che gli aiuti di Stato possono assumere, occorre che gli interventi degli Stati membri nel capitale delle imprese pubbliche o private, sotto forma di assunzione di partecipazioni, conferimenti di capitale o misure analoghe, siano soggetti alle procedure applicate in materia di aiuti. La Commissione deve infatti poter accertare, caso per caso, se siffatte operazioni comportano elementi di aiuto. Si avranno elementi di aiuto qualora risulti che l'intervento pubblico non configura un autentico conferimento di capitale di rischio quale sarebbe operato da un investitore commerciale nelle normali condizioni di un'economia di mercato. La compatibilità di questi eventuali elementi di aiuto con il trattato dovrà essere valutata dalla Commissione alla luce dei criteri della presente decisione. A tal fine, tutti gli interventi degli Stati membri nel capitale delle imprese siderurgiche saranno notificati alla Commissione e non potranno essere effettuati se, prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione, constatando che essi comportano elementi di aiuto, deciderà di avviare nei loro confronti la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4. La presente decisione sarà applicata nel rispetto degli impegni internazionali presenti e futuri della Comunità concernenti gli aiuti di Stato al settore siderurgico. Ai fini di una maggiore trasparenza in materia di aiuti, la Commissione elaborerà ogni anno una relazione sull'applicazione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5. 2. La nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli atti di trasferimento di risorse statali - quali assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (come i prestiti obbligazionari convertibili in azioni o i prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati dell'impresa) - dagli Stati membri, dagli enti territoriali o da altri organismi a favore di imprese siderurgiche, e che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato. 3. Gli aiuti previsti dalla presente decisione possono essere concessi soltanto in conformità delle procedure dell'articolo 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1996. Il termine di scadenza per il pagamento degli aiuti di cui all'articolo 5 è il 31 dicembre 1994 eccettuati gli sgravi fiscali speciali (Investitionszulage) nei cinque nuovi Laender previsti nella legge di modifica delle imposte 1991 in Germania, che possono dar luogo a pagamenti sino al 31 dicembre 1995. Articolo 2 Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo Gli aiuti destinati a coprire le spese sostenute dalle imprese siderurgiche per progetti di ricerca e di sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che siano conformi alle norme stabilite nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (4). Articolo 3 Aiuti a favore della tutela dell'ambiente 1. Gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme possono essere considerati compatibili con il mercato comune. 2. L'ammontare degli aiuti concessi in base al presente articolo non può superare il 15 % in equivalente sovvenzione netto delle spese d'investimento direttamente connesse con le misure di tutela ambientale considerate. Nel caso in cui l'investimento si accompagni ad un incremento della capacità di produzione dell'impianto in questione, il valore di tale investimento è preso in considerazione soltanto in proporzione alla capacità iniziale. Articolo 4 Aiuti per le chiusure 1. Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a finanziare le indennità versate ai dipendenti soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, a condizione: - che le indennità di qui trattasi non superino l'ammontare dei versamenti normalmente effettuati in applicazione delle norme vigenti negli Stati membri alla data del 1o gennaio 1991 e siano effettivamente connesse alla chiusura parziale o totale di impianti siderurgici regolarmente in esercizio fino alla data di notificazione degli aiuti, e la cui chiusura non sia già stata presa in considerazione nel quadro dell'applicazione delle decisioni della Commissione n. 257/80/CECA (5), n. 2320/81/CECA (6), n. 3484/85/CECA, n. 322/89/CECA, n. 218/89/CECA (7) sugli aiuti all'industria siderurgica o dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, - che gli aiuti non superino il 50 % della quota parte di queste indennità che non è coperta direttamente, a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato CECA, dallo Stato membro o dalla Comunità, secondo le modalità stabilite dalla Commissione nelle convenzioni bilaterali, e che resta quindi a carico delle imprese. 2. Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese: - abbiano acquistato la personalità giuridica prima del 1o gennaio 1991, - abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti, - non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dopo il 1o gennaio 1991, - non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità (8) da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa, e che la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione nell'ambito vuoi dell'applicazione delle precedenti decisioni di cui al paragrafo 1 sugli aiuti all'industria siderurgica o dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e vuoi di un parere favorevole emesso ai sensi dell'articolo 54 del trattato CECA. L'ammontare di tali aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori, accertati da una perizia indipendente: - valore attuale del margine contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura, - valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1o gennaio 1990, della parte di queste ultime che supera il tasso di inflazione nazionale. Articolo 5 Possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali a condizione: - che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio della Grecia e che l'investimento sovvenzionato non determini un incremento della capacità produttiva; - che l'impresa beneficiaria sia una piccola o media impresa, in base ai criteri applicati nella Comunità per gli aiuti a favore di questo tipo di impresa, stabilita sul territorio del Portogallo e che abbia acquistato personalità giuridica anteriormente al 1o luglio 1991, e che l'investimento sovvenzionato non determini un incremento della capacità produttiva; - che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio. Articolo 6 1. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli articoli da 2 a 5. Essa è informata nello stesso modo dei progetti intesi ad applicare al settore siderurgico regimi di aiuti sui quali si è già pronunciata sulla base delle disposizioni del trattato CEE. Le notificazioni alla Commissione dei progetti di aiuti di cui al presente articolo devono avvenire entro il 30 giugno 1994 per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'articolo 5 ed entro il 30 giugno 1996 per quanto riguarda tutti gli altri aiuti. 2. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile affinché possa pronunciarsi al riguardo, e al più tardi entro il 30 giugno 1996, tutti i progetti di intervento finanziario (assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure) da parte di Stati membri, enti territoriali o organismi che utilizzano a tal fine risorse pubbliche, a favore di imprese siderurgiche. La Commissione accerta se questi interventi contengono elementi di aiuto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ed eventualmente ne valuta la compatibilità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della presente decisione. 3. La Commissione richiede il parere degli Stati membri sui progetti di aiuti per le chiusure, di aiuti regionali agli investimenti se l'ammontare dell'investimento in causa o della totalità degli investimenti sovvenzionati nel corso di dodici mesi consecutivi supera 10 milioni di ecu, nonché sugli altri progetti importanti di aiuti notificati, prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli Stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto, precisandone la natura ed il volume. 4. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato. Lo Stato membro interessato può dare esecuzione alle misure progettate di cui ai paragrafi 1 e 2 solo previa approvazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite. 5. Se entro due mesi dalla data di ricezione della notificazione del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 4 o non ha reso nota la propria posizione in altro modo, le misure progettate possono essere eseguite a condizione che lo Stato membro abbia preventivamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. 6. Tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5 sono notificate alla Commissione secondo i criteri previsti dal paragrafo 1. La Commissione si riserva il diritto di esigere la notificazione, secondo i criteri previsti dal paragrafo 1, di tutti o di parte delle fattispecie concrete di applicazione dei regimi di aiuti di cui agli articoli 2 e 3. Articolo 7 Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso del semestre precedente, sull'uso che ne è stato fatto e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo. Le relazioni conterranno informazioni su tutte le misure finanziarie adottate dagli Stati membri o dalle autorità locali o regionali in relazione alle imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. Articolo 8 La Commissione elabora ogni anno relazioni sull'applicazione della presente decisione per il Consiglio e per informare il Parlamento europeo ed il comitato consultivo. Articolo 9 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1992. Essa si applica fino al 31 dicembre 1996. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 368 del 18. 12. 1989, pag. 185. (2) GU n. L 340 del 18. 12. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 8. (4) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2. (5) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5. (6) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 17. (7) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 76. (8) GU CECA n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345/54.