31991S3010

Decisione n. 3010/91/CECA della Commissione, del 15 ottobre 1991, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 16/10/1991 pag. 0020 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 21 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 21 pag. 0136


DECISIONE N. 3010/91/CECA DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1991 relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 54,

considerando che l'articolo 54 del trattato affida all'Alta Autorità il compito di favorire uno sviluppo coordinato degli investimenti e che essa deve pertanto, nei limiti degli scopi generali previsti dall'articolo 46, essere in grado di prendere posizione in merito ai programmi d'investimento e di disinvestimento delle imprese;

considerando che i programmi di investimento e di disinvestimento definitivo devono attualmente essere comunicati in base alle modalità di cui alla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione (1), modificata dalla decisione n. 2093/85/CECA (2);

considerando che non si è più in presenza di quelle particolari difficoltà di recente incontrate dall'industria siderurgica e che avevano dato luogo alla dichiarazione di stato di crisi manifesta, seguita dall'adozione dei provvedimenti vincolanti per l'organizzazione del mercato siderurgico previsti dal trattato CECA, nonché dall'inquadramento degli aiuti pubblici a tale settore, e che quindi è ora venuta meno l'esigenza di un controllo molto rigoroso dell'attività di investimento e di disinvestimento delle imprese;

considerando che, al fine di espletare la propria missione, fissata dall'articolo 54 del trattato, la Commissione deve tuttavia continuare a disporre di precise informazioni, aggiornate ad intervalli regolari, circa gli impianti di produzione del settore siderurgico in servizio, in costruzione o in progetto, l'attività di investimento e lo sviluppo delle capacità di produzione del settore;

considerando che inoltre la Commissione deve specificamente essere informata in modo dettagliato sia sui progetti d'investimento di portata tale da influenzare significativamente l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, sia sulle decisioni di chiusura definitiva degli impianti di produzione importanti;

considerando che la presente decisione sostituisce la disciplina esistente in materia di informazioni che le imprese siderurgiche sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti e disinvestimenti e che quindi la decisione n. 3302/81/CECA deve essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: SEZIONE I Comunicazione preventiva dei programmi d'investimento di impianti di produzione

Articolo 1

La presente decisione riguarda esclusivamente gli investimenti aventi per oggetto le attività siderurgiche. Gli investimenti in attività carbonifere restano soggetti alle disposizioni della decisione n. 22/66 (3), modificata dalla decisione n. 2237/73/CECA (4), fintanto che non sarà stata adottata una nuova decisione relativa a tale materia.

Articolo 2

Ogni impresa siderurgica della Comunità che esercita un'attività di produzione ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA è tenuta a comunicare alla Commissione i programmi di investimento relativi alle sue attività di produzione riguardanti uno o più prodotti contemplati dall'allegati I del trattato.

Articolo 3

Costituiscono oggetto della comunicazione preventiva i programmi di investimento relativi agli impianti nuovi o già esistenti il cui costo prevedibile sia superiore a 25 milioni di ecu o dai quali deriverà un aumento della capacità di produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CECA superiore a 50 000 t/anno.

Per la valutazione della spesa totale prevedibile, nonché dell'aumento della capacità di produzione di cui al paragrafo precedente, vanno raggruppati in uno stesso programma tutti gli elementi che costituiscono un insieme tecnicamente indissociabile, anche se la loro realizzazione comporterà più tappe scaglionate nel tempo.

Articolo 4

Nelle comunicazioni vanno indicati:

- il posto che il programma di investimento occupa nella strategia di sviluppo dell'impresa e del centro decisionale;

- una descrizione precisa del programma d'investimento, nonché il prevedibile impatto ambientale;

- la capacità tecnica massima dell'impianto interessato;

- le eventuali chiusure compensatrici di impianti;

- l'incidenza del programma d'investimento sulle capacità di produzione del(i) prodotto(i) considerato(i), a livello dello stabilimento, dell'impresa e del centro decisionale in causa;

- l'importo stimato delle spese previste, ripartito se del caso in investimenti materiali e in spese non materiali come gli interessi intercalari;

- un preciso calendario di realizzazione: inizio dei lavori (mese ed anno) e durata (mesi);

- il numero di posti di lavoro creati o soppressi ed il numero di persone interessate;

- l'eventuale effetto sull'approvvigionamento in materie prime;

- il calcolo di redditività relativo alle somme investite, specificando i principali fattori e il risultato del calcolo, come la redditività interna o il periodo di rientro del capitale investito, salvo nel caso in cui tale calcolo non sia intervenuto nel processo decisionale dell'impresa. Quest'ultima indicherà in tal caso i motivi per i quali non ha tenuto conto di tale fattore;

- le fonti di finanziamento previste per mettere in atto il programma d'investimento.

Articolo 5

Le comunicazioni relative ai programmi d'investimento devono essere trasmesse alla Commissione con la massima sollecitudine e comunque almeno tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero, qualora il lavoro sia realizzato con mezzi propri dell'impresa, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 6

Le modifiche importanti apportate ai programmi d'investimento comunicati alla Commissione devono costituire oggetto di una dichiarazione di rettifica nella forma ed entro i termini di cui agli articoli 4 e 5.

In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti qualsiasi decisione che possa ritardare di almeno un anno l'inizio o la durata di realizzazione del programma, raddoppiare o dimezzare il costo inizialmente previsto, aumentare o ridurre di almeno 50 000 tonnellate all'anno le capacità di produzione previste.

SEZIONE II Comunicazione preventiva di chiusura definitiva di impianti di produzione

Articolo 7

Ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a comunicare alla Commissione la chiusura definitiva di impianti per la produzione di uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del trattato CECA.

Articolo 8

Costituiscono oggetto della comunicazione ogni chiusura definitiva, cessione o vendita di impianti completi nel senso di unità di produzione (batterie da coke, altoforno, convertitore LD, forno elettrico, ecc.).

Saranno considerate chiusure definitive solamente quelle relative ad impianti nei quali almeno gli elementi chiave di cui al quarto comma saranno stati distrutti fisicamente al fine di rendere impossibile la loro rimessa in servizio, nonché quelle relative a impianti destinati alla vendita o alla cessione.

Ogni dichiarazione di chuisura definitiva implica la decisione dell'impresa di procedere alla demolizione degli elementi chiave dell'impianto considerato, oppure di procedere alla vendita o alla cessione di tale impianto entro i sei mesi successivi alla data di cessazione della produzione.

Gli elementi chiave, la cui distruzione fisica è una condizione indispensabile perché la chiusura definitiva di un impianto possa essere presa in considerazione sono:

- per i laminatoi a caldo: i forni di riscaldo, le gabbie dei laminatoi e le tavole di raffreddamento;

- per i laminatoi a freddo: le gabbie dei laminatoi;

- per gli impianti di rivestimento: gli aspi avvolgitori, gli aspi svolgitori e le vasche o celle che servono ad applicare il rivestimento;

- per gli altri impianti: le parti la cui assenza rende inutilizzabile l'impianto, come, ad esempio, il meccanismo che comanda la manovra di un convertitore LD, la corazzatura, le sovrastrutture ed eventualmente la torre quadrata di un altoforno, l'apparecchiatura che consente lo sfornamento di una cokeria.

La Commissione si riserva il diritto di verificare in loco l'avvenuta rimozione o la distruzione degli elementi chiave di cui al quarto comma.

Articolo 9

Nelle comunicazioni dovranno essere indicati:

- i motivi che hanno portato ad adottare la decisione di chiusura,

- una descrizione precisa degli impianti che saranno messi fuori servizio,

- la destinazione precisa degli impianti (demolizione, vendita, cessione),

- la data finale di attuazione delle misure previste,

- la produzione effettivamente ottenuta nel corso dei dodici mesi precedenti la comunicazione,

- i risultati previsti, con particolare riferimento alla produzione e alle capacità di produzione a livello dello stabilimento, dell'impresa e del centro decisionale,

- le conseguenze per la manodopera (numero dei posti di lavoro soppressi, numero di persone interessate) e le eventuali possibilità di riutilizzo della manodopera interessata dalla chiusura,

- in caso di vendita o di cessione, l'impresa destinataria dell'impianto.

Articolo 10

Le comunicazioni relative alla chiusura definitiva di impianti devono essere trasmesse alla Commissione con la massima sollecitudine una volta che l'impresa abbia adottato la decisione e comunque almeno un mese prima dell'evento che porrà termina all'attività dell'impianto considerato (inizio dei lavori di demolizione, data di efficacia del contratto di vendita, chiusura, ecc.).

Articolo 11

Le modifiche importanti dei programmi comunicati di chiusura definitiva di impianti devono costituire oggetto di una comunicazione di rettifica da trasmettere alla Commissione con la massima sollecitudine una volta che l'impresa abbia adottato la decisione. In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti ogni decisione che annulli la chiusura degli impianti o sia suscettibile di anticiparla o posticiparla di almeno un anno.

SEZIONE III Rapporti sulla realizzazione dei programmi d'investimento o di chiusura definitiva di impianti di produzione

Articolo 12

Ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a trasmettere alla Commissione un rapporto sulle condizioni in cui sono stati effettivamente realizzati i programmi d'investimento o di chiusura definitiva di impianti di produzione di cui alle sezioni I e II, nonché gli altri programmi d'investimento il cui costo effettivo abbia superato, contrariamente alle previsioni, i limiti fissati dall'articolo 3.

Articolo 13

I rapporti devono contenere:

- una descrizione esatta del programma d'investimento o di chiusura definitiva realizzato, con eventuale riferimento alla comunicazione preventiva e indicazione specifica delle modifiche eventualmente apportate al programma iniziale. In caso di vendita o di cessione di un impianto di produzione definitivamente chiuso, dovrà essere indicata l'impresa destinataria;

- la data di ultimazione del programma d'investimento o di chiusura definitiva (le date di realizzazione, nel caso in cui il programma sia stato realizzato in più fasi);

- l'entità delle spese sostenute;

- ogni informazione utile riguardante:

- l'oggetto e la natura tecnica dei lavori effettuati,

- i risultati già ottenuti o prevedibili come conseguenza della realizzazione del programma, soprattutto con riferimento alla produzione e alle capacità di produzione, con menzione specifica delle eventuali differenze rispetto ai risultati previsti,

- l'approvvigionamento in materie prime,

- le conseguenze per la manodopera,

- le fonti di finanziamento del programma d'investimento.

Articolo 14

I rapporti di cui all'articolo 12 devono essere trasmessi alla Commissione con la massima sollecitudine e comunque entro tre mesi dall'entrata in funzione o dalla chiusura dell'impianto al quale si riferiscono.

SEZIONE IV Indagini periodiche

Articolo 15

Indipendentemente dalle comunicazioni e dai rapporti di cui sopra, ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a rispondere alle indagini periodiche della Commissione, in particolare a quelle riguardanti gli impianti, gli investimenti e l'effetto di questi ultimi sullo sviluppo delle capacità produttive.

Devono in particolare essere inclusi nelle risposte alle indagini periodiche tutti gli impianti che non sono definitivamente chiusi ai sensi dell'articolo 8.

Un riassunto dei risultati di tali indagini è pubblicato e trasmesso agli interessati in conformità dell'articolo 47, secondo comma del trattato CECA.

Le risposte all'indagine sugli investimenti devono in particolare indicare ogni variazione di capacità, anche allo stadio di semplice progetto. Le risposte alle indagini non esimono le imprese dall'obbligo di presentare, a tempo debito, una comunicazione secondo le modalità specificate nelle sezioni I e II.

SEZIONE V Disposizioni generali

Articolo 16

La Commissione accusa ricevuta delle comunicazioni di investimento e di chiusura, come pure dei rapporti ad essa trasmessi e può chiedere al riguardo qualsiasi informazione che reputi necessaria.

La Commissione si riserva di formulare il parere motivato previsto dal quarto paragrafo dell'articolo 54 del trattato CECA sui programmi di investimento comunicati. Se la Commissione intende formulare tale parere nel quadro degli obiettivi generali previsti dall'articolo 46 del trattato CECA, ne informerà l'impresa entro tre mesi a decorrere dalla data di spedizione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione

Qualora l'impresa ne faccia esplicita richiesta, la Commissione formulerà in tutti i casi tale parere.

Nel caso in cui si sottraggano agli obblighi loro risultanti dalla presente decisione o forniscano informazioni false, le imprese sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste dall'articolo 47 del trattato CECA.

Articolo 17

Le comunicazioni di investimento e di chiusura, i rapporti e le risposte alle indagini periodiche di cui all'articolo 15 devono essere trasmessi al seguente servizio della Commissione delle Comunità europee:

Direzione generale XVIII

Unità « Pareri sugli investimenti e indagini »

Edificio Wagner

L-2920 Lussemburgo

Articolo 18

La decisione n. 3302/81/CECA è abrogata.

Articolo 19

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991. Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35. (2) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 19. (3) GU n. 219 del 29. 11. 1966, pag. 3728/66. (4) GU n. L 229 del 18. 8. 1973, pag. 28.