31991R3919

Regolamento ( CEE ) n. 3919/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che proroga le misure prese nel quadro dell' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0035 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 3919/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), prorogato sino al 31 dicembre 1991 da uno scambio di lettere (2) che completa detto accordo, la Comunità ha approvato l'adozione di talune disposizioni;

considerando che conviene che la Comunità applichi le stesse disposizioni sino al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni di cui allo scambio di lettere che integra l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America per la conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT sono applicabili dalla Comunità sino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.