31991R3913

Regolamento ( CEE ) n. 3913/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro ( 1992 )

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1991 pag. 0020 - 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 3913/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari di Cipro (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1), integrato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua talune disposizioni dell'accordo medesimo (2), prevede, negli articoli 18 e 19, l'apertura di contingenti tariffari comunitari di:

- 60 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC 0701 90 59 (16 maggio-30 giugno),

- 2 500 tonnellate di carote del codice NC 0706 10 00 (1o aprile-15 maggio),

- 300 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,

- 1 500 tonnellate di barbabietole da insalata del codice NC ex 0706 90 90,

- 7 500 tonnellate di uve fresche da tavola dei codici NC ex 0806 10 15 ed ex 0806 10 19 (8 giugno-4 agosto),

- 1 500 tonnellate di uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 15 kg dei codici NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 18, ex 0806 20 91, ex 0806 20 92 ed ex 0806 20 98,

- 3 000 tonnellate di taluni succhi d'uve concentrati dei codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 ed ex 2204 30 91,

- 35 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti 2 litri, o meno, dei codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39,

- 26 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti più di 2 litri, dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39 e

- 150 000 ettolitri di taluni vini liquorosi dei codici NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 29 49 ed ex 2204 29 59,

originari di Cipro;

considerando che tali quantitativi, escluso quello per taluni vini di uve fresche presentati in recipienti di più di 2 litri, devono essere annualmente maggiorati a norma degli articoli 18 e 19 del protocollo stesso; che, per il 1992, detti quantitativi saranno quindi pari ai volumi figuranti nell'articolo 1 del presente regolamento; che entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi doganali applicabili vengono progressivamente soppressi, secondo il ritmo e le condizioni stabiliti negli articoli 5 e 16 di detto protocollo; che tuttavia, nei limiti di questi contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (3);

considerando che le importazioni dei vini della Comunità sono soggetto al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (5);

considerando che per i vini liquorosi l'ammissione al beneficio del rispettivo contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come «vini liquorosi» nel documento VI 1 e nell'estratto VI 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (6);

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 3;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato di ciascun prodotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

b)

Nei limiti di questi contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

2. Le importazioni dei vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. L'ammissione di tali vini liquorosi al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come «vini liquorosi» nel documento VI 1 o nell'estratto VI 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti, finché il saldo dei volumi contingentali corrispondenti lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9.

(6) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.