31991R3903

Regolamento ( CEE ) n. 3903/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, recante sospensione parziale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni filetti di pesce ( 1992 )

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1991 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 3903/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

recante sospensione parziale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni filetti di pesce (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità in filetti di talune specie di pesci dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione nella Comunità di prodotti concorrenti ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno adottare tali misure di sospensione solamente per il periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o aprile al 31 dicembre 1992 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti designati qui di seguito sono sospesi al livello indicato di fronte a ciascuno di essi:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nell'ambito di queste sospensioni il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni indicate al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (2), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o per le categorie di prodotti interessati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Codici Taric

>SPAZIO PER TABELLA>