31991R3900

Regolamento (CEE) n. 3900/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti previsti nel regolamento (CEE) n. 3833/90, originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1991 pag. 0011 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti previsti nel regolamento (CEE) n. 3833/90, originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3835/90 (4) reca applicazione di preferenze tariffarie alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador e al Perù per aiutare questi paesi ad arginare il diffondersi della produzione e del traffico di cocaina, che minacciano la loro integrità sociale e deteriorano le loro economie al punto da compromettere il loro sviluppo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/91 (5) ha prorogato il regolamento (CEE) n. 3835/90 fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è ormai accertato che i paesi dell'Istmo centroamericano sono sempre più frequentemente la via di transito per il traffico di stupefacenti tra la regione andina e la parte settentrionale del continente americano;

considerando che la coltivazione illegale del papavero e della canapa indiana e la produzione di droga e di altre sostanze psicotrope si stanno sviluppando in misura preoccupante nei paesi dell'Istmo centroamericano;

considerando che l'incremento di questa coltura e di questo traffico minaccia la stabilità economica e sociale dei paesi dell'Istmo centroamericano;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e i paesi parti contraenti del trattato generale di integrazione economica centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua) nonché Panama (6), concluso il 12 novembre 1985, si prefigge come obiettivo generale quello di contribuire a risolvere i problemi dell'Istmo centroamericano, aggravati in particolare dagli effetti della crisi economica attuale, e che all'articolo 4, paragrafo 1, le parti contraenti si impegnano a promuovere uno sviluppo armonioso, una diversificazione ed un miglioramento qualitativo dei loro scambi commerciali, al fine di svilupparli al massimo livello possibile;

considerando che i paesi dell'Istmo centroamericano hanno avviato un processo di consolidamento della pace e della democrazia, il quale richiede la mobilitazione di tutte le loro risorse economiche e il sostegno della comunità internazionale;

considerando che la Comunità ha costantemente sostenuto il processo di pace e di sviluppo nell'Istmo centroamericano;

considerando che i capi di Stato dell'America centrale e di Panama, riuniti a Puntarenas il 15 dicembre 1990, hanno lanciato un appello alla Comunità, perché essa estenda ai loro paesi le preferenze tariffarie concesse alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador ed al Perù;

considerando che detto appello è stato sostenuto dai governi della Colombia e dell'Ecuador nella dichiarazione di San Andrés del 15 gennaio 1991;

considerando che durante la conferenza tra i ministri della Comunità ed i paesi dell'America centrale, Panama e i paesi cooperanti (Colombia, Messico e Venezuela), tenutasi a Managua il 18 e 19 marzo 1991, si è esaminato il problema con spirito costruttivo tenendo conto dell'urgenza sottolineato dai ministri centroamericani;

considerando che la Comunità ritiene necessario continuare a sostenere il processo di pace e di democratizzazione dell'America centrale e di Panama, attualmente in fase di consolidamento, e che, al fine di aumentare il reddito derivante dalle esportazioni dei paesi interessati e di migliorarne il tasso di crescita, è opportuno concedere loro un'assistenza a carattere eccezionale e temporanea, sotto forma di un regime di preferenze tariffarie generalizzate simile, per i prodotti agricoli esportati da questi paesi, a quello applicato alla Bolivia, alla Colombia, all'Ecuador ed al Perù; che tale beneficio dovrebbe essere loro concesso per una durata identica, fatto salvo il carattere annuale dello schema di preferenze tariffarie generalizzate dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi fino al 31 dicembre 1992 per i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento ed originari della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e di Panama. Fatta salva la riscossione dei dazi aggiuntivi eventualmente applicabili, l'articolo 1, paragrafo 4 e gli articoli da 7 a 12 del regolamento (CEE) n. 3833/90 (1) sono applicabili a questi paesi ed ai prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90 continuano ad essere applicabili ai prodotti che sono originari dei paesi elencati all'articolo 1 e che non figurano nell'allegato del presente regolamento ma che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3833/90 continuano ad essere applicabili ai prodotti disciplinati nel capitolo 3 della tariffa doganale comune ed originari di Panama.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 17.

(2) Parere espresso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 15 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 126.

(5) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 172 del 30. 6. 1986, pag. 2.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.