Regolamento ( CEE ) n. 3898/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante modifica del regolamento ( CEE ) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1991 pag. 0007 - 0008
REGOLAMENTO (CEE) N. 3898/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che conviene rivedere, in base all'esperienza acquisita, le disposizioni relative ai tenori massimi di anidride solforosa del vino spumante, di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 358/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/91 (5); considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (7), ha sancito il principio che i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) sono ottenuti o elaborati soltanto a partire da uve raccolte all'interno della regione determinata di cui recano il nome, prevedendo tuttavia deroghe durante un periodo transitorio che prende fine il 31 dicembre 1995; che conviene prevedere una disposizione analoga per i vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (v.s.q.p.r.d.); considerando che, in base all'esperienza acquisita, conviene che le norme per l'elaborazione dei vini spumanti si riferiscano non soltanto ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, ma anche ai v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico; considerando che i vini spumanti di qualità del tipo aromatico ed i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico devono essere ottenuti da varietà di viti il cui elenco figura in allegato al regolamento (CEE) n. 358/79; che conviene completare tale elenco con talune varietà che, secondo l'esperienza acquisita, sono atte per l'elaborazione di vini spumanti del tipo aromatico o di v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 358/79 è così modificato: 1) Il testo dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: «3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1o aprile 1992 e alla luce dell'esperienza acquisita, una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all`articolo 43, paragrafo 2 del trattato anteriormente al 1o settembre 1992. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.» 2) All'articolo 14 bis: a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, primo trattino, qualora si tratti di una pratica tradizionale disciplinata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, detto Stato membro può consentire al massimo fino al 31 dicembre 1995, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un controllo adeguato, che un v.s.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui il vino reca il nome, a condizione: - che questo genere di prodotti vitivinicoli d'aggiunta non sia prodotto nella regione determinata con caratteristiche uguali a quelle dei prodotti non originari, - che la correzione sia conforme alle pratiche enologiche ed alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 822/87, - che il volume totale di prodotti vitivinicoli d'aggiunta non originari della regione determinata non superi il 10 % del volume totale dei prodotti utilizzati originari della regione determinata. Tuttavia, lo Stato membro può essere autorizzato dalla Commissione, secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a permettere in casi eccezionali percentuali d'aggiunta superiori al 10 % e non superiori al 15 %.»; b) il testo del paragrafo 4, secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tali modalità riguardano in particolare la delimitazione delle zone situate nelle immediate vicinanze di una regione determinata, tenendo conto soprattutto della situazione geografica e delle strutture amministrative.» 3) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.» 4) All'articolo 18: a) il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente: «1. I vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere ottenuti soltanto mediante l'impiego esclusivo, per la costituzione della partita, di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati provenienti dalle varietà di viti il cui elenco figura in allegato. La stessa disposizione si applica per i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico, sempreché tali varietà siano riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nella regione determinata di cui questi v.s.q.p.r.d. recano il nome.»; b) il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: «3. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico conservati alla temperatura di 20 oC in recipienti chiusi presentano una sovrappressione non inferiore a 3 bar. 4. In deroga all'articolo 17, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.» 5) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 22 I vini spumanti di qualsiasi categoria contemplati all'articolo 2 che erano conformi alle disposizioni del presente regolamento in vigore al momento in cui sono stati elaborati e le cui condizioni di elaborazione o talune caratteristiche analitiche non sono più conformi alle disposizioni del presente regolamento in seguito ad una modifica successiva di quest'ultimo, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati fino ad esaurimento delle scorte.» 6) L'allegato è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO Elenco delle varietà di viti dalle quali possono essere ottenuti i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico: Aleatico N Áóýñôéêï (Assyrtiko) Bourboulenc Brachetto N Clairette Colombard Freisa N Gamay Gewuerztraminer Girò N ÃëõêÝñõèñá (Glykerithra) Huxelrebe Macabeu Tutte le malvasie Mauzac blanc e rosé Monica N Ìïó÷ïoessëaañï (Moschofilero) Mueller-Thurgau Tutti i moscati Parellada Perle Picpoul Poulsard Prosecco Ñïaessôçò (Roditis) Scheurebe.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. C 84 del 28. 3. 1991, pag. 10 e modifica trasmessa il 13 dicembre 1991. (2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991. (3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 45. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. (5) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 9. (6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. (7) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.