31991R3897

Regolamento (CEE) n. 3897/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1991 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0254
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0254


REGOLAMENTO (CEE) N. 3897/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per consentire ai produttori di taluni vini da tavola che designano i propri vini con il nome di una regione determinata di adeguarsi alle norme del presente regolamento, conviene spostare al 31 agosto 1993 la data che figura all'articolo 4, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2356/91 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89, gli Stati membri possono, fino al 31 agosto 1991, autorizzare per un v.q.p.r.d. l'utilizzazione del nome dell'unità geografica più piccola della regione determinata, purché il v.q.p.r.d. in causa sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte in detta unità, mentre il resto proviene da uve di un'altra unità geografica della regione determinata; che questo periodo transitorio si è rivelato troppo breve per consentire a taluni Stati membri di creare unità più grandi; che conviene dunque prolungare detto periodo;

considerando che l'articolo 37, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2392/89 vieta di rivestire la chiusura delle bottiglie di vino con capsule contenenti piombo; che, allo scopo di allineare i termini con cui tale divieto è formulato a quelli della risoluzione n. 7 approvata il 6 settembre 1991 a Parigi dall'Ufficio internazionale del vitigno e del vino, occorre modificare la precitata disposizione;

considerando che l'esperienza dimostra che è necessario stabilire che il nome geografico che designa una regione determinata sia sufficientemente preciso per evitare qualsiasi possibilità di confusione;

considerando che l'impiego dei marchi per l'etichettatura dei vini e dei mosti di uve è disciplinato dall'articolo 40, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89; che, per tutelare in modo efficace i nomi geografici utilizzati per designare un prodotto del settore vitivinicolo, tali disposizioni vietano per la designazione e la presentazione di tale prodotto i marchi che contengano termini identici ad un nome geografico utilizzato per designare un vino da tavola, un v.q.p.r.d. o un vino importato, senza che il prodotto designato dal marchio in questione abbia diritto a tale nome; che l'applicazione di queste disposizioni ha evidenziato l'esistenza di marchi conosciuti che corrispondono all'identità del titolare originario o del prestanome originario, registrati e usati senza interruzione da almeno 25 anni alla data del riconoscimento ufficiale del nome geografico; che conviene permettere che tali marchi continuino ad essere utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è così modificato:

1) Nell'articolo 4, paragrafo 4, ultimo comma la data del 31 agosto 1991 è sostituita da quella del 31 agosto 1993.

2)

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e) è aggiunto il comma seguente:

«Quanto precede non si applica all'utilizzazione del nome della varietà "Barbera" rispetto al nome della regione determinata "Conca de Barberá".»

3)

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) del nome di un'unità geografica di cui al paragrafo 1, se il vino proviene da una miscela di uve, di mosti di uve, di vini nuovi ancora in fermentazione o, fino al 31 agosto 1995, di vini originari dell'unità geografica il cui nome è previsto per la designazione, con un prodotto ottenuto nella stessa regione determinata, ma fuori da tale unità, purché il v.q.p.r.d. in causa sia ottenuto per almeno l'85 % da uve raccolte nell'unità geografica di cui porta il nome;»

4)

L'articolo 20, paragrafo 2 è completato dalla lettera seguente:

«f) di una marca alle condizioni previste dall'articolo 40.»

5)

L'articolo 27, paragrafo 2, è completato dal comma seguente:

«La designazione può altresì essere completata dall'indicazione di una marca alle condizioni previste dall'articolo 40.»

6)

Il testo dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

«e) il cui dispositivo di chiusura non sia rivestito da una capsula contenente piombo.»

7)

L'articolo 40 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è completato dal comma seguente:

«Il nome geografico che designa una regione determinata deve essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso con l'area di produzione affinché in considerazione delle situazioni esistenti, si possano evitare le confusioni.»;

b)

il testo del paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Inoltre il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del paragrafo 2, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno 25 anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione.

I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Per quanto concerne l'articolo 1:

- il punto 3) è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991;

- il punto 6) è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

(3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1.