Regolamento ( CEE ) n. 3881/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell' Atlantico nord-occidentale
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1991 pag. 0019 - 0032
REGOLAMENTO (CEE) N. 3881/91 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1991 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del comitato del programma statistico, considerando che la gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate nell'Atlantico nord-occidentale dalle navi da pesca degli Stati membri; considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (3) stabilisce l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei suoi compiti; considerando che la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE (4), stabilisce l'organizzazione della pesca del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) e impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione tutte le informazione statistiche disponibili da essa richieste; considerando che sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni Stato membro trasmette all'Istituto statistico delle Comunità europee, in prosieguo denominato «Eurostat», dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale. I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura viene rigettato in mare, consumato a bordo utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina. Articolo 2 1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all'allegato I in ognuna delle regioni statistiche di pesca descritte nell'allegato II e definite nell'allegato III. 2. I dati per ogni anno civile vanno trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. 3. Gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 5. Articolo 3 Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche sono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 4 Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato IV. Previo accordo di Eurostat, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso. Articolo 5 Nei casi di applicazione della procedura definita nel presente articolo, il presidente sottopone la questione al comitato permanente di statistica agraria, in prosieguo denominato «comitato», sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema, eventualmente procedendo ad un voto. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 6 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture nonché circa la rappresentatività e l'affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, Eurostat elabora un riepilogo di tali relazioni. 2. Gli Stati membri informano Eurostat sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione. 3. Qualora le relazioni sui metodi di cui al paragrafo 1 dimostrassero che un paese non è in grado di conformarsi immediatamente alle disposizioni del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi d'indagine, in collaborazione con lo Stato membro interessato, Eurostat può stabilire un periodo di transizione non superiore a due anni durante il quale sarà completato il programma previsto dal presente regolamento. 4. Le relazioni sui metodi, il regime transitorio, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminata una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato di statistica agraria. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. C 230 del 4. 9. 1991, pag. 18. (2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 174. (3) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 24.