31991R3879

REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta -

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 31/12/1991 pag. 0063 - 0074


REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con gli Stati Uniti d'America sulle preferenze mediterranee, sugli agrumi e sulle paste alimentari, la Comunità ha assunto l'impegno di sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati e di durata variabile ; che, allo scopo di permetterle di assicurare l'equilibrio delle concessioni reciproche convenute nell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione possa, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie in questione ;

considerando che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato d'autenticità rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine, attestante che i prodotti soddisfano le caratteristiche specifiche previste ;

considerando che è pertanto opportuno aprire per l'anno 1992 o per una parte soltanto di esso contingenti tariffari comunitari, in particolare per le arance dolci di alta qualità, gli ibridi di agrumi conosciuti sotto il nome di «minneolas» e taluni succhi concentrati surgelati di arance ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi ;

che occorre prendere i provvedimenti necessari per garantire una gestione comunitaria efficace di detto contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali constatate ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quantità prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati sono sospesi, durante i periodi, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi :

Numero

d'ordineCodice NC (*)

Designazione delle merciPeriodo

contingentaleVolume con-

tingentale

(in t)Aliquota

di dazio

applicabile

(in %)09.0025ex 0805 10, 11, 15, 19, 41, 45, 49Arance dolci di alta qualitàdal 1° febbraio

al 30 aprile 199220 0001009.0027ex 0805 20 90Ibridi d'agrumi, conosciuti sotto il nome di «minneolas»dal 1° febbraio

al 30 aprile 199215 000 209.0033ex 2009 11 99Succhi d'arance concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50 gradi Brix, in imballaggi di 2 litri o meno, non contenenti succhi d'arance sanguignedal 1° gennaio

al 31 dicembre 1992 1 50013(*) Vedi i codici Taric nell'allegato III.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione del 1985.

Articolo 2

1. Per l'applicazione del presente regolamento si intende per :

a) arance dolci di alta qualità : le arance simili nelle caratteristiche delle varietà, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dell'umidità, senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, malattie, insetti, danni causati da agenti meccanici o altri, a condizione che il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione non sia conforme a dette specifiche, inserendo in questa percentuale un massimo del 5 % di danni seri causati dai suddetti difetti e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % massimo di marciume ;

b) ibridi di agrumi, conosciuti sotto il nome di «minneolas», gli ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. C. V. Duncan e di Citrus reticulata blanca, C. V. Dancy) ;

c) succhi di arance, concentrati, surgelati, con un grado di concentrazione fino a 50° Brix : i succhi di arance la cui massa in volume è uguale o inferiore a 1,229 g per cm3 a 20° C.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari previsti al paragrafo 1 è subordinato :

- o alla presentazione a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica, di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese di origine indicato nell'allegato II e conforme ad un modello figurante nell'allegato I attestante che i prodotti ivi elencati posseggono caratteristiche specifiche menzionate nel paragrafo 1 ;

- o nel caso di succhi d'arance concentrati, alla presentazione alla Commissione, prima dell'importazione, di un'attestazione generale con cui l'autorità competente del paese d'origine attesta che i succhi d'arance concentrati prodotti in quel paese non contengono succo d'arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per permettere loro di avvisare i servizi doganali interessati.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 4

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponible del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo permetta il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione può, mediante regolamento, sospendere l'applicazione delle misure tariffarie aperte dal presente regolamento, qualora non fosse più assicurata la prevista reciprocità.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. DANKERT

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

MODELOS DE CERTIFICADO MODELLER TIL CERTIFIKAT MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN ÕÐÏAEAAÉÃÌÁ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ MODEL CERTIFICATES MODÈLES DE CERTIFICAT MODELLI DI CERTIFICATO MODELLEN VAN CERTIFICAAT MODELOS DE CERTIFICADO

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

País de origen

Oprindelsesland

Ursprungsland

×þñá êáôáãùãÞò

Country of origin

Pays d'origine

Paesi di origine

Land van oorsprong

País de origem

Autoridad competente

Kompetent myndighed

Zustaendige Behoerde

Áñìueaeéá õðçñaaóssá

Competent authority

Autorité compétente

Autorità competente

Bevoegde autoriteit

Autoridade competente

1.Para los 3 contingentes - For de 3 kontingenter - Fuer die 3 Kontingente - Ãéá ôéò 3 ðïóïóôþóaaéò - For the 3 quotas - Pour les 3 contingents - Per i 3 contingenti - Voor de 3 contingenten - Para os 3 contingentes

Estados Unidos

De Forenede Stater

USA

ÇÐÁ

USA

États-Unis d'Amérique

Stati Uniti

Verenigde Staten

Estados Unidos da América

United States Department of Agriculture

Cuba

Cuba

Kuba

Êïýâá

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Cuba

Ministère de l'agriculture

Argentina

Argentina

Argentinien

ÁñãaaíôéíÞ

Argentina

Argentine

Argentina

Argentinië

Argentina

Direción Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

2.Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de « Minneolas » - udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benaevnt »Minneolas« - Nur fuer Kreuzungen von Zitrusfruechten, bekannt unter dem Namen "Minneolas" - ìueíá ãéá ôá õâñssaeéá aaóðaañéaeïaaéaeþí ãíùóôUE ìaa ôçí ïíïìáóssá « Minneolas » - Only for citrus fruit known as 'Minneolas' - Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « Minneolas » - Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » - Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als "minneola's" - Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de « Minneolas »

Israel

Israel

Israel

ÉóñáÞë

Israel

Israël

Israele

Israël

Israel

Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection

Chypre

Cypern

Zypern

Êýðñïò

Cyprus

Chypre

Cipro

Cyprus

Chipre

Ministry of Commerce and Industry

Produce Inspection Service

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

Número de orden

Loebenummer

Laufende Nummer

Áýîùí áñéèìueò

Order No

Numéro d'ordre

Numero d'ordine

Volgnummer

Número de ordem

Código NC

KN-kode

KN-Code

Êùaeéêueò ÓÏ

CN code

Code NC

Codice NC

GN-code

Código NC

Código Taric

Taric-kode

Taric-Code

Êùaeéêueò Taric

Taric code

Code Taric

Codice Taric

Taric-code

Código Taric

09.0025ex 0805 10 1110

ex 0805 10 1510

ex 0805 10 1910

ex 0805 10 4118

ex 0805 10 4518

ex 0805 10 4918

09.0027ex 0805 20 9013

23

09.0033ex 2009 11 9910