31991R3867

REGOLAMENTO (CEE) N. 3867/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che fissa, per la campagna 1992, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca -

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0020 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 3867/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che fissa, per la campagna 1992, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3469/88 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, per la campagna 1992, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3864/91 della Commissione (5);

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1992 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992, l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 10. (3) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4. (4) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 7. (5) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Ammontare del premio di riporto

Operazioni di trasformazione

di cui all'articolo 14,

paragrafo 5

del regolamento di base Prodotti elencati nell'allegato

del regolamento (CEE) n. 2203/82 Ammontare per i

prodotti elencati

nella colonna 2

(in ECU/t) 1 2 3 I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati Sebasti (Sebastes spp.)

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Merlani (Merlangus merlangus)

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

Pesce castagna (Brama spp.) 82 (1) Rana pescatrice (Lophius spp.) Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon Sardine della specie Sardina pilchardus Acciughe (Engraulis spp.) Aringhe della specie Clupea harengus Sgombri della specie Scomber scombrus

e Scomber japonicus II. Filettatura, congelamento e conservazione Sebasti (Sebastes spp.)

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Merlani (Merlangus merlangus)

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

Pesce castagna (Brama spp.) 145 (1) Rana pescatrice (Lophius spp.) Sardine della specie Sardina pilchardus Acciughe (Engraulis spp.) Aringhe della specie Clupea harengus Sgombri delle specie Scomber scombrus

e Scomber japonicus III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati Sebasti (Sebastes spp.)

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Merlani (Merlangus merlangus)

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

Pesce castagna (Brama spp.) 130 (1) Rana pescatrice (Lophius spp.) Sardine della specie Sardina pilchardus Acciughe (Engraulis spp.) Aringhe della specie Clupea harengus Sgombri delle specie Scomber scombrus

e Scomber japonicus

(1) Visto che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco [articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81], questo importo è ridotto:

a) per le sardine della specie Sardina pilchardus dell'Atlantico:

- a 70 ECU/t nelle regioni e nelle isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito (I, II, III),

- a 97 ECU/t nella Spagna e nel Portogallo (II, III);

- a 112 ECU/t nelle altre regioni della Comunità (II, III);

b) per le acciughe (Engraulis spp.)

a 117 ECU/t in tutti gli Stati membri (II, III);

c) per la sardina del Mediterraneo:

a 107 ECU/t in tutti gli Stati membri (II, III);

d) per l'aringa:

a 74 ECU/t in tutti gli Stati membri (I, II, III);

e) per gli sgombri:

- per lo scomber japonicus:

a 80 ECU/t in tutti gli Stati membri (I, II, III),

- per lo scomber scombrus:

- tutti gli Stati membri ad eccezione delle regioni interessate dell'Irlanda e del Regno Unito:

a 95 ECU/t (II, III),

- regioni interessate dell'Irlanda:

a 76 ECU/t (I, II, III),

- regioni interessate del Regno Unito:

a 79 ECU/t (I, II, III).