31991R3863

Regolamento (CEE) n. 3863/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile in talune regioni costiere del Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1991 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/91 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1991 che stabilisce un calibro minimo di commercializzazione dei granchi applicabile in talune regioni costiere del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3162/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di granchi di talune regioni costiere del Regno Unito, possono essere previste deroghe alle disposizioni sul calibro minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 104/76;

considerando che, tenuto conto delle diverse condizioni di produzione in talune di queste regioni, è opportuno differenziare i calibri minimi derogatori per la specie interessata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il calibro minimo di commercializzazione del granchio di mare è fissato a 12,5 cm nelle regioni costiere della Scozia, del Galles da Cemaes Head fino al punto più settentrionale del confine con l'Inghilterra, del Kent, dell'Essex, della zona nordorientale dell'Inghilterra compresa tra Humberside a sud e Northumberland a nord, nonché della zona nordoccidentale dell'Inghilterra compresa tra Cheshire a ovest e Haverigg Point in Cumbria a 54° 11,3 di latitudine nord.

2. Il calibro minimo è fissato a 11,5 cm nelle regioni costiere di Lincolnshire, Norfolk, Suffolk e della zona di pesca del mare di Cumbria.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1048/86 della Commissione (3) è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. (2) GU n. L 300 del 31. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 96 dell'11. 4. 1986, pag. 14.