31991R3861

Regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0087 - 0087


REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/91 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli è caratterizzato da situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento dei prodotti a condizioni particolari;

considerando che si ravvisa l'opportunità di mettere a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania determinati quantitativi di cereali in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione e da permettere il mantenimento del bestiame in tali paesi; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che per realizzare tale fornitura è opportuno utilizzare tali prodotti;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania di prodotti cerealicoli da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento.

Le spese connesse all'azione si limitano a 45 milioni di ecu di bilancio.

Articolo 2

1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento con derrate facenti parte della stessa categoria di prodotti.

3. Le spese di fornitura, nonché le spese di trasporto ed eventualmente di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una trattativa privata.

4. Le spese sono versate agli operatori per le forniture per le quali sia fornita la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 4

La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alla popolazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

Y. VAN ROOY

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).