31991R3789

REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell' Egitto e della Turchia -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0069 - 0070


REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (2), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/91 (4), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90 (6), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con regolamenti (CEE) n. 4121/88 (8) e (CEE) n. 4033/89 (9), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1991;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Le designazioni e i codici di cui all'allegato I del presente regolamento sostituiscono, per le stesse categorie, le designazioni e i codici dell'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 3044/79 e (CEE) n. 4121/88.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. (4) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8. (6) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 152. (7) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16. (8) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 28. (9) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72.

ALLEGATO

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Categoria Codice NC Designazione delle merci 6 6203 41 10

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Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali;

Parti inferiori di tute sportive, con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 21 ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

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6201 91 00

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ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

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6211 43 41 Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali;

Parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle, delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali »