REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell' Egitto e della Turchia -
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0069 - 0070
REGOLAMENTO (CEE) N. 3789/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (2), in particolare l'articolo 10, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 288/82, considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/91 (4), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi; considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90 (6), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta; considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3889/90, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto; considerando che, con regolamenti (CEE) n. 4121/88 (8) e (CEE) n. 4033/89 (9), la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia; considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1991; considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80, (CEE) n. 4121/88 e (CEE) n. 4033/89 è prorogato sino al 31 dicembre 1992. Articolo 2 Le designazioni e i codici di cui all'allegato I del presente regolamento sostituiscono, per le stesse categorie, le designazioni e i codici dell'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 3044/79 e (CEE) n. 4121/88. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. (4) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8. (6) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 152. (7) GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16. (8) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 28. (9) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 72. ALLEGATO « ALLEGATO I Categoria Codice NC Designazione delle merci 6 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; Parti inferiori di tute sportive, con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 21 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41 Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; Parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle, delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali »