31991R3774

Regolamento (CEE) n. 3774/91 della Commissione del 18 dicembre 1991 recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0036 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0241


REGOLAMENTO (CEE) N. 3774/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che la classificazione delle varietà di viti che possono essere coltivate nella Comunità è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1565/91 (4);

considerando che l'attitudine colturale di determinate varietà di viti per l'uva da vino è stata riconsociuta soddisfacente previo esame, a norma del regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972, recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/80 (6), per talune unità amministrative francesi e per un'unità amministrativa italiana; che è opportuno, per tali unità amministrative, classificare le varietà di viti per uva da vino nella classe delle varietà di viti autorizzate in via provvisoria conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (8);

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che i vini ottenuti da una varietà di viti per uve da vino autorizzata per talune unità amministrative francesi possono essere considerate in genere di buona qualità; che è quindi opportuno classificare questa varietà tra quelle raccomandate per le medesime unità amministrative francesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che i vini ottenuti da talune varietà di viti per uve da vino e da tavola autorizzate per talune unità amministrative greche possono essere considerate in genere di buona qualità; che è quindi opportuno classificare queste varietà tra quelle raccomandate per le medesime unità amministrative greche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno rimediare ad alcune dimenticanze prescrivendo la classificazione, tra le varietà autorizzate, di talune varietà di viti utilizzate per la preparazione di vino da tavola per una parte di un'unità amministrativa francese e per talune unità amministrative greche, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che è opportuno completare la classificazione delle varietà di viti per uve da vino inserendo, tra le varietà raccomandate e autorizzate per talune unità amministrative italiane, tedesche e greche, determinate varietà che sono iscritte da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa immediatamente adiacente e che soddisfano quindi la condizione prescritta dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che i nuovi Laender della Germania possono essere considerati delle unità amministrative, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2389/89, in base all'allegato XII, sezione IV del regolamento (CEE) n. 3577/90;

considerando che l'attitudine colturale di taluni vitigni per uve da vino è risultata soddisfacente in seguito all'esame di attitudine colturale effettuato per talune unità amministrative tedesche; che è pertanto opportuno classificare le varietà di viti per uve da vino di queste unità fra le varietà di viti provvisoriamente autorizzate a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 146 dell'11. 6. 1991, pag. 7. (5) GU n. L 248 dell'1. 11. 1972, pag. 53. (6) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 13. (7) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1. (8) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 è modificato come segue:

I. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « IV. FRANCIA » è modificato come segue (i nomi delle varietà vengono iscritti seguendo l'ordine alfabetico):

4. Dipartimento delle Alpes de Haute-Provence

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Marselan N (*) e Viognier B (*).

6. Dipartimento delle Alpes-Maritimes

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Pinot N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Marselan N (*) e Viognier B (*) e dalla medesima classe è soppressa la varietà Pinot N.

7. Dipartimento dell'Ardèche

punto B

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Chautus N (*) e Marselan N (*).

9. Dipartimento dell'Ariège

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

11. Dipartimento dell'Aude

punto A

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà di viti Colombard B (*), Gros Manseng B (*) e Marselan N (*).

punto B

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

12. Dipartimento dell'Aveyron

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

13. Dipartimento delle Bouches-du-Rhône

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Pinot N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Marselan N (*) e Viognier B (*) e dalla medesima classe è soppressa la varietà Pinot N.

20. Dipartimento della Haute-Corse e della Corse du Sud

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Gentile Biancu B (*), Marselan N (*) e Viognier B (*).

26. Dipartimento della Drôme

punto B

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

30. Dipartimento del Gard

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

31. Dipartimento della Haute-Garonne

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

48. Dipartimento della Lozère

punto A

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

66. Dipartimento dei Pyrénées-Orientales

- è soppressa l'espressione « ad eccezione della varietà Viognier B ».

81. Dipartimento del Tarn

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*).

83. Dipartimento del Var

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Marselan N (*) e Viognier B (*).

84. Dipartimento del Vaucluse

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Pinot N (*),

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Marselan N (*) e dalla medesima classe è sopressa la varietà Pinot N.

II. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « V. ITALIA » è modificato come segue (i nomi delle varietà vengono iscritti seguendo l'ordine alfabetico):

24. Provincia di Padova

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Malbech N, Refosco dal pedunculo rosso N e Malvasia istriana B.

27. Provincia di Venezia

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Franconia N e Marzemino N.

29. provincia di Vicenza

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Malvasia istriana B.

44. Provincia di Grosseto

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cabernet franc N e Cabernet Sauvignon N.

92. Provincia di Nuoro

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B (*).

III. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « II. GERMANIA » è modificato come segue (i nomi delle varietà vengono iscritti seguendo l'ordine alfabetico):

2. Regierungsbezirk Trier

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Dornfelder N e Muellerrebe N.

5. Saarland

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Chardonnay B.

18. Land Sachsen

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Goldriesling B (*), Traminer Rs (*), Morio Muscat B (*), Saint Laurent N (*) e Trollinger N (*),

- alla classe delle varietà di viti temporaneamente autorizzate è aggiunta la varietà Perle von Zala B (*).

IV. Al titolo I, primo sottotitolo, il punto « III. GRECIA » è modificato come segue (i nomi delle varietà vengono iscritti seguendo l'ordine alfabetico):

5. Nomos Kavalas (Kavàlas)

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Athiri (Athìri) B (*).

6. Nomos Serron (Serròn)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Cinsaut N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Cinsaut N.

8. Nomos Thessalonikis (Thessalonìkis)

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Malagoyzia (Malagouzia) B (*).

23. Nomos Magnisias (Magnissìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Mandilaria (Mandilarià) N e Ugni blanc B,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate sono aggiunte le varietà Cinsaut N, Monemvasia (Monemvassià) B (*), Mpatiki (Batìki) B, Xynomavro (Xynòmavro) N e Syrah N.

24. Nomos Larisis (Larìssis)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Cabernet Sauvignon N e Merlot N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Grenache rouge N (*) e dalla medesima classe è soprressa la varietà Merlot N.

25. Nomos Trikalon (Trikàlon)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Cinsaut N, Mpatiki (Batìki) B, Zalovitiko (Zalovìtiko) N e Xynomanro (Xynòmavro) N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà di vite Ntempina (Debìna) B dalla medesima classe sono soppresse le varietà Cinsaut N, Mpatiki (Batìki) B, Zalovitiko (Zalovìtiko) N e Xynomanro (Xynòmavro) N.

28. Nomos Fthiotidos (Fthiòtidos)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Cabernet Sauvignon N.

31. Nomos Voiotias (Viotìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Athiri (Athìri) B e Cabernet Sauvignon N,

- dalla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Athiri (Athìri) B.

35. Nomos Korinthias (Korinthìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Assyrtiko (Assyrtiko) B.

36. Nomos Achaias (Achaìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Grenache rouge N, Malagoyzia (Malagouzìa) B e Refosko (Refòsco) N.

37. Nomos Ileias (Ilìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Manrodafni (Mavrodàfni) N e Refosko (Refòsco) N,

- alla classe delle varietà di viti autorizzate è aggiunta la varietà Zakynthino (Zakynthinò) B e dalla medesima classe è soppressa la varietà Refosko (Refòsco) N.

38. Nomos Messinias (Messinìas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Assyrtiko (Assyrtiko) B, Cinsaut N, Mandilaria (Mandilarià) N, Mosgofilero (Moschofìlero) Rs e Tempranillio N,

- dalla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Cinsaut N, Mandilaria (Mandilarià) N e Tempranillio.

50. Nomos Irakleioy (Iraklìou)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate sono aggiunte le varietà Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B e Grenache Rouge N,

- dalla classe delle varietà di viti autorizzate sono soppresse le varietà Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B e Grenache Rouge N.

V. Al titolo II, il punto « II. GRECIA » è modificato come segue (i nomi delle varietà vengono iscritti seguendo l'ordine alfabetico):

2. Nomos Kavalas (Kavàlas)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Victoria B.

4. Nomoi Imathias (Imathìas), Pellis (Péllis), Florinis (Florìnis), Kastorias (Kastoriàs), Kozanis (Kozànis), Grevenon (Grevenòn)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Italia B.

6. Nomoi Magnisias (Magnissìas), Karditsis (Kardìtsis), Trikalon (Trikàlon), Fthiotidos (Fthiòtidos)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Victoria B.

12. Nomoi Lasithioy (Lassithìou), Irakleioy (Iraklìou), Rethymnis (Rethymnis), Chanion (Chanìon)

- alla classe delle varietà di viti raccomandate è aggiunta la varietà Victoria B,

- dalla classe delle varietà di viti autorizzate è soppressa la varietà Victoria B.

VI. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81:

- la nota (59) è soppressa.

(*) Varietà di vite inserita nella classificazione a decorrere dal 31 dicembre 1991, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2389/89.