31991R3773

REGOLAMENTO (CEE) N. 3773/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0034 - 0035


REGOLAMENTO (CEE) N. 3773/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/91 (5), fissa i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il 1991; che occorre fissare tali massimali per il 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3817/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36. (5) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 28.

ALLEGATO

Categoria Sottogruppo Codice NC Designazione delle merci Massimale indicativo 1992 (1) 1 0407 00 30 Uova diverse dalle uova da cova 6 000 t di cui 1 500 t per trimestre 2 2 a) 0105 11 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 6 milioni di unità (2), di cui 1,5 milioni per trimestre 2 b) ex 0407 00 19 Uova da cova di galline delle specie domestiche 3 3 a) 0105 19 10 Oche e tacchini, vivi, delle specie domestiche, di peso inferiore o uguale a 185 g 2,5 milioni di unità (3), di cui 625 000 unità per trimestre 3 b) 0407 00 11 Uova da cova di tacchini o di oche 4 4 a) 0105 91 00 Galli e galline, vivi, delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 11 000 t (4), di cui 2 750 t per trimestre 4 b) 0207 10 15

0207 10 19

0207 21 10

0207 21 90 Galli e galline non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « polli 70 % » o « polli 65 % » o « polli altrimenti presentati » 0207 39 13

0207 41 11 Metà o quarti di galli e di galline, freschi, refrigerati o congelati 5 5 a) 0105 99 30 Tacchini e tacchine delle specie domestiche, di peso superiore a 185 g 1 800 t (5), di cui 450 t per trimestre 5 b) 0207 10 31

0207 10 39

0207 22 10

0207 22 90 Tacchini e tacchine non tagliati a pezzi, freschi, refrigerati o congelati, denominati « tacchini 80 % » o « tacchini 73 % » o « tacchini altrimenti presentati » 0207 39 33

0207 42 11 Metà o quarti di tacchini e tacchine freschi, refrigerati o congelati

(1) Se la quantità globale che è stata oggetto di domande nel corso di un trimestre è inferiore al quantitativo disponibile in quel trimestre, la differenza viene aggiunta al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

(2) Equivalente uova da cova: 1 pulcino = 1,25 uova da cova.

(3) Equivalente uova da cova; 1 tacchino giovane = 1,4 uova da cova.

(4) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 70 kg peso carcasse.

(5) Equivalente peso carcasse; 100 kg peso vivo = 75 kg peso carcasse.