31991R3764

REGOLAMENTO (CEE) N. 3764/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1992) -

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0010 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 3764/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri (3), firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1o marzo 1986 (4), quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni vantaggi tariffari previsti nell'allegato 6 di cui sopra; che è quindi opportuno che, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, la Comunità sospenda, per il periodo che va fino al 31 dicembre 1992, ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che nell'ambito di dette sospensioni tariffarie il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (5); che il presente regolamento è applicabile dunque alla Comunità, nella composizione attuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992 i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi negli Stati membri ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

Nell'ambito di dette sospensioni tariffarie il Regno di Spagna e la Repubbica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, le regole in materia d'origine sono quelle in vigore in ogni momento per l'applicazione dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'immissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione n. 5/72 del Consiglio di associazione, acclusa al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, acclusa al regolamento (CEE) n. 993/83 (6).

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Quando l'azione è richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservato alla domanda stessa.

3. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la misura della Commissione entro un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione.

Il ricorso al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la decisione di cui trattasi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (2) GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64. (3) GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2. (4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24, originari della Turchia, per i quali occorre prevedere la sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune

Numero d'ordine Codice NC (*) Designazione della merci Aliquora dei dazi (a) Altri ortaggi allo stato naturale, freschi o refrigerati: 15.0001 ex 0709 30 00 Melanzane, dal 1o al 14 gennaio 9 % Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: 15.0003 0714 20 10 Patate dolci per il consumo umano (1) Esenzione Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: 15.0005 ex 0807 10 10 Cocomeri, dal 1o novembre al 31 marzo 6,5 % Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: 15.0007 ex 1806 10 10

ex 1806 10 30

ex 1806 10 90 Cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio 3 % 15.0009 1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50 Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao 9 % 15.0011 ex 1901 90 90 Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata « papad » Esenzione 15.0013 ex 1903 00 00 Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate 2 % Preparazione: 15.0015 0710 40 00

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80 00

2008 99 85 di granturco 3 % 15.0017 1904 90 10 di riso 3 % 15.0019 1904 90 90 di altri cereali 2 %

(*) Codici Taric: vedi pagina seguente.

(1) L'ammissione in queste codice della nomenclatura combinata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia.

(a) Fatta salva la riscossione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

Codici Taric

Numero d'ordine Codice NC Codice Taric 15.0001 ex 0709 30 00 0709 30 00 * 10 15.0005 ex 0807 10 10 0807 10 10 * 10 15.0007 ex 1806 10 10 1806 10 10 * 11 1806 10 10 * 91 ex 1806 10 30 1806 10 30 * 10 ex 1806 10 90 1806 10 90 * 10 15.0011 ex 1901 90 90 1901 90 90 * 12 * 14 * 16 * 18 15.0013 ex 1903 00 00 1903 00 00 * 90