31991R3750

REGOLAMENTO (CEE) N. 3750/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 21/12/1991 pag. 0062 - 0062


REGOLAMENTO (CEE) N. 3750/91 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1991 che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visti il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (4), e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (6), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati di cui all'articolo 5 dei suddetti regolamenti;

considerando che, con la decisione 78/560/CEE (7), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 (8), la Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di calzature di cui ai codici NC da 6401 10 a 6405 90; che, con il regolamento (CEE) n. 41/91 della Commissione (9), il periodo di validità di detta decisione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1991; che sussistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questa misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 274/90, la data « 31 dicembre 1991 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. (6) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25. (7) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28. (8) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6. (9) GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 9.