31991R3684

REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 18/12/1991 pag. 0038 - 0039


REGOLAMENTO (CEE) N. 3684/91 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che fissa i contingenti applicabili alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione (3);

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1992 ai prodotti diversi da quelli di cui al regolamento (CEE) n. 3913/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativo al ritiro di taluni prodotti dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 e soggetti all'MCS, applicabili, nel 1992 all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 16. (4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28.

ALLEGATO

Gruppo Codice NC Designazione delle merci Contingente

1992 1 0102 90 - Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) 910 2 0201 10

0201 20 - Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate 3 0201 30 - Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate

(in tonnellate equivalente peso carcasse) 1 260