31991R3671

REGOLAMENTO (CEE) N. 3671/91 DEL CONSIGLIO dell' 11 dicembre 1991 che stabilisce l' importo dell' aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990 -

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 18/12/1991 pag. 0006 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 3671/91 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 12 bis,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 può essere concesso un aiuto ai produttori di luppolo per garantire loro un reddito equo; che l'aiuto è stabilito per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà in funzione del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento delle spese;

considerando che l'articolo 12 bis dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto ai produttori anche per le superfici in cui sono coltivati ceppi sperimentali, per promuovere lo sviluppo di nuove varietà;

considerando che dall'esame dei dati relativi al raccolto 1990 emerge la necessità di fissare un aiuto per i gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità; che è altresì opportuno concedere un aiuto ai produttori per le superfici investite a ceppi sperimentali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1990 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo per i gruppi di varietà elencati nell'allegato, nonché per i ceppi sperimentali.

2. L'importo dell'aiuto è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. C 326 del 13. 12. 1991.

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1990

Gruppi di varietà Importi in ecu/ha Aromatiche 340 Amare 340 Altre 340 Ceppi sperimentali 340