REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/91 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 che concede, per la campagna 1991/1992, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato -
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 14/12/1991 pag. 0049 - 0050
REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/91 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 che concede, per la campagna 1991/1992, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 81, considerando che dal bilancio di previsione relativo alla campagna 1991/1992 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3) è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1991 al 14 febbraio 1992 per: - i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento, - i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati. Articolo 2 I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 3 I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungoo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso. A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (4). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77. (4) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. ALLEGATO REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA I. Vini bianchi a) gradazione alcolometrica effettiva minima: 10,5 % vol b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna (1) c) acidità volatile massima: 9 milliequivalenti per litro d) tenore massimo in anidride solforosa: 155 mg per litro II. Vini rossi a) gradazione alcolometrica effettiva minima: 10,5 % vol b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico): 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna (1) c) acidità volatile massima: 11 milliequivalenti per litro d) tenore massimo in anidride solforosa: 115 mg per litro I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi. Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e d). (1) Articolo 127 dell'atto di adesione.