REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/91 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 che fissa le quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1992 -
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 14/12/1991 pag. 0046 - 0046
REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/91 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1991 che fissa le quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, vista la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (1), in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a), considerando che i summenzionati scambi di lettere del 14 luglio 1986 prevedono, per quanto riguarda le quantità di formaggi all'importazione in Spagna originari e provenienti dalla Svizzera, che dal 1o gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio previsto all'atto d'adesione, dette quantità saranno adattate annualmente secondo le regole applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; considerando che il regolamento (CEE) n. 3621/89 della Commissione (2) ha soppresso, a decorrere dal 1o gennaio 1990, alcuni prodotti lattiero-caseari dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare degli scambi; che, di conseguenza e conformemente al suddetto scambio di lettere, occorre stabilire una quantità all'importazione in Spagna dei formaggi provenienti dalla Svizzera, esclusi l'Emmental di cui al codice NC 0406 90 13 e il Gruyère di cui al codice NC ex 0406 90 15; che per il 1992 occorre aumentare, per gli altri formaggi in questione, la quantità fissata per il 1991 della stessa percentuale d'aumento applicata ai formaggi importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esclusi l'Emmental di cui al codice NC 0406 90 13 e il Gruyère di cui al codice NC ex 0406 90 15, la quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera di cui allo scambio di lettere n. 3 del 14 luglio 1986, relativo in particolare alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Svizzera si sono reciprocamente concesse nel settore dei formaggi, che può essere importata in Spagna è fissata, per l'anno 1992, a 1 011 t, di cui 273 t per i formaggi fusi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98. (2) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22.