31991R3594

Regolamento (CEE) n. 3594/91 della Commissione, dell'11 dicembre 1991, relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di referimento, originari dei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 12/12/1991 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0027


REGOLAMENTO (CEE) N. 3594/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1991 relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di referimento, originari dei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 523/91 (2), in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento e di una sorveglianza comunitaria nei prodotti prestabiliti;

considerando che questa riduzione dei dazi si effettua progressivamente nel corso dei medesimi periodi e con i medesimi ritmi contemplati nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati da tali pesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3593/91 della Commissione, dell'11 dicembre 1991, recante soppressione in due fasi di alcuni dazi doganali applicabili agli scambi tra la Comunità dei Dieci da un lato, e la Spagna e il Portogallo dall'altro, in seguito alla conclusione degli accordi mediterranei (3) prevede che i dazi doganali residui applicabili ai prodotti spagnoli e portoghesi, il cui disarmo tariffario prosegue oltre il 1o gennaio 1993, sono aboliti in due fasi uguali rispettivamente il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1993; che di conseguenza è opportuno accordare la stessa concessione agli stessi prodotti originari degli Stati ACP;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (4), le quantità di riferimento in questione sono applicabili nella Spagna e nel Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2658/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 della Commissione (6), e 1736/75 (7);

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1. (3) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9. (7) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero d'ordine Codice NC Codice Taric (1) Designazione delle merci Periodo Volume contingentale 12.0020 ex 0703 10 19 0703 10 19 * 91

0703 10 19 * 92

0703 10 19 * 93 Cipolle, fresche o refrigerate 1. 2 - 15. 5 800 12.0040 ex 0703 20 00 0703 20 00 * 10

0703 20 00 * 20

0703 20 00 * 30 Agli, freschi o refrigerati 1. 2 - 31. 5 500 12.0010 ex 0706 10 00 0706 10 00 * 11 Carote, fresche o refrigerate 1. 1 - 31. 3 800 12.0120 ex 0706 90 90 0706 90 90 * 20 Barbabietole da insalata, fresche o refrigerate 1. 1 - 31. 12 100 12.0130 ex 0707 00 11

ex 0707 00 19 0707 00 11 * 11

0707 00 11 * 12

0707 00 11 * 18

0707 00 19 * 10 Cetrioli di lunghezza non superire a 15 cm 1. 1 - 31. 12 100 12.0070 0802 31 00

0802 32 00 0802 31 00 * 00

0802 32 00 * 00 Noci comuni, con guscio o sgusciate 1. 1 - 31. 12 700 12.0140 ex 0805 10 21

ex 0805 10 25

ex 0805 10 29

ex 0805 10 31

ex 0805 10 35

ex 0805 10 39

ex 0805 10 70 0805 10 21 *

0805 10 25 *

0805 10 29 *

0805 10 31 * 10

0805 10 35 * 10

0805 10 39 * 10

0805 10 70 * 13

0805 10 70 * 14

0805 10 70 * 92 Arance, fresche o secche 15. 5 - 30. 9 25 000 12.0150 ex 0805 20 10

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 0805 20 10 * 33

0805 20 10 * 35

0805 20 10 * 38

0805 20 10 * 41

0805 20 10 * 46

0805 20 30 * 33

0805 20 30 * 35

0805 20 30 * 38

0805 20 30 * 41

0805 20 30 * 46

0805 20 50 * 33

0805 20 50 * 35

0805 20 50 * 38

0805 20 50 * 41

0805 20 50 * 46

0805 20 70 * 33

0805 20 70 * 35

0805 20 70 * 38

0805 20 70 * 41

0805 20 70 * 46

0805 20 90 * 11

0805 20 90 * 15

0805 20 90 * 21

0805 20 90 * 25

0805 20 90 * 53

0805 20 90 * 55

0805 20 90 * 58

0805 20 90 * 61

0805 20 90 * 66 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 15. 5 - 30. 9 4 000 12.0160 0809 40 90 0809 40 90 * 00 Prugnole 1. 1 - 31. 12 500

(1) I codici Taric indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.