31991R3588

REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/91 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1991 che proroga nel 1992 l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo -

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 12/12/1991 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/91 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1991 che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha aperto, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per taluni prodotti agricoli che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED è stato riconosciuto il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che occorreva dunque prorogarne la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che l'esame di revisione del sistema si è protratto nel 1991 e che lo stato di avanzamento dei lavori non consente di prevedere l'applicazione di uno schema basato su nuovi orientamenti a decorrere dal 1o gennaio 1992; che si prevede tuttavia che tale revisione abbia luogo nel 1992;

considerando che in attesa dei risultati di tale revisione, è opportuno prorogare a titolo temporaneo nel 1992 lo schema di preferenze generalizzate del 1991;

considerando che lo schema valido nel 1991 comportava una preferenza consistente in una riduzione del prelievo all'importazione, nei limiti di un importo fisso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3) sono applicabili, con le opportune modifiche, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

B. de VRIES

(1) GU n. C 280 del 28. 10. 1991. (2) Parere reso il 30 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.