31991R3580

Regolamento (CEE) n. 3580/91 del Consiglio del 25 novembre 1991 relativo all'applicazione della decisione n. 4/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 14/12/1991 pag. 0049 - 0049


REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/91 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1991 relativo all'applicazione della decisione n. 4/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (1), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 della decisione 87/456/CEE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia (2) prevede che le modifiche delle regole d'origine rese necessarie in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo ed adottate dai Consigli di cooperazione siano applicabili ai prodotti indicati nella decisione precitata;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di cooperazione CEE-Giordania ha adottato la decisione n. 4/91 che modifica il protocollo precitato per tener conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee;

considerando che si deve assicurare l'applicazione di tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 4/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Giordania è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. M. RITZEN

(1) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 112.

DECISIONE N. 4/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 4 novembre 1991 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, firmato il 18 gennaio 1977,

considerando che il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 9 luglio 1987, prevede che il Consiglio di cooperazione apporti alle norme di origine le modifiche che potrebbero essere necessarie in seguito di tale adesione;

considerando che, a seguito della suddetta adesione il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo origine», deve essere modificato sia sotto il profilo tecnico che per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dall'adesione;

considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta del suddetto regime commerciale tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Giordania, dall'altro,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo origine è modificato nel modo seguente:

1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti: "délivré a posteriori", "udstedt efterfolgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothen ek ton ysteron", "issued retrospectively", ,,expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afgegeven a posteriori", "emitido a posteriori", "".»

2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle diciture seguenti: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "antigrafo", "duplicado", "duplicato", "duplicate", "segunda via", "".»

3) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 29

Le merci che rispondono alle condizioni del titolo I e che, al 1o gennaio 1992, sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità o in Giordania, ai regimi del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto.»

4) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 31

Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo all'accordo di cooperazione a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità relative ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e di Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli 32, 33 e 34.

Articolo 32

Il termine "Comunità" figurante nel presente protocollo non comprende né le isole Canarie, né Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla.

Articolo 33

1. I paragrafi seguenti si applicano in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a tale articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente all'articolo 5, sono considerati:

a) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla:

i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla;

ii) i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttativa richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, della Giordania o della Comunità se essi formano oggetto, nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle insufficienti previste all'articolo 3, paragrafo 3.

b) prodotti originari della Giordania:

i) i prodotti totalmente ottenuti in Giordania;

ii) i prodotti che sono ottenuti in Giordania e nella cui fabbricazione sono stati usati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3. Questa condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla o della Comunità se essi formano oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle insufficienti previste all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Le isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Giordania" e "Isole Canarie, Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2.

5. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 34

Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991.

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK